Sentenza 6 agosto 2002
Massime • 1
Qualora, dopo la proposizione dell'azione revocatoria, sopravvenga il fallimento del debitore, la legittimazione alla prosecuzione del giudizio spetta esclusivamente al curatore, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad iniziare o a proseguire l'azione per tutta la durata della procedura fallimentare. Pertanto, solo il curatore è legittimato a riassumere il giudizio interrotto per la dichiarazione del fallimento del debitore e a proseguire l'azione promossa dal creditore, i cui effetti , consistenti nell'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, si produrranno non più a vantaggio del singolo creditore attore, bensì di tutti i creditori del fallito.
Commentario • 1
- 1. Il creditore può proseguire l’azione revocatoria ordinaria dopo il sopravvenuto fallimento del debitore, in caso di inerzia del curatoreDonato Vozza · https://www.filodiritto.com/ · 10 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11760 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. MICHEL VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EREDI GH UG: BI KE E JK ND, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 15, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO AGATI, che li difende, giusta procura speciale per Notar IN OR di Roma del 13/03/02 rep. n. 50697;
- ricorrenti -
contro
IMPREPAR - IMPREFILO PARTECIPAZIONI SPA (già ILCE IMP LAVORI COSTR EDIL SRL), con sede in Sesto San Giovanni (Mi), elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VISENTINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO RAPPAZZO, il primo per procura speciale per Notar RD NI di Milano del 12/03/00 rep. n 128218 ed il secondo giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
FALLIMENTO IFI ISTITUTO FINANZIARIO ITALIANO SPA, I.P. IMMOBILI & PARTECIPAZIONI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3774/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 15/12/99 e depositata il 21/12/99 (R.G. 1689/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Francesco AGATI;
udito l'Avvocato Giuseppe VISENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Nell'anno 1986 RA EL alienò all'Istituto Finanziario Italiano (I.F.I) la nuda proprietà di due immobili in Roma, verso impegno dell'Istituto di corrispondergli una rendita vitalizia mensile rivalutabile di L.
3.500.000. Il 15/3/1991 l'I.F.I. vendette la nuda proprietà degli immobili alla ILCE s.p.a.. Fu poi posto in amministrazione controllata e dal luglio 1992 sospese il pagamento della rendita al RA. Con citazione del 7/7/1993 (trascritta il 23/7/1993) il RA convenne dinanzi al Tribunale di Roma l'I.F.I. e la ILCE per la risoluzione del contratto di rendita vitalizia e per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 Cod. Civ., inefficace nei propri confronti la vendita dei cespiti immobiliari dall'I.F.I. alla ILCE. In pendenza di procedimento, con atto del 14/12/1994 la ILCE rivendette i cespiti alla società NI (poi trasformatasi in I.P. Immobili e Partecipazioni s.p.a.). Il procedimento introdotto dal RA fu interrotto per il fallimento dell'I.F.I. e fu riassunto nei confronti della ILCE. Il RA chiamò, inoltre, in causa la I.P. e, sostenendo che a causa della rivendita dei cespiti alla NI erano venuti meno i requisiti per l'utile esercizio dell'azione revocatoria, chiese la condanna solidale della ILCE e della I.P. al risarcimento dei danni, che prospettò di aver subito in conseguenza della impossibilità di proseguire nell'esercizio dell'azione revocatoria. Con sentenza del 21/10/1982 il Tribunale accolse la domanda di risoluzione del contratto di rendita vitalizia e rigettò le altre domande. Su appello del RA la Corte di Roma, con sentenza del 21/12/1999, ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando che l'azione revocatoria promossa dal RA era divenuta improseguibile a causa del fallimento dell'I.F.I. e che non era stata acquisita la prova che la ILCE, acquistando i cespiti dall'I.F.I., fosse consapevole del pregiudizio che l'atto di alienazione aveva arrecato alle ragioni creditorie del RA. Ricorre il RA con cinque motivi. Resiste la Imprepar - Impregilo Partecipazioni s.p.a. (già ILCE) con controricorso, illustrato anche da memoria.
Motivi della decisione
I cinque motivi della impugnazione sono connessi e interdipendenti e vanno, quindi, esaminati congiuntamente. Essi, peraltro si riassumono: 1) nell'addebito, rivolto dal ricorrente alla Corte di merito, di avere erroneamente ritenuto che il danno subito dal RA per la sopravvenuta impossibilità di esercitare proficuamente l'azione revocatoria nei confronti dell'I.F.I. e dell'ILCE fosse imputabile al fallimento dell'I.F.I., anziché alla rivendita degli immobili dalla ILCE alla NI (poi I.P.); 2) nella contestazione delle argomentazioni con cui la Corte di merito ha escluso che la ILCE fosse consapevole del pregiudizio che l'atto di disposizione dell'I.F.I. aveva arrecato alle ragioni del RA. Entrambe le censure sono prive di fondamento.
Qualora, dopo la proposizione dell'azione revocatoria, sopravvenga il fallimento del debitore, la legittimazione all'esercizio dell'azione spetta, in via esclusiva, al curatore, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad iniziare o proseguire l'azione per tutta la durata della procedura fallimentare. Pertanto solo il curatore è legittimato a riassumere il giudizio interrotto per la dichiarazione di fallimento del debitore e a proseguire l'azione promossa dal creditore, i cui effetti, consistenti nell'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale, si produrranno non più a vantaggio del singolo creditore attore, bensì di tutti i creditori del fallito (Cass. 4/8/1977, n. 3485 - Cass. 21/7/1998, n. 7119). Non a torto, quindi, la Corte territoriale ha fatto derivare dal fallimento del debitore I.F.I. la impossibilità per il creditore RA di proseguire nell'esercizio dell'azione revocatoria. Per converso il danno lamentato dal RA (consistente proprio nella improseguibilità dell'azione revocatoria da lui promossa) non può ritenersi prodotto dalla rivendita dei cespiti da parte della ILCE in favore della NI, perché tale rivendita, ove non fosse sopravvenuto il fallimento dell'I.F.I., non sarebbe stata opponibile all'attore in revocatoria, essendo avvenuta (come si desume dal testo del ricorso) dopo la trascrizione della domanda di revoca. Non appare, quindi, reprensibile la impugnata decisione, con cui la Corte di merito, confermando la pronunzia del Tribunale, ha ritenuto prive di fondamento le domande risarcitorie proposte dal RA nei confronti della ILCE e della I.P..
Gli svolti rilievi inducono a ritenere superflua l'indagine svolta dalla Corte di merito in ordine alla consapevolezza, da parte della ILCE, del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dalla I.F.I. e la successiva rivendita dei cespiti dalla ILCE alla NI avevano arrecato alle ragioni creditorie del RA (e privo, conseguentemente, di decisività il punto della controversia investito dal corrispondente motivo di ricorso), attesa la improseguibilità, ad impulso del RA, dell'azione revocatoria da lui proposta, con conseguente inutilità di qualsiasi indagine in ordine allo stato soggettivo dei soggetti convenuti con la domanda di revoca.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Stimasi di compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2002