Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2002, n. 8281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8281 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA0 8 2 8 1 / 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SANZIONI AMMINISTRATIVE SEZIONE PRIMA CIVILE ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7101/00 Antonio SAGGIO - Presidente 1 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron.22739 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 13/03/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA L'AQUILA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ARAMONTE ASSUNTA;
intimata - avverso la sentenza n. 26/99 del Pretore di L'AQUILA, depositata il 04/03/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 596 udienza del 13/03/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) Aramonte Assunta, con ricorso del 29 febbraio 1996, impugnava un'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di L'Aquila, relativa a una violazione del codice della strada (sosta vietata). Deduceva l'insussistenza della violazione. La Prefettura di L'Aquila si costituva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Pretore, con sentenza depositata il 4 marzo 1999, accoglieva l'opposizione, ritenendo il verbale di accertamento nullo per vizi di forma, ed annullava l'ingiunzione. Avverso tale sentenza ricorre a questa Corte la Prefettura di L'Aquila, con atto notificato alla Ara- monte il 29 marzo 2000, formulando due motivi di impu- gnazione. La parte intimata non ha controdedotto. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo proposto si deduce la vio- lazione degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, dell'art. 142, comma 8 e 146 del d. lgs. n. 285 del 1992, nonché dell'art. 112 c.p.c. Si deduce al riguardo che il Pretore ha accolto 2 l'opposizione sulla base di un motivo non dedotto con l'atto di opposizione. Con il secondo motivo si deduce che il verbale era valido, per essere stato redatto su modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio di provenienza, CO- me consentito dall'art. 385 del regolamento di esecu- zione del codice della strada, che non esige alcuna sottoscrizione, ma solo l'indicazione dell'agente ac- certatore. 2 Il ricorso é improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., non risultando ad esso allegata copia autentica della sentenza impugnata, depositata, come risulta da- gli atti e dallo stesso verbale di deposito, in copia non autenticata. Nulla va statuito sulle spese non essendosi CO- stituita la parte intimata.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio, Francesco Felicetti Вибий fare Wheth CORTE SUPRE Prim ILCANCE WERE De Andrea Bianchi 3 7,810.2002 il CANCELLIERE