Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPR03 024/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITA NG Oggetto Risarcimento danno per SEZIONE TERZA CIVILE ritardata consegna immobile concesso in Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: comodato R.G.N. 11121/98 Presidente Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron.6333 Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep. 980 Ud. 30/10/00 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig.IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L es AR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA Z MOR. 2001 II. CANCELLIERE TACITO 7, presso lo studio dell'avvocato CORONATI RODOLFO, che lo difende unitamente all'avvocato RAMPIN LIRE 3000 CANCELLERIA IO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG069028. LI MA SNC IN PERSONA DEL LEGALE CG069023 rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvoc ato SPAZIANI TESTA EZIO, che lo difende unitamente all'avvo cato LISE 2000 LAURA, giusta delega in atti;
1726 controricorrente www 1 avverso la sentenza n. 2144/97 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio VENEZIA, emessa il 14/10/97, depositata il 31/12/97; dal Sig SPAZIAD те A per diritti L. RG.1758/93, 16 MAG. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. Italo €0,52 L.1000 PURCARO;
CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. AY515564 AY515565 Svolgimento del processo LAY515574 Con atto notificato il 17 gennaio 1989, la IC AY515575 AR s. n. c., in persona del legale rappresentante AY515563 IO SA, citò in giudizio, davanti al Tribunale dì Padova, NT SA, esponendo: che, con sentenza 2 AYS15570 ottobre - 12 novembre 1984 dello stesso Tribunale (con- fermata con sentenza della Corte di appello di Venezia in data 20 ottobre 1986), il convenuto era stato con- COROMATI dannato a restituire ad essa deducente l'immobile, ad 6.00. uso abitativo, sito in Vigonza, via Mazzini n. 15, in quanto detenuto senza titolo;
che la restituzione del 3000 bene era avvenuta, a seguito di precetto, solamente il CANCEL 31luglio 1987; - che, quindi, essa attrice aveva dirit- to alla corresponsione di un'indennità per l'occupazio- CH550854. ne dell'immobile nel periodo dal 21 novembre 1983 (data di notificazione dell'atto introduttivo del predetto CH550855 2 giudizio) al 31 luglio 1987, da quantificarsi, appli- cando le norme sulla determinazione dell'equo canone, in complessive lire 17.069.902. In forza di tali pre- messe, la IC AR chiese la condanna del conve- nuto alla somma suindicata, oltre accessori. Costituitosi in giudizio, NT SA dedusse: che per l'immobile non era dovuta alcuna indennità, poiché lo stesso non aveva mai avuto l'abitabilità, e, comunque, la pretesa era, almeno in parte, prescritta;
- che il suo autofurgone tg.PD155917, sin dall'acqui- sto, era sempre stato utilizzato dall'attrice, che glielo aveva restituito nel 1987 ridotto a rottame;
che, solamente nel marzo del 1986, con sentenza della Corte di appello di Venezia n.193 del 21 marzo 1986, in esecuzione di una convenzione in data 12 novembre 1979, la propria quota sociale della IC AR era stata trasferita ex art.2932 C.C. a IO SA. Il convenu- to, pertanto, chiese la reiezione della domanda propo- sta dall'attrice ed, in via riconvenzionale, la condan- na di quest'ultima alla corresponsione di somma corri- spondente al valore del predetto autofurgone, nonché degli utili della società di sua spettanza, maturati dall'anno 1980 al marzo del 1986. Con sentenza depositata in data 7 giugno 1993, il Tribunale adito accolse la domanda proposta dall'attri- 3 ce, condannando il convenuto al pagamento della somma di lire 19.493.968 e respinse entrambe le pretese di cui alla domanda riconvenzionale del convenuto. A seguito di appello proposto da NT SA, la Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata in data 31 dicembre 1997, respinse il proposto gravame. Osservò, in parte motiva, la corte territoriale: che, con riferimento al primo motivo dedotto dall'ap- pellante (secondo cui l'inadempienza non sussisteva, avendo egli restituito l'immobile nel termine fissato dalla sentenza inter partes del Tribunale di Padova in data 12 dicembre 1984, avente ad oggetto appunto il ri- lascio dell'immobile in questione), dalla motivazione della menzionata sentenza del Tribunale risultava af- fermato il principio secondo cui, dalla qualificazione del rapporto tra le parti come comodato, derivava l'ob- bligo del comodatario di restituire "1_il bene in mancanza di pattuizione di un termine alla domanda pertanto, che anche con del comodante". Ne conseguiva, tale decisione, era stato, inequivocabilmente, ritenuto che l'obbligazione di restituzione dell'appartamento dovesse essere adempiuta dal SA, nell'immediatezza della relativa richiesta da parte del comodante, a nor- - che, inoltre, il giudice di ma dell'art.1810 C.C.; primo grado aveva bene liquidato il danno ex art.1226 c.C., sussistendone i presupposti, in una somma, corri- spondente al mancato godimento dell'immobile e determi- nata con riferimento al reddito conseguibile sulla base dell'equo canone;
che, in relazione alla prima ri- chiesta di cui alla domanda rizonvenzionale proposta dal SA, non sussisteva il dedotto vizio di ultrape- tizione, essendosi il giudice di prime cure limitato a qualificare la domanda sulla base del contenuto sostan- ziale della pretesa;
- che, infine, avuto riguardo al- l'ultimo motivo di censura, risultava dalla già citata sentenza n. 193/86 della Corte di appello, che, con la convenzione 12 novembre 1979, i tre soci della IC AR S. n. C. (IO, NT e VA SA) avevano concluso una transazione, avendo, con la stes- sa, prevenuto "una lite giudiziaria ormai inevitabile mediante reciproche rinunce a far valere pretese credi- torie presenti e passate verso la società e rinunciando concordemente alla stima delle loro quote secondo il loro valore reale, accettando, invece, la stima infe- riore al reale del bilancio del 1978"; che, con detta convenzione transattiva, era stata attuata la concen- trazione delle quote della società nelle mani del solo IO SA, a decorrere dalla fine di dicembre del 1979, "con rinuncia alle quote degli altri due soci il cui valore veniva determinato ed indicato come prezzo 5 della relativa cessione, da effettuarsi entro il mese di gennaio dei 1980": che, infine, la convenzione me- desima, conteneva inequivocabilmente l'univoca dichia razione di NT SA di recessO dalla società, a decorrere dalla fine di dicembre del 1979, con conse- quenziale riconoscimento della limitazione del suo di- ritto agli utili riferibili a tale anno, nonché l'ac- cettazione di detto recesso da parte degli altri soci e l'accordo sul valore della quota dei socio recedente, e sulla relativa liquidazione;
- che l'indicata manife- stazione di volontà di recesso aveva operato, per Anto- nio SA, lo scioglimento dei rapporto sociale nella data indicata, indipendentemente dalla pattuita succes- siva conclusione del definitivo contratto di cessione della quota, costituente la modalità concordata per la relativa liquidazione, in luogo di quelle previste dal- l'art.2289 c.c.. Pertanto, essendo venuto meno il vin- colo nascente dal contratto di società, con gli ineren- ti diritti ed obblighi, alla fine di dicembre del 1979, lo stesso non poteva essere successivamente risorto, per l'inadempimento dedotto nella causa definita con la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 193/86; e, dunque, anche se tale sentenza ex art.2932 C.C. aveva costitutiva, NT SA non poteva vantare natura alcun diritto agli utili della società maturati nel pe- 6 riodo 1980 - 1986, in cui, comunque, non rivestiva più la qualità di socio. Per la cassazione della suindicata sentenza NT SA ha proposto ricorso, sulla base di quattro moti- vi, cui resiste, con controricorso, la società IC AR s. n. C.. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando vio- lazione e falsa applicazione dell'art.1810 C.C. in re- lazione all'art.1183 dello stesso codice, deduce che, essendo il rapporto tra le parti sussumibile nella fat- tispecie astratta del comodato precario, tale figura giuridica si caratterizza per la mancata previsione di un termine, termine che può essere concordato dalle parti o, in caso di disaccordo, stabilito dal giudice ex art.1183 c.c.. Nella specie, la decisione della sen- tenza impugnata, secondo cui il comodatario era tenuto restituzione immediata del bene concessogli in alla non appena il comodante ne avesse fatto richiesta, uso, si poneva in contrasto con quanto accertato e deciso nella sentenza 12 novembre 1984 del tribunale di Pado- va, confermata dalla Corte di appello di Venezia, la quale aveva condannato esso SA al rilascio nel ter- mine di trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza medesima: tale termine era stato puntualmente 7 rispettato dal ricorrente, che aveva provveduto al ri- lascio dell'immobile in questione il 28 luglio 1987, una volta divenuta definitiva la menzionata sentenza della Corte di appello veneta. La censura è infondata. Invero, rileva la Corte che la doglianza non tiene conto del fatto che il giudice di merito ha provveduto ad interpretare la citata sentenza 12 novembre 1984 del Tribunale di Padova, relativa al rilascio dell'immobile oggetto della presente controversia, affermando che detta sentenza, nella motivazione, conteneva l'afferma- zione che dalla qualificazione del rapporto tra le par- ti come comodato, derivava "l'obbligo del comodatario di restituire il bene in mancanza della pattuizione - di un termine - alla domanda del comodante". Orbene, la corte distrettuale, interpretando come era suo compito istituzionale la menzionata sentenza, è pervenuta alla conclusione che tale decisione conteneva l'affermazione del principio secondo cui il comodatario era tenuto a restituire l'appartamento in suo possesso nell'immedia- tezza della richiesta del comodante, richiesta coinci- dente con l'atto di citazione notificato in data 21 no- vembre 1983, con il quale era stato introdotto il giu- dizio di rilascio, conclusosi con la richiamata senten- za della Corte di appello di Venezia. Trattandosi del- 8 l'interpretazione di un giudicato esterno, compiuto dal giudice di merito, nell'esercizio del potere a lui istituzionalmente riservato, la stessa si traduce in una valutazione del merito, non soggetta a sindacato del giudice di legittimità se ed in quanto esente da errori di diritto e non inficiata da vizi attinenti al- la motivazione. Nella specie, peraltro, siffatta inter- pretazione del giudicato esterno non risulta affatto censurata dal ricorrente, per cui non giova il richiamo del ricorrente medesimo a fattispecie analoghe prese in esame da questo Supremo Collegio, apparendo, viceversa, assorbente il predetto accertamento di fatto operato dal giudice di merito. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., si duole del fatto che la Corte di appello sia giunta alla quantificazione dei danni subiti dalla IC AR, nonostante la mancanza di elementi probatori in ordine all'esistenza stessa dei danni. Menzionando alcune mas- sime di questo Supremo Collegio, il ricorrente sottoli- nea come il giudizio di equità sopperisce solo all'im- possibilità di provare il danno nella sua precisa enti- tà, ma presuppone la prova, ad opera del danneggiato, dell'evento lesivo, prova che nella della sussistenza specie difettava del tutto;
anzi, la non contestata 9 mancanza di certificato di abitabilità privava di qual- siasi possibilità di godimento dell'abitazione in que- stione, che, per giunta sito in ambito aziendale, non poteva dirsi destinato al normale mercato locativo, di talché il riferimento ad un'indennità pari all'equo ca- none appariva ultroneo ed ingiustificato. La doglianza è, infondata. Invero, se, in via generale, può dirsi giuridica- mente corretto il principio secondo cui, per potere ad- divenire alla liquidazione ex art.1226 c.C., è necessa- rio che il danneggiato fornisca la prova della sussi- stenza in concreto di un qualche danno, peraltro, nella specie, la corte distrettuale, sia pure con motivazione succinta, ha ritenuto l'esistenza del danno medesimo, individuato nell'impossibilità di avere, da parte del comodante, il godimento del bene durante il tempo in cui si protrasse l'illegittima occupazione. Va, poi, rilevato che la sentenza gravata, nel respingere la se- conda censura dell'appellante sul punto, ha puntualiz- zato come correttamente il giudice di prime cure avesse ritenuto l'esistenza del danno da risarcire, con ciò facendo implicitamente proprie le affermazioni della sentenza del tribunale, secondo cui la sussistenza di un danno concreto subito dall'attrice era desumibile dalla penuria di alloggi esistente in quel periodo nel- 10 la città dove era ubicato l'immobile, per cui doveva ritenersi impensabile che l'attrice non potesse avere trovato subito un soggetto disposto a prendere in loca- zione l'immobile, previa corresponsione di un importo corrispondente all'equo canone. In ordine, poi, alla mancanza della licenza di abi- tabilità dell'appartamento, va rilevato come il giudice di prime cure ebbe già a motivare sulla circostanza, rilevandone l'ininfluenza, senza che nessuna censura sia stata proposta al riguardo dall'odierno ricorrente con l'atto di appello, con conseguente formarsi del giudicato interno su tale punto ed inammissibilità del- le relative deduzioni al riguardo del ricorrente. Va, infine, precisato, che è del tutto nuova, e come tale inammissibile in questa sede, l'ulteriore deduzione del ricorrente, secondo cui l'immobile oggetto di comodato era un alloggio sito in ambito aziendale e, quindi, sottratto al normale mercato locativo. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando con- traddittorietà ed insufficiente motivazione della sen- tenza impugnata circa un punto decisivo della
contro
- versia, deduce che la sentenza medesima aveva respinto la domanda riconvenzionale di esso SA, intesa ad ot- tenere il valore di un automezzo utilizzato per oltre venti anni dalla IC AR, senza che gli fosse 11 stato possibile dimostrare il rapporto esistente tra le parti, essendo stata respinta ogni sua istanza istrut- toria;
inoltre il rapporto medesimo era stato erronea- mente qualificato come comodato, mentre era del tutto pacifico tra le parti che si trattava di contratto а prestazioni corrispettive. La censura è inammissibile. ?? Invero, con riferimento circostanze oggetto della doglianza, si rileva che, quando sia denunziato, con il ricorso per cassazione ex art.360 n.5 c. p. Ci il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per asserita omessa о erronea valutazione di alcune risultanze pro- cessuali, è necessario, in virtù del principio d'auto- sufficienza del ricorso per cassazione, che il ricor- rente specifichi in quali precisi termini la relativa questione sia stata prospettata nell'atto di appello, riportando la parte del motivo di gravame non presa in esame dal giudice di appello. Al contrario, non può es- sere sufficiente, come nella fattispecie in esame, il generico richiamo a non meglio precisati scritti difen- sivi del giudizio, dovendo ritenersi, in tal caso, che la relativa circostanza non abbia formato oggetto di censura nel giudizio di appello, con la conseguente inammissibilità della medesima in sede di legittimità. Particolarmente, per quanto concerne la mancata ammis- 12 sione di prove, lungi dal riportarsi i relativi capito- lati, non viene nemmeno indicato di che tipo di prove si trattasse. La censura è assolutamente generica e, perciò, inammissibile. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole di violazione e -falsa applicazione degli artt.2932 2909 C.C. e dell'art.324 c. p. c., nonché di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce in particolare che, in ordi- ne alla richiesta di esso SA relativa al pagamento degli utili delle quote sociali della IC AR, già cedute definitivamente per effetto della sentenza costitutiva della Corte di appello di Venezia n.193/86, la corte territoriale, riconoscendo l'efficacia ex nunc, e cioè a partire dal 1986, di ques'ultima senten- za, che aveva deciso in ordine alla cessione definitiva delle quote di pertinenza di esso SA, aveva contrad- dittoriamente respinto le domande formulate dal ricor- rente, negando il suo diritto ad ottenere gli utili so- ciali relativi agli anni 1980/1986. Per effetto di det- ta pronunzia di carattere costitutivo, infatti, il ri- corrente doveva ritenersi uscito dalla società solo nel 1986, con conseguente sussistenza del suo diritto agli utili sociali maturati dal 1980 a tale data. Il motivo è infondato. 13 Va rilevato che la sentenza gravata, dopo aver ri- chiamato la convenzione transattiva in data 12 novembre 1979, con la quale i tre soci della società IC Ma- riella, IO, NT e VA SA, attuarono la concentrazione delle quote nelle mani del solo IO SA, a decorrere dalla fine del dicembre 1979, con quote rinunzia alle rispettive da parte degli altri due soci, così prosegue testualmente: "La convenzione medesima, quindi, contiene, inequi- vocabilmente l'univoca dichiarazione di SA NT di recesso dalla società, a decorrere dalla fine di di- cembre dei 1979, con consequenziale riconoscimento del- la limitazione del suo diritto agli utili, a quelli ri- feribili a tale anno;
l'accettazione di detto recesso da parte degli altri soci e l'accordo sul valore del- la quota del socio recedente, e sulla relativa liquida- zione. Ne consegue, che l'indicata manifestazione di vo- lontà di recesso ha operato, per SA NT, lo scioglimento del rapporto sociale nella data indicata, indipendentemente dalla pattuita successiva conclusione del definitivo contratto di cessione della quota, co- stituente la modalità concordata per la relativa liqui- dazione, in luogo di quelle previste dall'art. 2289 c.c.. Pertanto, essendo venuto meno il vincolo nascente 14 dal contratto di società con gli inerenti diritti ed obblighi, alla fine di dicembre del 1979, lo stesso non può essere successivamente risorto, per l'inadempimento dedotto nella causa definita con la sentenza della Cor- te d'Appello n. 193186". Orbene, tale parte della motivazione della sentenza non ha formato oggetto di censura alcuna, ad opera del ricorrente, atteso che non si rinviene nel ricorso nessuna critica, sia pure indiretta, in ordine alle ar- gomentazioni poste a base di tale parte della motiva- zione, la quale, pertanto, resta intangibile ed è di per sé ostativa all'accoglimento del motivo in esame. Infatti, essendo la sentenza impugnata fondata anche sulla suindicata ragione (da sola logicamente e giuri- dicamente idonea a sorreggere la decisione, in quanto con essa si afferma l'intervenuto scioglimento del rap- porto sociale alla data del dicembre 1979, con limita- zione del diritto agli utili societari di NT SA a tale data), del tutto autonoma rispetto a quella re- lativa alla natura costitutiva della sentenza ex art.2932 C.C. della Corte di appello di Venezia, l'omessa impugnazione della suindicata ragione determi- na l'inammissibilità, per carenza di interesse, delle ulteriori doglianze relative alla decisione, posto che l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe in- 15 taccare la ratio decidendi non censurata, sulla quale resterebbe comunque ferma la sentenza gravata. In conclusione, il ricorso va respinto, con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese in live $37.600 oltre onorari, liquidati in lire quattro milioni. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 30 ottobre 2000. Il Consigliere relatore ed estensoreConsigliere tim Il Presidente Ennuie upo про CANCELLIERE C1 VA Giambattista -2 MAR. 2001- 80000 vanni Giambattista 530000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA Registrato in 23 APR. 2001 al19064 6. 330.00 p. i Dirigento Area Servizi (D.ssa Maria AT DIFILIPPO) 11 Responsabile Sortino Atti Gludiziari (Dr. MRACCICHINI) 16