Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11760
CASS
Sentenza 6 agosto 2002

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Massime1

Qualora, dopo la proposizione dell'azione revocatoria, sopravvenga il fallimento del debitore, la legittimazione alla prosecuzione del giudizio spetta esclusivamente al curatore, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad iniziare o a proseguire l'azione per tutta la durata della procedura fallimentare. Pertanto, solo il curatore è legittimato a riassumere il giudizio interrotto per la dichiarazione del fallimento del debitore e a proseguire l'azione promossa dal creditore, i cui effetti , consistenti nell'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, si produrranno non più a vantaggio del singolo creditore attore, bensì di tutti i creditori del fallito.

Commentario1

  • 1Il creditore può proseguire l’azione revocatoria ordinaria dopo il sopravvenuto fallimento del debitore, in caso di inerzia del curatore
    Donato Vozza · https://www.filodiritto.com/ · 10 gennaio 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11760
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11760
Data del deposito : 6 agosto 2002

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