Sentenza 28 maggio 1999
Massime • 1
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la esimente dell'atto arbitrario non può essere valutata quale sostanzialmente coincidente con quella della provocazione, secondo l'interpretazione che, con riferimento al reato di oltraggio, ha dato la Corte Costituzionale con la sentenza n.140 del 1998; la diversa "ratio" sottesa al reato di cui all'art. 337 cod. pen. rispetto a quello di cui all'art. 341 esclude la possibilità di una estensione analogica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/05/1999, n. 10239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10239 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 28/5/1999
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 1047
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " IC LO " N. 44599/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da PE LU, nato a [...] il [...], e PE RA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 23.9.1998 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
Nessun difensore essendo comparso per i ricorrenti;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 23.9.1998 e depositata il 30.9.1998 la Corte di appello di Bari confermava la condanna a pena di giustizia, condizionalmente sospesa, di IG e AF LL, che il Pretore di Lucera in data 13.10.1995 aveva riconosciuto colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 337 c.p., perché mediante l'uso di violenza consistita in spintoni e coazioni fisiche, in concorso tra loro, si opponevano ad agente della Polizia di Stato, che tentava di fare entrare nella macchina di servizio AF NO perché lo seguisse per un controllo presso il commissariato.
Avverso la sentenza, nell'interesse degli imputati, ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore avvocato A. Gironda, il quale deduce nei motivi:
1. la violazione dell'art. 603 c.p.p. per mancata rinnovazione parziale del dibattimento per procedere all'esame dei testi indicati in primo grado dalla difesa e per i quali il Pretore aveva dichiarato la avvenuta decadenza dalla prova per omessa citazione degli stessi a cura dell'imputato;
2. il vizio di motivazione nonché la violazione della legge penale, in relazione agli artt. 337 c.p. e 4 d.lg. n. 288 del 1944, per non avere il giudice di merito valutato che la resistenza era stata attuata per impedire il compimento di un atto illecito o quanto meno illegittimo ovvero in reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale.
I ricorsi debbono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento, poiché entrambi i motivi di impugnazione non sono fondati. Quanto alla censura di cui sub 1. - premesso che in questa sede non è più censurabile il provvedimento del giudice di primo grado (che alla udienza del 13.10.1995 dichiarava l'imputato decaduto dal diritto di sentire i testi indicati, non essendo stati i medesimi citati), giacché la relativa ordinanza non risulta essere stata impugnata ritualmente ex art. 586 c.p.p. - rileva questa Suprema Corte che la dedotta violazione dell'art. 603 c.p.p., con riferimento alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in rapporto proprio ai testi per i quali in primo grado era stata dichiarata la decadenza, non sussiste.
Il giudice di secondo grado, infatti - che nel suo potere discrezionale di valutazione della indispensabilità della prova richiesta non era condizionato dalla dichiarazione pregressa di decadenza e che da questa bene avrebbe potuto prescindere, ove delle prova, reclamata ex art. 603 c.p.p., avesse ravvisato il requisito della "novità" - ha esposto ampia e convincente motivazione circa la completezza della indagine svolta e la sufficienza degli elementi acquisiti alfine di una corretta decisione, per cui non ricorrono le condizioni, cui la legge vincola e subordina il potere di ordinare la rinnovazione della istruzione dibattimentale.
Infondata è anche la censura di cui sub 2., avanzata sotto il duplice profilo del vizio di motivazione della erronea applicazione della norma incriminatrice dell'art. 341 c.p. e di quella dell'art. 4 del d.lg.lgt. n. 288 del 1944.
A riguardo, la Corte territoriale, con motivazione logica e coerente, ha specificato che la resistenza dei ricorrenti venne attuata in danno del p.u. nel momento in cui lo stesso si apprestava a compiere un indubbio atto del suo ufficio, nella specie del tutto lecito e giustificato;
sicché correttamente risulta esclusa la esimente dell'atto arbitrario, dovendosi, a tal proposito, soltanto aggiungere che la recente sentenza della Corte costituzionale, che pone come parametro di giudizio dell'arbitrarietà anche l'art. 599 c.p., deve limitare i suoi effetti al delitto di oltraggio ex art.341 c.p. e non consente estensioni analogiche al diverso delitto, ex art. 337 c.p. per la evidente difformità di "ratio".
P.T.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 1999