Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
Le sanzioni pecuniarie che il legislatore fissa in un minimo ed un massimo da irrogare con riferimento ai metri quadrati occupati sono proporzionali, ai sensi dell'art. 115 legge 689/81, essendo stabilite direttamente dalla legge, e vanno soggette agli aumenti di cui ai precedenti artt. 113 e 114 della citata legge 689/81. A dette sanzioni è, peraltro, inapplicabile l'ultimo comma del citato art. 113 se, dalla moltiplicazione della pena per i metri quadrati occupati, si perviene, in concreto, ad una sanzione superiore, nel massimo, alle lire 25.000 previste dall'indicato ultimo comma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2001, n. 7733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7733 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^. 9211 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto
DA
NI GU, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nemorense n. 77, presso l'avv. Lucio Tamburro, con l'avv. Roberto Petrecca di Isernia, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
REGIONE MOLISE, già rappresentata e difesa nel giudizio pretorile da un funzionario delegato.
- intimata -
avverso la sentenza del Pretore di Isernia n. 46 del 3/17 novembre 1998. Udita., all'udienza del 15 marzo 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo. Svolgimento del processo
Con sentenza del 17 novembre 1998 il Pretore d'Isernia rigettava l'opposizione di ID NI contro l'ordinanza della Regione Molise del 2 settembre 1996, che aveva ingiunto il pagamento di L.
5.250.000 per violazione dell'art. 57 R. D. 29 dicembre 1927 n. 2001, per aver occupato l'area di pertinenza demaniale sul tratturo Lucera - Castel di Sangro con culture e costruzioni di opere edilizie accessorie alla sua abitazione, come mura di cinta e cordoli, esclusa la buona fede dell'opponente a conoscenza della natura demaniale delle aree occupate delle quali aveva anche richiesto la concessione e rigettando la domanda di ridurre la misura della sanzione irrogata, contenuta nei minimi.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso con due motivi lo NI.
La Regione Molise non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal pretore che ha ritenuto sussistere la colpa o il dolo del ricorrente per un errore di fatto e per inesatta valutazione delle risultanze istruttorie. Solo dalla contestazione della Forestale che aveva dato luogo all'ordinanza ingiunzione lo NI aveva appreso dell'occupazione ad opera sua di un tratturo del demanio regionale e provveduto poi, su sollecitazione dei verbalizzanti, a inoltrare istanza per la concessione dell'uso di suolo demaniale, condotta che non evidenziava quindi colpa o dolo da parte sua.
1.1. Il primo motivo di ricorso conferma che il ricorrente ha continuato ad occupare abusivamente l'area demaniale dopo che la Forestale gli aveva comunicato con la contestazione la natura di essa, per cui esattamente il giudice di merito ha rilevato la sua piena responsabilità per non aver lasciato libere le aree delle quali conosceva la natura pubblica tanto da averne chiesto in concessione l'uso.
L'esistenza dell'azione volontaria illecita del ricorrente è quindi confermata e il primo motivo di ricorso va rigettato, perché infondato.
2. La seconda censura lamenta violazione dell'art. 113 L. 24 novembre 1981 n. 689, in rapporto alla Legge 603 del 12 luglio 1961 ed errata applicazione dei principi di diritto affermati dalla sentenza di questa Corte 18 gennaio 1990 n. 225, che ha ritenuto applicabile solo il primo e non l'ultimo comma dell'art. 113 al caso di specie., con la conseguenza che la sanzione originaria dell'ammenda da L. 1 a L. 10, aumentata ai sensi della L. 603/61 di quaranta volte e pervenuta a L. 40 e a L. 400, va moltiplicata per cinque in base al primo comma dell'art. 113 e giunge nel minimo a L. 200 e nel massimo a L.
2.000 per ognuno dei metri quadrati occupati (mq. 630), dovendosi determinare quindi da L. 138.000 (630 X 200) a L. 1.380.000 (630 X 2000), con una somma totale concretamente superiore ai limiti dell'ultimo comma dello stesso art. 113 L. 689/81, che non è applicabile, diversamente da quanto afferma il pretore.
2.1. Effettivamente la sentenza impugnata ha applicato l'ultimo comma del citato art. 113 L. 689/81 per ogni metro quadrato occupato, in contrasto con il principio affermato dalla citata sentenza n. 225/90 per il quale i limiti di misura della pena, da elevare nel massimo a L. 25.000, di cui al detto ultimo comma, si riferiscono alla sanzione complessiva in concreto irrogata e non a quella edittale applicabile astrattamente per ciascun metro quadrato occupato. La sentenza impugnata deve quindi cassarsi e la causa va rinviata al Tribunale di Isernia, in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato perché, provvedendo anche sulle spese dell'intero giudizio, si uniformi al seguente principio: "Le sanzioni pecuniarie che il legislatore fissa in un minimo e massimo da irrogare in riferimento ai metri quadrati occupati sono proporzionali ai sensi dell'art. 115 L. n. 689/81, essendo stabilite direttamente dalla legge e vanno soggette agli aumenti degli artt. 113 e 114 di detta legge ma ad esse è inapplicabile l'ultimo comma dell'art. 113 citato, se dalla moltiplicazione della pena per i metri quadrati occupati si perviene ad una sanzione in concreto superiore nel massimo alle lire 25.000 previste dall'indicato ultimo comma".
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Isernia in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato anche per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001