Sentenza 24 settembre 1999
Massime • 1
Nell'ambito dell'attività di ristorazione, per la quale siano impiegati prodotti surgelati, è configurabile il tentativo di frode in commercio non solo quando venga omessa l'indicazione di tale tipo di alimenti nella lista delle pietanze ma anche quando la loro indicazione sia fatta con caratteri molto piccoli, posti all'estremo margine inferiore della lista e in senso verticale, in modo da sfuggire all'attenzione della clientela .
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/09/1999, n. 12107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12107 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO ANTONIO Presidente del 24/09/1999
1. Dott. QUITADAMO NICOLA Consigliere SENTENZA
2. Dott. GRILLO CARLO " N. 3109
3. Dott. FIALE ALDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE FRANCESCO " N. 17779/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NE US n. a San Sepolcro il 27 gennaio 1954
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 18 gennaio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Izzo che ha concluso per rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
NE GI ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, emessa in data 18 gennaio 1999, con la quale veniva condannato per i reati di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui al secondo comma dell'art. 659 c.p. e di tentata frode in commercio (artt. 56 e 515 c.p.) per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a somministrare ai clienti alimenti congelati come freschi, poiché nella lista delle vivande indicava tale stato con una scritta molto piccola e posta verticalmente e quindi difficilmente visibile senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, deducendo quali motivi la prescrizione della contravvenzione punita con l'ammenda, l'illogicità della motivazione circa l'illegibilità di una scritta in nero su fondo bianco di 1 mm.
Motivi della decisione
Il ricorso appare solo parzialmente fondato, sicché deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla contravvenzione perché estinta per intervenuta prescrizione, eliminando la pena di L. 800.000 di ammenda e rigettando, nel resto, il ricorso.
Infatti, trattandosi di reato punito con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, commesso fino al 01/04/95, la prescrizione è maturata il primo aprile 1998.
In ordine al secondo motivo lo stesso è inammissibile, perché comporta una valutazione in fatto circa la leggibilità o meno di un menù scritto con caratteri microscopici (1 mm) e posti "all'estremo margine della lista delle pietanze e in senso verticale" incensurabile in sede di legittimità, perché congruamente motivato senza vizi logico-giuridici.
Infatti deve ritenersi configurabile il tentativo di frode in commercio non solo quando venga omessa l'indicazione della preparazione di alcune pietanze con prodotti surgelati o congelati, ma anche quando la menzione di detti alimenti venga mimetizzata con l'utilizzazione di caratteri molto piccoli, posti all'estremo margine inferiore della lista delle pietanze ed in senso verticale in modo da sfuggire all'attenzione della clientela in considerazione dell'oggetto giuridico del delitto in esame da rinvenire nel rafforzamento dell'ordine economico generale, incriminando la slealtà in atti di commercio, giacché scopo del legislatore è quello di indurre gli operatori commerciali ad eseguire lealmente i contratti, maggiormente evidenziato da alcune recenti normative a tutela dei consumatori (legge 30 luglio 1998 n. 281), nelle quali sono espressamente riconosciuti quali loro diritti quello "alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi e quello "ad un'adeguata informazione", condizione fondamentale per una scelta consapevole e qualitativa del prodotto prescelto.
L'omessa irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna in base all'art. 518 c.p.p., ammissibile pure per il delitto tentato (Cass. 20 novembre 1964 in Giust. pen. 1965, II, 326) ritiene il collegio che non possa essere ovviata con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., poiché il generico riferimento a detta pena accessoria comporta la necessità di richiamare integralmente l'art. 36 c.p. e, quindi, la possibilità di disporre la pubblicazione in uno o più giornali, sicché è necessaria una valutazione di merito circa l'opportunità di una minore o maggiore diffusione a livello locale o nazionale, onde l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze limitatamente all'applicazione di detta pena accessoria ex art. 36 c.p., formandosi nel resto per il rigetto del ricorso il c.d. giudicato progressivo ex artt. 624 e 627 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 659 secondo comma c.p., perché estinta per prescrizione ed elimina la relativa pena di lire ottocentomila di ammenda, e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze in ordine all'omessa irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza ex art. 36 c.p., rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 24 settembre 1999. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 1999