Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa addebitata ad un membro del Parlamento, una volta che sia stata deliberata dalla Camera di appartenenza l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, il giudice ordinario non può che prenderne atto, ovvero sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, ma non gli è consentito assumere una determinazione opposta sull'applicabilità della scriminante di cui all'art. 68 Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2013, n. 49782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49782 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 21/03/2013
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI P. - rel. Consigliere - N. 932
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO AO G. - Consigliere - N. 22179/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposti da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano;
nell'interesse di:
LI GI CA, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 01/03/2012 dalla Corte di appello di Milano;
all'esito del processo celebrato nei confronti di:
GU AO, nato a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI AO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito per la parte civile ricorrente l'Avv. SMURAGLIA CA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/07/2010, il Tribunale di Monza (sezione distaccata di Desio) condannava TI AO alla pena di Euro 2.000,00 di multa per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, in ipotesi commesso in danno di SE GI CA: l'imputato era altresì condannato al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa, costituitasi parte civile.
I fatti si riferivano alla pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale", in data 31/10/2003, di un articolo recante il titolo "Il giardino dei complotti", a firma del TI (all'epoca del fatto, Senatore in carica): nello scritto si commentava la notizia dell'annullamento senza rinvio, da parte della Corte di Cassazione, di una sentenza con cui la Corte di assise di appello di PE, riformando la pronuncia di primo grado, aveva condannato il noto uomo politico OT LI, e la vicenda veniva posta in collegamento con altri processi già celebrati a carico dello stesso OT, in particolare con la conferma dell'assoluzione del medesimo, pochi mesi prima, dall'addebito di concorso in associazione mafiosa.
L'articolo esprimeva quindi forti censure sull'operato del Dott. SE, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ritenuto autore di teoremi, costruzioni fallaci, trarne fondate su manipolazioni e falsità, al punto da portare il primo giudice a concludere che l'autore dello scritto avesse dipinto il magistrato come un soggetto che aveva "abusato del potere giudiziario per partecipare, attivamente, alla lotta politica, esercitando così faziosamente le funzioni giurisdizionali al solo fine di favorire una delle parti politiche"; in sostanza, il Procuratore SE era descritto come "un politico travestito da giudice", connotazione che il Tribunale di Monza reputava costituire una accusa gravissima, in relazione alla quale non era stato peraltro addotto alcun elemento o principio di prova.
Nella stesura della motivazione, che veniva depositata l'08/10/2010, si dava comunque atto che il Senato, il precedente 20 luglio (dunque, otto giorni dopo la lettura del dispositivo) aveva approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari secondo cui le affermazioni dell'imputato erano da intendersi espressive di opinioni di un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, godendo così della copertura prevista dall'art. 68 Cost.. 2. A seguito di impugnazione proposta dal P.g. territoriale e dal TI, la Corte di appello di Milano riformava la sentenza emessa dal giudice di prime cure, assolvendo l'imputato dal reato a lui ascritto in quanto non punibile ai sensi dell'art. 68 Cost.. Il Procuratore generale presso la stessa Corte di appello aveva infatti chiesto declaratoria di improcedibilità proprio a seguito delle determinazioni assunte dal Senato della Repubblica il 20/07/2010, e la medesima richiesta era stata avanzata - sia pure in via subordinata - dalla difesa del TI. La Corte dava atto che, in opposta prospettiva, la parte civile aveva invece sollecitato di sollevare conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato, sul presupposto che non spettasse al Senato dichiarare la insindacabilità delle opinioni espresse dall'imputato: con quella delibera, ad avviso della parte civile, si era realizzata una invasione delle competenze riservate all'autorità giudiziaria, segnatamente perché non risultava in alcun modo il necessario collegamento di quelle opinioni - manifestate fuori dall'ambito dei lavori parlamentari - con attività tipiche della funzione elettiva. Ritenuto sussistere obbligo di pronuncia immediata della causa di esclusione della punibilità, ex art. 129 c.p.p., i giudici di secondo grado segnalavano non esservi i presupposti per promuovere conflitto di attribuzione, così argomentando: "questo collegio si attiene nel caso concreto al deliberato di insindacabilità del Senato, che ha ritenuto di sussumere le dichiarazioni di TI nell'ambito di applicazione della prerogativa, qui esteso a dichiarazioni extra moenia, in quanto "divulgative all'esterno della propria attività parlamentare", riconoscendo una "sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche" .... Nè la Corte può esimersi collateralmente dal rilevare, considerando il concreto, specifico quadro processuale, come lo stesso Procuratore generale abbia proposto impugnazione - mai in seguito rinunciata -invocando la riforma della sentenza del Tribunale per declaratoria di improcedibilità in coerenza col deliberato del Senato, e come innegabili effetti, per così dire "compressivi" della funzione tipica della giurisdizione penale, avrebbe comunque determinato la già maturata prescrizione del reato, il cui termine massimo di anni 7 e mesi 6 ... è scaduto l'08/08/2011, ciò che avrebbe necessitato declaratoria di estinzione del reato, salvo più favorevole pronuncia liberatoria per l'imputato".
3. Propone ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, deducendo che la sentenza di secondo grado sarebbe affetta da violazione di legge per la "omessa valutazione di profili di illegittimità della delibera di insindacabilità in relazione all'eventuale superamento, nel procedimento di adozione da parte del Senato, dell'alveo dei suoi poteri", nonché da difetto di motivazione "in relazione al potere-dovere di valutare se sia delineabile una ipotetica invasione di campo dell'esercizio della funzione giurisdizionale nonostante la sopravvenuta prescrizione". Ad avviso del P.g., la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto verificare se vi fosse stata una compressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, essendo stata sollecitata in tale direzione sia con memoria della parte civile sia nell'intervento orale del rappresentante dell'ufficio del P.M., e non risulterebbero comunque congrue le argomentazioni adottate per ritenere che il decorso del tempo sia prevalente sulla necessità di detto scrutinio: al contrario, reputa il P.g. ricorrente che "deve ritenersi non derogabile e comunque prevalente il dovere di verificare invasioni di campo della funzione giurisdizionale rispetto alla incidenza del tempo sulla pretesa punitiva dello Stato, anche a prescindere dalla presenza di statuizioni civili alle quali comunque in sede penale potrà essere ulteriormente opposta la insindacabilità, avallata dalla improcedibilità in sede penale. In altri termini, anche in caso di maturata prescrizione può affermarsi che permane il potere- dovere della Corte di verificare se il provvedimento di insindacabilità sia stato adottato nell'ambito del corretto rapporto tra poteri".
4. Propone altresì ricorso il difensore procuratore speciale della parte civile, lamentando mancanza ed illogicità della motivazione, nonché inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 68 Cost. e L. n. 140 del 2003, art. 3.
Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe di fatto eluso la questione sollevata con memoria difensiva, circa la sussistenza dei presupposti per sollevare conflitto di attribuzione, dal momento che la sentenza impugnata si limita a segnalare che il collegio si attiene a quanto deliberato dal Senato senza illustrare in alcun modo quali siano le ragioni di tale adeguamento: il risultato è che non ci si trova dinanzi neppure ad una motivazione per relationem, visto che la Corte di appello nulla avrebbe aggiunto "non alla motivazione, ma solo alle conclusioni cui è pervenuto un organo diverso da quello giudiziario e sulla cui "competenza" si era proprio chiamati ad esprimere valutazioni autonome e preliminari". Soprattutto, non sarebbe stato tenuto in alcun conto il contenuto della richiamata memoria della parte civile e della documentazione allegata, che secondo la prospettazione del ricorrente già dimostrava per tabulas come nella fattispecie la delibera del Senato avesse impropriamente applicato l'art. 68 Cost., mancando qualunque contestualità temporale o connessione funzionale tra l'articolo del TI ed un qualsiasi atto parlamentare del medesimo. La parte civile chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, rappresentando il proprio "interesse ad una pronuncia di merito che, una volta risolto ogni problema di attribuzione da parte della Corte Costituzionale, anche in caso di applicazione della prescrizione, confermi comunque le statuizioni civili disposte dal giudice di primo grado".
5. Il 28/02/2013 la difesa di parte civile ha depositato una memoria, con la quale si ricorda che lo stesso P.g. territoriale, pur non rinunciando all'impugnazione con cui era stata chiesta la riforma della sentenza di primo grado in virtù di quanto deciso in sede parlamentare, aveva comunque sollecitato la Corte di appello a valutare se ricorressero i presupposti per sollevare conflitto di attribuzione, richiesta formalmente avanzata nell'interesse della stessa parte civile;
il difensore del Dott. SE segnala che l'applicazione dell'art. 129 del codice di rito, nel contesto appena descritto, costituiva ipotesi non praticabile, dovendosi escludere - sulla base delle argomentazioni contenute nella memoria depositata davanti ai giudici di secondo grado, volte a confutare l'interpretazione dell'art. 68 Cost., offerta dalla delibera di insindacabilità adottata dal Senato
- che ricorresse l'evidenza della non punibilità dell'imputato. Non di meno, la Corte territoriale si sarebbe limitata a rappresentare che sarebbe precluso al giudice ordinario di valutare il tema della sindacabilità ex art. 68 Cost., (quando il problema non era quello di consentire una differente verifica della pertinenza alle funzioni senatoriali della condotta contestata, bensì di esaminare la legittimità di quelle determinazioni, nell'ambito del corretto rapporto fra poteri dello Stato), per poi fermarsi ad una "attinenza" a quanto deliberato in sede parlamentare che "si risolve in una banale acquiescenza": non vi sarebbe stata, in particolare, alcuna motivazione sulle ragioni di quell'attenersi, ne' alcuna risposta alle varie obiezioni esposte nella memoria della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non possono trovare accoglimento.
Come correttamente rilevato dal P.g. presso questa Corte, non sono in effetti ravvisabili nelle pur sintetiche osservazioni formulate dai giudici di appello i vizi di carenza di motivazione lamentati dal P.M. e dalla parte civile;
osservazioni che si risolvono - appare opportuno riportare nuovamente il relativo passo della sentenza - nel rappresentare che la Corte territoriale "si attiene nel caso concreto al deliberato di insindacabilità del Senato, che ha ritenuto di sussumere le dichiarazioni di TI nell'ambito di applicazione della prerogativa, qui esteso a dichiarazioni extra moenia, in quanto "divulgative all'esterno della propria attività parlamentare", riconoscendo una "sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche".
L'espressione "si attiene" non indica appiattita ed apodittica acquiescenza, come lamentato dall'accusa privata, ne' equivale a mera presa d'atto: sta evidentemente a intendere, al contrario, condivisione degli elementi subito dopo riportati, e che costituiscono le ragioni essenziali per cui in sede parlamentare si era ritenuto applicabile alla fattispecie concreta l'art. 68 Cost. (si tratta di virgolettati di quella delibera, che tuttavia -si ribadisce - vengono citati nella motivazione come implicitamente condivisi e fatti propri).
Se poi la dissertazione sull'ormai maturata prescrizione appare in effetti fuorviante, non incidendo sul problema del prospettato conflitto di attribuzione, non è comunque corretto affermare che la Corte milanese abbia del tutto glissato su quest'ultima tematica. Infatti, vero è che la massima ufficiale della sentenza di questa Corte, menzionata nel corpo della pronuncia oggi impugnata, recita "in tema di diffamazione addebitata ad un membro del Parlamento, una volta che la Camera di appartenenza abbia deliberato la insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, al giudice non rimane che prenderne atto, ovvero sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, ma non è consentito assumere una determinazione opposta sull'applicabilità della scriminante di cui all'art. 68 Cost." (Cass., Sez. 5^, n. 46663 del 30/10/2007, Borrelli, Rv 238130); sembra, dunque, che i principi di diritto affermati in quella occasione non siano dirimenti per il caso di specie, come obietta la difesa di parte civile, visto che "conformarsi alla delibera parlamentare" significa non poter sostituire la valutazione del giudice ordinario a quella adottata in quel provvedimento, ma non anche che il giudice ordinario sia privato della possibilità di sollecitare un controllo sul corretto esercizio delle prerogative del Parlamento.
Tuttavia, la sentenza oggetto di ricorso non riporta quella massima, bensì uno stralcio della relativa motivazione, ed a proposito di detto precedente va peraltro avvertito trattarsi di un caso affatto peculiare (in quella occasione, il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato ritenendo applicabile la scriminante speciale ex art. 68 Cost., dopo di che era intervenuta una delibera della Camera di appartenenza dell'imputato nel senso invece della sindacabilità delle opinioni da lui espresse: ergo, era in re ipsa che non potesse affatto porsi un problema di conflitto di attribuzione). La Corte di appello di Milano, citando la sentenza n. 46663 del 2007 di questa stessa Sezione, ricorda infatti che "il giudice ordinario, essendo tenuto a "conformarsi alla delibera parlamentare" e a "non emettere una pronuncia di segno contrario" (C. Cost., sent. n. 149/2007), può "ribellarsi" ad essa sol proponendo il predetto conflitto esclusivamente nella misura in cui ritenga la ridetta delibera manifestazione di un'inammissibile compressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale, e "non anche per richiedere una censura alla pronuncia della Camera a proposito di valutazioni ritenute non conformi ai criteri elaborati da organi della giurisdizione"": inammissibile compressione dell'esercizio della funzione giurisdizionale che, evidentemente, la stessa Corte territoriale ha ritenuto non essersi verificata nel caso di specie. Per contrastare quella tesi, la parte civile aveva speso plurimi argomenti nella memoria a suo tempo depositata, rilevando fra l'altro - come ribadito nell'odierna discussione - che l'allora Senatore TI, trovandosi negli Stati Uniti e mai essendo intervenuto nel dibattito sui processi in corso a carico dell'ex Presidente del Consiglio OT LI, aveva appreso la notizia della sentenza di legittimità favorevole a quest'ultimo cogliendo l'occasione per attaccare il Dott. SE: così facendo, aveva peraltro confuso i processi, ritenendo che quella pronuncia riguardasse la conferma dell'assoluzione dello stesso OT dall'addebito di concorso esterno in associazione mafiosa, piuttosto che la riforma della condanna perugina per l'omicidio EC (vicenda giudiziaria, quest'ultima, dove il Procuratore della Repubblica di Palermo non aveva svolto alcun ruolo). È singolare però notare che identica confusione caratterizza la ricostruzione in fatto compiuta dal Tribunale di Monza, che nel dare atto di quali sarebbero gli accadimenti emersi dall'istruttoria esordisce a pag. 2 della sentenza di primo grado scrivendo che "il 30/10/2003 la Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza di assoluzione di OT dall'accusa di concorso esterno nell'associazione mafiosa con la quale ha cassato, senza rinvio, la sentenza emessa dalla Corte di appello di PE che aveva condannato OT".
Nel contempo, appare frutto di interpretazione soggettiva, suscettibile di diverse letture, la censura della parte civile secondo cui gli atti parlamentari indicati nella delibera parlamentare sarebbero stati assolutamente estranei all'argomento trattato nell'articolo di stampa a firma del TI, afferendo comunque a temi di taglio generale sul rapporto fra politica ed amministrazione della giustizia.
Si tratta di rilievi che consentono di ribadire, come già esposto nella più volte richiamata sentenza n. 46663 del 2007, che "ciò che il giudice ordinario potrebbe richiedere alla Corte Costituzionale in un giudizio per conflitto fra poteri non è certo il controllo sulla correttezza della motivazione adottata dalla Camera - talvolta neppure espressa (C. Cost. sent. n. 11 del 2000) -, ma di intervenire in posizione di terzietà per esercitare "la funzione di garanzia da un lato dell'autonomia della Camera di appartenenza del parlamentare e dall'altro della sfera di attribuzione della autorità giurisdizionale".
2. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna della parte privata soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi, e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013