Sentenza 28 novembre 2007
Massime • 1
In tema di gioco del lotto, non è configurabile il tentativo nella condotta di chi altera lo scontrino di gioco (art. 19, L. 2 agosto 1982, n. 528), in quanto il reato si consuma con la formazione dell'atto falso, ovvero al momento della contraffazione dello scontrino.
Commentario • 1
- 1. Deroga alle misure raccomandate dall’A.N.A.C. e obbligo motivazionaleRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 26 febbraio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2007, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 28/11/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 1903
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 10812/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta in data 26.10.2006 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui alla L. 2 agosto 1982, n. 528, art. 19;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG Dott. MONTAGNA Alfredo, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. ASTA Pietro, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 26.10.2006 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a NA VA per avere, con ignoti, alterato lo scontrino n. 20 serie H579909 della ricevitoria n. 275 di Gela, relativo all'estrazione del gioco del lotto 24.09.1994, compilandolo successivamente con i numeri risultati vincenti, difformi da quelli della relativa matrice dove erano riportati i numeri originariamente giocati, così da far figurare che avesse vinto la somma di L. 194.000.000, e facendo uso dello scontrino presentandolo, per curarne l'incasso, a un istituto di credito.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando - violazione di legge sulla configurabilità del reato stante la palese grossonalità e riconoscibilità del falso, facilmente riscontrabile da parte dell'ente che avrebbe dovuto pagare la vincita;
- violazione di legge sulla ritenuta sussistenza del delitto consumato, anziché di quello tentato perché il soggetto passivo il Lotto non era stato tratto in inganno e non aveva pagato la vincita;
- mancanza e irrazionalità della motivazione sulla mancata individuazione dei presunti complici sicché non era stato accertato il ruolo da lui avuto nella vicenda.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché articolato in fatto e manifestamente infondato in diritto.
La L. 2 agosto 1982, n. 528, art. 19, contenente l'ordinamento del gioco del lotto, con la previsione della contraffazione degli scontrini o della manomissione delle registrazioni, configura un'ipotesi di falso materiale commesso dal privato che si perfeziona con la formazione dell'atto falso, nella specie pacificamente accertata.
Non è fondato l'assunto del ricorrente sulla ricorrenza, nella specie, di un caso di falso grossolano che esclude la punibilità soltanto quando manchi la possibilità dell'inganno, dovendosi trattare di un falso così grossolano da potersene avvedere chiunque e non soltanto le persone di particolare preparazione e competenza. Infatti, premesso che "in materia di falso l'idoneità dell'azione deve essere valutata con un giudizio a posteriori, nel senso che la punibilità non è esclusa quando l'atto, sia pure falsificato grossolanamente, ha sorpreso la buona fede del destinatario e comunque in ogni caso in cui l'avvenuto uso del documento dimostri che l'inganno si è verificato" Cassazione Sezione 3, n. 6898/1995, Nota, RV. 201788, la falsità dello scontrino della giocata non è stata percepita dagli impiegati bancari che lo accettarono per curarne l'incasso, ne' da AL NO che, ritenendolo genuino, anche per averne avuto conferma dalla banca, consegnò al NA una cospicua somma di denaro dietro cessione di parte della somma asseritamente vinta.
La sussistenza del delitto è stata, quindi, ritenuta dai giudici di merito con argomentazioni logiche ed esaurienti, essendo stato inconfutabilmente riscontrato che l'imputato ha falsificato lo scontrino della giocata apponendovi numeri diversi da quelli inseriti nella matrice.
È stata, poi, razionalmente disattesa la ravvisabilità del delitto tentato perché il reato si consuma con la contraffazione posta in essere dal NA che ha pure fatto uso dello scontrino falso. Irrilevante, ai fini dell'affermazione della responsabilità è la mancata individuazione dei concorrenti nel reato.
Tenuto conto della sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che l'imputato abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, alla relativa declaratoria segue, ex art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e quello del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2007
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008