Sentenza 26 ottobre 2004
Massime • 1
La possibilità di concedere una detrazione di pena, a titolo di liberazione anticipata, al condannato che ha espiato la pena in regime di affidamento al servizio sociale, introdotta dall'art. 3 Legge 19/12/2002 all'art. 47 comma dodicesimo-bis O.P., si estende anche alla pena espiata in regime di affidamento terapeutico previsto dall'art. 94 comma sesto d.P.R. 309/90, in quanto anche questo istituto ha finalità di recupero sociale e rieducativo ed anche qualora non sia completato il programma terapeutico il tribunale di sorveglianza può comunque valutare il concreto recupero sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2004, n. 42566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42566 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 26/10/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO US - Consigliere - N. 4084
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 006429/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO;
nei confronti di:
1) NO SE N. IL 14/12/1974;
avverso ORDINANZA del 12/01/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE Enrico: rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 12-1-2004 il Tribunale di Sorveglianza di Trento rigettava il reclamo proposto dal Pubblico Ministero avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Trento del 10-12- 2003, con il quale era stata concessa a IG US una detrazione di pena di giorni 45, a titolo di liberazione anticipata, con riferimento a un periodo di pena che era stata espiata parzialmente in regime di affidamento terapeutico. Avverso la predetta ordinanza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica di Trento, sostenendo che l'art. 47 comma 12 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354, introdotto dall'art. 3 L. 19-12-2002 n. 277 - che prevede la possibilità di concedere la liberazione anticipata all'affidato in prova al servizio sociale - non è applicabile al condannato che si trovi sottoposto al regime dell'affidamento terapeutico di cui all'art. 94 D.P.R. 309/1990. Il ricorrente, premesso che il citato comma 12 bis non contiene alcun riferimento all'affidamento terapeutico, osserva che non può trovare applicazione il generico rinvio alle norme dell'Ordinamento Penitenziario effettuato dall'art. 94 comma 6 del D.P.R. 309/1990, stante la specialità dell'istituto dell'affidamento terapeutico rispetto a quello ordinario - evidenziata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 377 del 1997 - e l'impossibilità che possa realizzarsi la condizione del recupero sociale in corso di affidamento terapeutico anziché al completamento della terapia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato, avendo il tribunale di sorveglianza adeguatamente e correttamente spiegato, con motivazione pienamente condivisibile, le ragioni della decisione.
Invero, stante il generico rinvio alle norme dell'Ordinamento Penitenziario effettuato dall'art. 94 comma 6 del D.P.R. 309/1990, la non estensione dell'art. 47 comma 12 bis al caso dell'affidamento terapeutico dovrebbe basarsi, secondo il ricorrente, sulla specialità di tale tipo di affidamento rispetto a quello ordinario e sull'impossibilità di un recupero sociale in assenza di un recupero terapeutico.
L'istituto dell'affidamento di cui all'art. 94 D.P.R. 309/1990 ha come finalità prevalente quella del recupero terapeutico, ma persegue anche finalità di recupero sociale, tanto che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che per l'ammissione al predetto beneficio non è sufficiente la predisposizione di un programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica, ma è necessaria una complessa valutazione del tribunale di sorveglianza sulla idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo, tenuto conto della pericolosità di questi (v. Cass. 1^, n. 774 del 12-3-1996; Cass., 1^, n. 3880, del 30-6-1997). Posto che l'affidamento terapeutico presenta, come ogni misura alternativa, uno scopo rieducativo, cui si aggiunge una finalità terapeutica, ne deriva che il predetto istituto non è altro che una species del genus affidamento in prova al servizio sociale, come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale con. sentenza n, 377 dei 1997.
È vero che tale sentenza ha rimarcato i caratteri differenziali tea l'affidamento terapeutico e quello ordinario ed ha escluso l'applicabilità "automatica" al primo delle norme relative al secondo, ma ciò ha fatto per escludere l'estensione all'affidamento terapeutico del divieto di concessione dell'affidamento ordinario previsto dall'art. 67 L. 24 novembre 1981 n. 689 (relativo al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione di semidetenzione o libertà controllata), cioè per evitare l'estensione di una norma sfavorevole al condannato. Per contro nulla osta all'estensione - non automatica ma giustificata - di una norma, quale quella dell'art. 47 comma 12 bis O.P., ispirata al favor rei, considerato che la misura alternativa prevista dall'art. 94 D.P.R. 309/1990 comporta per il condannato la sottoposizione ad un regime più rigoroso di quello proprio dell'affidamento ordinario, di talché non troverebbe giustificazione l'applicabilità della liberazione anticipata al periodo trascorso in affidamento ordinario e non a quello trascorso in affidamento terapeutico.
In particolare nessun ostacolo è ravvisarle nel non completamento del programma terapeutico, potendo il tribunale di sorveglianza valutare la sussistenza della condizione del "concreto recupero sociale" del condannato in base ai "comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità", come prescritto dall'art 47 comma 12 bis O.P., a prescindere dall'avvenuto compimento della terapia, pur dovendo tenere conto, come indice della positiva evoluzione della personalità del soggetto, della corretta e proficua gestione del programma predisposto dai sanitari.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2004