Sentenza 13 giugno 2007
Massime • 1
È abnorme, perchè dà luogo ad una stasi del procedimento non altrimenti sanabile se non con il ricorso per cassazione, il provvedimento del giudice del dibattimento che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio menzionante esclusivamente l'avviso che l'imputato ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia e non anche che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio. (La Corte ha rilevato l'insussistenza di qualsiasi profilo di nullità giacché, nella specie, l'imputato era assistito da difensore di fiducia intervenuto in giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2007, n. 33867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33867 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 13/06/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 00646
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - 004018/2007
Dott. SARNO Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di CASTELNUOVO DI PORTO;
nei confronti di:
1) D'AS AN N. IL 13/01/1968;
2) CH EM N. IL 17/01/1975;
avverso ORDINANZA del 18/01/2007 TRIB. SEZ. DIST. di CASTELNUOVO DI PORTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso: annullarsi senza rinvio il procedimento impugnato con trasmissione atti al Tribunale di Tivoli per il prosieguo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti di D'NZ IL e TT EM in relazione a reati edilizi - il giudice monocratico del Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 18.1.2007, rilevava la nullità del decreto di citazione a giudizio, perché lo stesso conteneva esclusivamente l'avviso che l'imputato aveva la facoltà di nominare un difensore di fiducia, mentre non indicava che, in mancanza di tale nomina fiduciaria, egli sarebbe stato assistito da difensore di ufficio. Lo stesso giudice considerava irrilevante la circostanza che gli imputati avessero nella specie già nominato un difensore di fiducia, ritenendo l'avviso strumentale a rendere edotto l'interessato che l'assistenza del difensore di ufficio compete anche nel caso di revoca del difensore di fiducia già nominato, o nel caso di rinuncia al mandato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, il quale, citando la decisione assunta da questa Sezione su altro provvedimento dello stesso giudice in un caso assolutamente identico (sent. n. 2880/2007), ne ha eccepito l'abnormità, evidenziando anche che, nel caso in esame, la finalità perseguita dalla norma si era pienamente realizzata in quanto l'imputato era assistito da un difensore di fiducia, comunque intervenuto in giudizio seppure per sollevare l'eccezione di nullità, e che, conseguentemente, si era verificata una anomala regressione del procedimento.
Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta - facendo evidentemente proprie le motivazioni della precedente decisione di questa Corte, chiedeva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.M. è fondato e merita accoglimento.
Va anzitutto ribadito in questa sede l'insussistenza di qualsiasi profilo di nullità risultando l'imputato assistito dal difensore di fiducia all'atto della notifica del decreto di citazione. È innegabile che con la previsione contenuta all'art. 552, comma 1, lett. e) concernente l'avviso all'imputato della facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore d'ufficio, il decreto di citazione assolve ad una fondamentale funzione informativa per l'espletamento del diritto di difesa.
È da notare, infatti, come la disposizione citata sia riprodotta testualmente in quella dell'art. 369 bis c.p.p., comma 2, lett. C) introdotto dalla L. 6 marzo 2001, n. 60, art. 19 sulla difesa d'ufficio che ha per oggetto l'informazione della persona sottoposta ad indagini sul diritto di difesa.
Ma, proprio con riferimento a quest'ultima norma, autorevole dottrina ha già avuto modo di evidenziare come l'omissione dell'avviso in esame risulti innocuo ogniqualvolta l'interessato avesse un patrono attivo e che l'omissione stessa in nessun modo può inficiare gli atti nei quali l'imputato risulti assistito.
Nello stesso senso è la giurisprudenza di questa Corte secondo cui resta comunque esclusa la necessità dell'informazione ex art. 369 bis c.p.p. ove esista già agli atti la nomina di un difensore di fiducia nell'unico procedimento o anche in uno solo dei procedimenti poi riuniti. (Sez. 3, n. 44022 del 12/11/2001 Rv. 220607). È da ritenere quindi affetto da abnormità il provvedimento impugnato in quanto, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, risulta avulso dall'intero ordinamento processuale. Inoltre, come già rilevato da questa Corte nel caso in precedenza esaminato, per effetto di esso si è venuta a creare una situazione di stasi processuale, sanabile soltanto con il rimedio del ricorso per cassazione, non essendo concepibile nell'attuale sistema il ricorso allo strumento del conflitto fra un organo giudiziario esplicante attività giurisdizionale ed il P.M..
L'ordinanza impugnata, conseguentemente, quale provvedimento abnorme, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Tivoli, per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Tivoli, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 13 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2007