Sentenza 7 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 0 0 043 /03 Composta dagli Ill.mi Sigg.r Magi Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 5385/01 44Cron. Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fernando LUPI - Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud.15/10/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI E AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 32, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MO LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAIROLI 125, presso lo studio dell'avvocato STEFANO CARBONELLI, che la rappresenta e difende, giusta 2002 delega in atti;
4024 -1- controricorrente nonchè
contro
CIT VIAGGI SRL;
intimato avverso la sentenza n. 34925/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/11/00 R.G.N. 59077/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per⠀ l'accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso. : -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1- Il Tribunale di Roma, con sentenza dell'8.11.00, ha ritenuto che fra la sign.OL AN, assunta dalla CIT con contratto a termine il 29.1.88, prorogato sino al 30.11.89, e destinata dalla stessa, con mansioni di assistenza hostess, al servizio sperimentale gestito dalla spa FS presso la sala attesa Clienti Vip della Stazione Termini di Roma (sala Disco Verde), per effetto di contratti di appalto 1.1.88 – 31-12-88 e 1.1.89- 31-12-89, fosse intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente diritto della lavoratrice ad esser reintegrata nel posto di lavoro dopo che era avvenuto il suo licenziamento, non essendo stati i contratti di appalto ulteriormente rinnovati per esaurimento del periodo sperimentale.
2- Secondo il Tribunale i predetti contratti avevano dato luogo ad una intermediazione di manodopera vietata ravvisandosi nello svolgimento del rapporto tutti gli elementi previsti dal comma 3 dell' art' 1 della legge stessa, e così realizzandosi la presunzione assoluta ivi prevista di dipendenza del lavoratore nei confronti dell'impresa che effettivamente ne utilizza le attività lavorative.
3- Premesso che per accertare se ricorra la fattispecie in questione non ha alcun rilevo la fittizietà della impresa appaltatrice, ma contano esclusivamente gli elementi oggettivi, il Tribunale ha rilevato : a- tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio ( telex, telefax,, personal computer, televisori, videotel, linee telefoniche, fotocopiatrici macchine 1 da scrivere etc.) appartenevano alla committente a cui carico erano i canoni di utilizzazione delle stesse;
b- il rimborso alla Cit dei costi di manutenzione ordinaria;
c- la pattuizione circa l'organico minimo da impiegare;
d- il potere dell'Ente di interloquire circa le eventuali future variazioni di organico;
e- l'obbligo di comunicare i turni di lavoro e la qualifica professionale dei lavoratori;
f- il potere dell'Ente di individuare in via esclusiva i soggetti beneficiari del servizio;
g- quello di vigilare sul servizio svolto dal personale addetto alla Sala Disco Verde.
4- Per il Tribunale, quelli predetti, erano poteri penetranti nella concreta gestione del servizio d'appalto che andavano al di là della normale facoltà di vigilanza e controllo propria del committente, con la conseguenza che non assumeva alcun rilievo l'adibizione, senz'altro non prevalente, della lavoratrice anche a servizi esterni alla sala stessa;
era, pertanto emerso un penetrante potere di gestione e di organizzazione in capo all' interponente che restava il sostanziale fruitore delle prestazioni della lavoratrice.
5- Il Tribunale ha quindi ritenuto che il rapporto di lavoro non potesse aver luogo prima del 5.2.88 allorchè aveva avuto la gestione privatistica della stessa.
6- Il Tribunale ha escluso che non fosse altresì avvenuta la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato : tale effetto dipendeva dalla sussistenza di un rapporto di lavoro con l'Ente non assumendo alcun rilievo giuridico i contratti a termine stipulati con l'interposto; non potendo avere il lavoratore, nel medesimo tempo, due distinti rapporti di lavoro, uno con 2 l'interponente ed uno con l'interposto; in ogni caso l'Ente alla scadenza del ' primo contratto a termine avvenuto il 31.12.88 quando era già sostituito all' interposto, avrebbe dovuto procedere a rituale proroga. La spa Ferrovie dello Stato chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi cui la sign. AN resiste con controricorso;
la ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.1 della 1.1369/60, in relazione al disposto degli art. 2094 ss. cc.; carenza e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo. Essa imputa, in primo luogo, al Tribunale di non aver attribuito alcun rilievo all'incontestabile attività svolta dalla Cit impresa operante notoriamente ed ai più alti livelli nel settore del turismo nel quale, altrettanto notoriamente, non era versato l'ente appaltante, sicchè la sperimentazione del nuovo servizio di assistenza di clienti, di particolare livello, trovava nell'affidamento del servizio alla Cit il soggetto più idoneo;
attesa la finalità del servizio il bene che assumeva decisa prevalenza per il buon esito dello stesso era costituito dal particolare know how posseduto dal personale Cit rispetto a cui i beni materiali assumevano un ruolo meramente strumentale e secondario essendo un particolare tipo di professionalità il bene aziendale centrale come avviene nel settore informatico.
2- La censura è inammissibile. 3 2.1- E' infatti vero che questa Corte, con sentenze n.1990/83, 4585/94 e 1305/93 ha asserito che allorchè oggetto del contratto di appalto, cui potrebbe ricollegarsi un'intermediazione vietata di manodopera- è l'apporto di beni immateriali quali un particolare know-how in un determinato settore posseduto dall'appaltatore, l'apporto di beni mateiali da parte dell'appaltaore assume un valore marginale facendo venir meno, di conseguenza il presupposto della presunzione assoluta prevista dalla'rt. 1 comma 3 1.1369/60. 2.2. Senonchè, la preminenza del know- how rispetto ai beni apportati dall'appalttante, che costituisce il punto centrale della censura, è solo asserita e riconnessa ad una fatto che viene dato per notorio- quale dovrebbe essere la particolare capacità della Cit ad avviare un tipo di servizio del tipo di quello che interessava all'Ente Fs, laddove dei fatti dai quali la stessa avrebbe dovuto esser desunta, da allegarsi sin dalla fase introduttiva del giudizio, non vi è traccia nella sentenza impugnata, senza che in relazione ad essa sia stata formulata espressa censura per omessa decisione o vizio di motivazione su un punto decisivo.
2- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione delle medesime norme indicate con il primo motivo e contesta l'asserzione del Tribunale secondo cui l'instaurarsi ai sensi dell'art. 5 l. 1369 /60di un rapporto di lavoro con l'ente comportava il travolgimento di tutti i contratti a tempo indeterminato stipulati dalla Cit con la lavoratrice: deve infatti ritenersi che la conversione avvenga secondo le medesime regole disciplinanti il rapporto di lavoro ( a tempo determinato nel caso di specie ) posto in essere dall'appaltante con il lavoratore. 4 2.1. Anche tale doglianza è infondata. Ed infatti la disciplina del rapporto- a termine o a tempo indeterminato- è inscindibilmente connesso con la permanenza del rapporto nei confronti del datore di lavoro con il quale è stato stipulato il contratto che ha regolato la durata del rapporto. Con l'attribuzione legale del rapporto ad altro datore di lavoro resta travolta la disciplina connessa da un contratto che gli poteva stipulare legittimamente in quanto avente la qualità di datore di lavoro e che si è invece dimostrata inesiastente sin dall'inizio del rapporto di lavoro. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condannola ricorrente alle spese liquidate in € 13,00 (Treinila) Oltre €3.000,00 per onorari. Roma 15 ottobre 2002 Il Consigliere es. Losada Saglich Il Presidente biglich de IL CANCELLIEREFRE Depositato in Cancelleria - 7 GEN. 2003 oggi, E IL CANCELLIERE T R O C