Sentenza 20 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/10/2003, n. 15661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15661 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMO DUCA SAZ1 56 6 1 /03 Oggetto ' SE ONE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente- R.G.N. 21490/00 Cron.31842 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 4116 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud.29/05/03Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AR ELLIDA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACCA LARENZIA 16, presso l'avvocato STEFANIA SAVINA ! dall'avvocato ANTONIO (STUDIO DE CARO), difesa PE , giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PASTORINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimato avverso la sentenza n. 6139/99 del Tribunale di 2003 TORINO, depositata il 21/08/99; 907 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso rigetto. -2- 2 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 24.7.1996 EL TI esponeva che: a) in data 31.5.94 aveva acquistato presso RL OR una Audi 80 nuova di fabbrica tg. AB125SL al prezzo di L.38.000.000; b) che la venditrice aveva garantito, per la durata di 12 mesi e senza limiti di percorrenza chilometrica, la vettura per eventuali difetti di materiali o costruzioni;
c) che il 28.4.95 il veicolo era andato completamente distrutto a causa di incendio sviluppatosi nel vano motore;
d) che il sinistro era stato immediatamente denunciato alla venditrice;
e) che, atteso inadempimento della OR, quest'ultima era tenuta, in forza della garanzia contrattuale annuale, a risarcire i danni ad essa attrice per l'importo di L.34.100.000 pari му al valore del veicolo all'epoca del sinistro. Tanto esposto, la TI conveniva in giudizio la OR chiedendo che il OR di Torino la condannasse al pagamento della somma suindicata, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Si costituiva parte convenuta rilevando: a) che la garanzia contrattuale invocata dall'attrice era circoscritta ai soli difetti di costruzione o dei materiali;
b) che sino al 28.4.95 la TI non aveva mai segnalato ad essa convenuta l'esistenza di vizi o difetti nella funzionalità del veicolo acquistato;
c) che la TI era comunque decaduta dalla garanzia per non aver rispettato il "programma Service" sottoponendo il mezzo ai controlli periodici di manutenzione ivi previsti;
d) che l'attrice aveva già conseguito dal proprio assicuratore (Reale Mutua) l'integrale risarcimento del danno subito in conseguenza dell'incendio del mezzo;
e) che essa pertanto era priva di legittimazione ad agire essendosi verificata la surrogazione nei propri diritti da aprte dell'assicuratore ex art. 1916 c.c.. Concludeva la convenuta chiedendo che il OR, in via preliminare, dichiarasse il difetto di legittimazione attiva della TI;
nel merito, rigettasse la domanda avanzata dalla stessa. Con sentenza 21.11/24.12.97 il OR rigettava la domanda della TI e condannava la stessa a rifondere alla convenuta le spese di lite. Avverso tale decisione proponeva appello la TI. Si costituiva EL che chiedeva la conferma della decisione di primo grado. Con sentenza in data 19.5/21.8.1999, il Tribunale di Torino rigettava l'appello, regolando le spese. Osservava quel Collegio che secondo la prospettazione dell'appellante, si invocava l'applicabilità dell'art. 1512 c.c., secondo cui nel periodo di durata della garanzia il compratore ha diritto a far valere la medesima provando ہو P'insorgenza del difetto di funzionamento, a prescindere dalla colpa della venditrice. Andava peraltro evidenziato che l'ampiezza e le conseguenze della garanzia di cui trattasi possono in concreto atteggiarsi diversamente in relazione alle specifiche previsioni dell'impegno negoziale assunto dal venditore: nel caso di specie la OR RL aveva garantito, per 12 mesi dalla consegna del mezzo al compratore, “un'assenza di difetti di materiale e di costruzione rispondente al livello della tecnica relativo all'anno di fabbricazione. Ne conseguiva che dovevano ritenersi coperti dalla garanzia non tutti indistintamente i problemi di funzionamento del mezzo, ma solo quelli ricollegabili casualmente ad un vizio di costruzione o ad un difetto dei materiali (per tali intendendosi i componenti tutti del veicolo). Orbene, nella assiomatica prospettiva dell'appellante Pincendio del mezzo (pacificamente avvenuto nel periodo di efficacia della garanzia contrattuale) avrebbe costituito un evento riconducibile de plano alla previsione delfart.1512 integrando una cessazione del funzionamento della cosa venduta ed " 2 implicando il mancato conseguimento del risultato promesso dalla venditrice con la prestazione della garanzia. L'assunto non poteva essere condiviso perché prescindeva dallo specifico contenuto della pattuizione inter partes. Invero, non essendo stata accertata in concreto la causa dell'incendio del veicolo doveva necessariamente ritenersi che il difetto dei materiali ed il vizio di costruzione costituivano solo una delle possibili cause del sinistro, potendo (in astratto) le stesse essere identificate in altre ragioni causative. L'appellante non aveva provato, né offerto di provare (le prove orali dedotte in atto di citazione di secondo grado erano da questo punto di vista irrilevanti) che l'incendio fosse stato effettivamente determinato da un vizio di costruzione o da un difetto dei componenti del mezzo (cioè da una delle cause di avaria contemplate dalla garanzia di buon funzionamento prestata uy dalla venditrice); doveva, dunque, essere pienamente confermata la. decisione con cui il primo giudice aveva rigettato la domanda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su di un solo motivo, EL TI. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con funico motivo in cui si articola il ricorso, la TI lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1362 e ss., 1512 e 2697 c.c., in relazione all'art.360, n.3 e 5 cpc in quanto la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto che la clausola 6 delle condizioni generali di vendita inserite nel contratto 25.5.1994 secondo cui "al compratore veniva garantita per l'oggetto acquistato un'assenza di difetti di materiale e di costruzione rispondente al livello della tecnica relativa all'anno di fabbricazione del veicolo, realizzava 3 una garanzia di buon funzionamento, non ne aveva tratto le dovute conseguenze. Il Tribunale di Torino non aveva considerato, in particolare, che, trattandosi di una obbligazione di risultato assunta dalla società venditrice, essa ricorrente aveva soltanto l'onere di dimostrare il mancato conseguimento del risultato mentre incideva sulla società venditrice Ponere della prova del cattivo funzionamento e cioè che questo era stato determinato da fatti estranei alla cosa. In via generale, non vha dubbio che i concetti sostenuti in ricorso rispondono alla giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che la garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta per un determinato periodo di tempo (art. 1512 c.c.), avente origine negoziale o му eventualmente dagli usi, è un mezzo di rafforzamento della tutela del compratore, nel senso che si aggiunge alla garanzia, dovuta ex lege dal venditore, per vizi (art. 1490 c.c.) e alla responsabilità del venditore, stabilita dalla legge, per mancanza di qualità promesse ed essenziali per Puso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.). Con la pattuizione della garanzia suddetta, il venditore assicura al compratore il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile venduta, e vi è tenuto indipendentemente dalla causa del cattivo funzionamento e qualunque essa sia, salvo che gli provi che il cattivo funzionamento dipenda da una causa sopravvenuta dopo la conclusione del contratto o da un fatto proprio del compratore (così Cass. 17.1.1945, n.208, ma v. anche 6.4.1971, n,.1013). Tuttavia, ciò premesso, va evidenziato che nel caso di specie la sentenza impugnata ha interpretato restrittivamente la ricordata clausola n.6 del contratto, ritenendo cioè che non tutti indistintamente, i problemi di funzionamento del mezzo erano coperti dalla garanzia, ma soltanto quelli 4 ricollegabili causalmente ad un vizio di costruzione o ad n difetto dei materiali, per tali intendendosi i componenti tutti del veicolo. In questa prospettiva, trattandosi di un evento (Pincendio) passibile di cause eterogenee e non tutte certamente riconducibili a quei vizi che rientravano nella garanzia prestata e comunque neppure accertata dai Vigili del fuoco, la peculiarità dell'evento in relazione al ritenuto ambito della operatività della garanzia non consente alla ricorrente di avvalersi del regime probatorio a lei più favorevole previsto dallart. 1512 c.c.. La interpretazione della clausola nel senso suddetto appare correttamente motivata in ragione della dizione letterale usata in contratto se correlata alla specificità di un evento quale l'incendio che ha obiettivamente cause in ipotese anche no riconducibili alle garanzie prestate. Non vha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 29.5.2003 Il Presidente InadoneIl Consigliere estensore Минк орвоні IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico Zolazio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 20 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 5