Sentenza 27 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16109 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 16109 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO avoro Composta dagli Ill.mi Sigg.r agi trat Presidente R.G.N. 9830/01 Dott. Vincenzo MILEO Cron. 37779 Consigliere Dott. Michele DE LUCA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Ud.15/05/03 Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato, in ROMA VIA LETIZIA GUIDO, 303, presso lo studio dell'avvocato PAOLO NOMENTANA CARBONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MACCAURO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2977 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso.; resistente con mandato avverso la sentenza n. 1187/00 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 18/04/00 R.G.N. 209/97 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per 1' accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e terzo. -2- Svolgimento del processo Luste Con sentenza del 20 settembre 1996 il Pretore di S. Maria Capua ZI Vetere, accertando che ER invalido, condannò l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) al pagamento dell'assegno d'invalidità con decorrenza dal 1° luglio 1993. Con sentenza del 18 aprile 2000 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, accogliendo l'appello dell'I.N.P.S.. che aveva eccepito l'assenza di prova del rapporto assicurativo ed il carente accertamento della situazione di invalidità, ha respinto la domanda. Afferma il giudicante che, ove l'I.N.P.S. contesti la sussistenza del requisito contributivo, l'onere della relativa prova è dell'assicurato; ciò, Ricors anche se è l'Istituto ad essere in possesso della relativa documentazione. Ed il ricorrente non aveva provato né chiesto di provare tale requisito. Per la cassazione di questa sentenza ricorre UI ZI, percorrendo le linee di tre motivi;
II.N.P.S. ha depositato procura. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360) nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222,nonché errata e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che egli con il ricorso introduttivo aveva depositato anche la documentazione attestante il requisito contributivo (estratto dell'I.N.P.S.); altro estratto contributivo proveniente dall'I.N.P.S. egli aveva depositato in sede d'appello. L'I.N.P.S. non aveva impugnato e contestato questa documentazione. Né il giudicante l'aveva esaminata e valutata. 3 Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 12 giugno 1984 n. 222 nonché vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che per i coltivatori diretti il requisito di contribuzione è conseguito con il versamento od accreditamento di 780 contributi giornalieri;
e nel quinquennio precedente, con 468 contributi giornalieri. Egli era in possesso del requisito di questa contribuzione, è l'aveva provato. tumes Ed il Tribunale aveva trascurato di osservare la predetta norma e di accertare se la documentazione prodotta contenesse questo requisito. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione della legge 12 giugno 1984 n. 222 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale non aveva motivato sull'idoneità della documentazione (che egli aveva prodotto) ai fini del requisito contributivo. Dalla documentazione emergeva che egli era titolare di due posizioni assicurative (commerciante e coltivatore diretto). Avendo accertato l'esistenza di questa contribuzione, il giudice di primo grado aveva ammesso l'indagine tecnica d'ufficio e poi riconosciuto il diritto in controversia. Il primo motivo del ricorso è fondato. L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere invero provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice (eplurimis, Cass. 2 gennaio 2002 n. 2). 4 La decisione, come normativamente prevista, deve tuttavia emergere dagli elementi della causa come un prodotto che, escludendo ogni alternativa decisione, costituisca una necessità (esigenza d'una specifica decisione ed esclusione di ogni alternativa decisione) che giustifichi la sentenza. La motivazione è la descrizione di questa necessità, nel suo aspetto positivo (descrizione del percorso logico che conduce alla decisione) e nel puolo suo aspetto negativo, come inesistenza di alternative (esclusione della potenzialità probatoria di ogni elemento di segno contrario, astrattamente idoneo a condurre ad una diversa decisione: Cass. 23 febbraio 2002 n. 2656). E, in questo quadro, l'affermazione dell'inesistenza del requisito contributivo esige che il giudice, esaminando gli elementi esistenti agli atti, giustifichi la ritenuta inidoneità di ogni elemento. che sia potenzialmente idoneo a condurre ad una diversa decisione. Nel caso in esame. il ricorrente ha indicato gli elementi forniti con lo stesso ricorso introduttivo. Ed il giudice aveva l'onere di esaminarli e di giustificare la loro eventuale inidoneità ai fini del diritto in controversia. Con l'accoglimento del primo motivo (nel quale resta assorbita la necessità di esaminare gli altri), e la conseguente cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che. applicando l'indicato principio, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. 1 0 5 EE9 N 84-8-11 39931 V 01 VT ISNIS IV OLLING O VSSVL VES INDO VO O IG 'OTTON IG VISONI VA
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2003. Il Consigliere estensore Vinanzo Meiles Siebre Custo IL PRESIDENTE свидете hapelle ELLIERE Depositato in Cancelleria loggi, 27 OIL 2003 praiselle CANCELLIESE 6