Sentenza 26 settembre 2000
Massime • 1
Non è applicabile l'istituto della continuazione (nella specie richiesto in sede esecutiva), tra fatti giudicati con sentenza straniera riconosciuta in Italia e fatti giudicati con sentenza pronunciata dal giudice italiano, non rientrando un tale effetto fra quelli, tassativamente indicati nell'art. 12 cod. pen., ai quali dà luogo il riconoscimento delle sentenze straniere. Ciò manifestamente, sulla scorta di quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale con ordinanza 28 marzo 1997 n. 72, non determina alcun contrasto fra il detto art. 12 cod. pen. e gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Commentari • 4
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La parola alle Sezioni Unite della Suprema Corte Le Sezioni Unite, preliminarmente, riportano i due orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione dell′usucapibilità di un immobile, validamente espropriato, con una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, ove il proprietario persista nel godimento del bene per un tempo utile a usucapirlo, ai sensi dell′art. 1158 c.c. Secondo un primo orientamento, in tema di possesso ad usucapionem, tanto il trasferimento volontario, quanto quello coattivo di un bene non integrano necessariamente, di per sé, gli estremi del constitutum possessorium, poiché, con particolare riguardo ai trasferimenti coattivi conseguenti ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2000, n. 5293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5293 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 26/09/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N. 5293
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 09727/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL RE n. il 23.11.1953
avverso sentenza del 10.01.2000 CORTE APPELLO di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di legge.
OSSERVA
I. Con ordinanza del 10 gennaio 2000, la corte di appello di Milano respingeva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva avanzata da EL EN in riferimento a due sentenze di condanna per traffico di sostanze stupefacenti (una, della stessa corte di appello di Milano del 12 ottobre 1995 e l'altra, del tribunale di Grande Istanza di Draguignan, riconosciuta in Italia il 21 ottobre 1998), sul rilievo che la continuazione non poteva ricomprendersi tra gli effetti penali della condanna cui fa riferimento l'art. 12 c.p., sicché, in linea con la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale al riguardo, non poteva applicarsi la continuazione tra reati commessi in Italia e reati commessi all'estero, a meno che il colpevole, dopo essere stato giudicato all'estero, venisse nuovamente giudicato in Italia a norma dell'art. 11 c. p.. Ricorre per cassazione il LL tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo, sotto vari profili di inosservanza della legge penale e di manifesta illogicità della motivazione, che tale interpretazione restrittiva, suggerita da mere ragioni di politica giudiziaria interna, era in netto contrasto con i principi costituzionali del diritto di difesa e di uguaglianza, anche perché non teneva conto dei più recenti e progressivi adattamenti del nostro ordinamento interno al diritto internazionale. Il ricorrente richiamava in proposito la Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen del 19 giugno 1990 sull'eliminazione delle frontiere interne tra i paesi aderenti, divenuto operativo in Italia il 26 ottobre 1997, affermandone la prevalenza sulle disposizioni codicistiche (prima fra le altre quella dell'art. 696 c.p.p.), nonché la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983, ratificata in Italia dalla legge 25 luglio 1988 n. 334, che porterebbe a far eseguire la pena conseguente al riconoscimento di una sentenza penale straniera secondo la legge italiana (art. 738 c.p.p.). Il LL concludeva sollevando, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 c.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
II. Il ricorso non è fondato.
Come questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare (Cass., Sez. II, 11 gennaio 1971, n. 3, Cuel), l'istituto del riconoscimento delle sentenze penali straniere non intende parificare l'atto giudiziale straniero a quello italiano, ma soltanto assumerlo quale fatto storico giuridico, secondo la tassativa catalogazione di cui all'art. 12 c.p.. Ciò nel senso che le sentenze pronunciate all'estero acquistano efficacia giuridica solo in seguito a formale riconoscimento, i cui fini e limiti sono solo quelli indicati nell'art. 12 C.P.. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il riconoscimento di una sentenza penale straniera non può essere richiesto al fine di eventualmente ottenere l'applicazione dell'istituto della continuazione, il quale, implicando un giudizio di merito bilaterale tra la pronuncia all'estero e quella emanata in Italia, non può considerarsi un "effetto penale della condanna", rilevante ai sensi dell'art. 12 comma 1 n. 1 c.p. (Cass., Sez. VI, 7 marzo 1996, Avogadro, in Cass. pen. mass. ann., 1997, n. 909, p. 1458; Id., Sez. I, 14 giugno 1996, Leitner, ivi, 1997, n. 867, p. 1415, con specifico riferimento all'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p..;
Id., Sez. II, 15 novembre 1982, Di Trani, ivi, 1984, n. 1145, p. 1659; Id., Sez. II, 21 ottobre 1980, Meinardi, ibidem, 1982, n. 676, p. 746). La Corte ha anche escluso la possibilità di un'interpretazione estensiva in via analogica degli effetti previsti dall'art. 12 c.p., ribadendo che essi sono stabiliti dalla legge tassativamente (Cass., Sez. II, 15 novembre 1982, Dirani, in C.E.D. Cass., n. 159299; Id., Sez. II, 18 giugno 1973, Segnino, in Cass. pen. mass. ann., 1975, p. 190).
Lo stesso principio, peraltro, è stato affermato da questa Corte con riferimento alla determinazione della pena ai sensi, dell'art. 3 comma 2 l. 3 luglio 1989, n. 257, contenente le norme di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone detenute, adottata il 21 marzo 1983 e ratificata con la l. 25 luglio 1988 n. 334, citata dal ricorrente. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. V, 15 novembre 1993, Di Carlo, in Cass. pen. mass. ann., 1995, n. 291, p. 360), è preclusa al giudice l'applicazione della continuazione, non potendo ritenersi operante per analogia il disposto dell'art. 671 c.p.p., estraneo ai criteri fissati dall'art. 10 della Convenzione stessa (vincolo quanto alla natura giuridica e alla sanzione, come stabilite dallo Stato di condanna, per lo Stato di esecuzione). Non può quindi ritenersi operante nel caso in esame il disposto dell'art. 696 c.p.p., che, nell'affermare la prevalenza delle convenzioni internazionali in vigore e delle norme del diritto internazionale generale, presuppone pur sempre la medesimezza della materia regolata, laddove tra gli "effetti delle sentenze penali straniere" non si ricomprende certo, come si è visto, l'istituto della continuazione.
Alla stregua delle considerazioni svolte, deve ritenersi manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 c.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La questione era già stata posta negli stessi termini dalla corte di appello di Milano davanti alla Corte costituzionale, che, nell'ordinanza del 24-28 marzo 1997, n. 72 (pubblicata in Cass. pen. mass. ann., 1997, II, n. 1320, p. 2377) e richiamata espressamente nell'ordinanza impugnata, l'ha dichiarata inammissibile "sia perché il riconoscimento della sentenza penale straniera agli effetti di quanto richiesto dal giudice a quo comporterebbe l'individuazione di un meccanismo che rendesse fra loro omologabili il reato giudicato all'estero e quello giudicato nello Stato nonché le pene irrogate nei due giudizi, sia perché l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e le condanne all'estero determinerebbero una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, in contrasto, tra l'altro, con quanto previsto dall'art. 696 c.p.p.. Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. d i c h i a r a manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale r i g e t t a il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2000