Sentenza 10 ottobre 2003
Massime • 1
Con riferimento alle pensioni di vecchiaia erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, il cui importo, a norma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982 n. 773, era pari al prodotto del numero di anni di iscrizione e contribuzione per la percentuale dell'1,75 del reddito professionale medio annuale dell'ultimo decennio (salvo il ricorso a percentuali minori per scaglioni di reddito superiori a determinati importi), l'aumento dell'indicato coefficiente da 1,75 a 2, disposto (unitamente al proporzionale aumento dei coefficienti per i più elevati scaglioni di reddito) dal D.M. 19 gennaio 1988 n. 29 - sulla base della facoltà concessa dal nono comma del citato art. 2 in relazione alle condizioni tecnico - finanziarie del fondo, - ha effetto, con la prevista decorrenza dal 1 gennaio 1987, anche nei confronti delle pensioni già liquidate o per le quali si siano già in precedenza conseguiti i requisiti di legge.
Commentario • 1
- 1. Trattamento pensionistico dei geometri e meccanismo rivalutativo (Cass., n. 12511/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 1 agosto 2012
1. Trattamento pensionistico dei geometri: normativa di riferimento La pensione dei geometri liberi professionisti si determina, ai sensi dell'art. 2 della L. 773/1982, (come modificato dall'art. 1 della L. 236/1990) sulla base dei seguenti elementi: a) anni di effettiva iscrizione alla Cassa; b) media annua pensionabile determinata sulla base dei più elevati dieci redditi professionali – progressivamente aumentati a quindici – dichiarati ai fini Irpef; c) all'quota percentuale decrescente a scaglioni di reddito. La L. 773/1982 prevedeva inoltre la possibilità di variare con decreto ministeriale (del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro): …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2003, n. 15191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15191 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PALERMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 132, presso lo studio dell'avvocato FULVIO DE AMICIS, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO MELOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 241/00 del Tribunale di PAVIA, depositata il 20 aprile 2000 - R.G.N. 579/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 6 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato MELOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 8 febbraio-20 aprile 2000, il Tribunale di Pavia rigettava l'appello proposto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti avverso la decisione del locale Pretore del 24 giugno-4 settembre 1997, con la quale era stata accolta la domanda del Geom. IC NA per l'adeguamento della pensione liquidata con decorrenza 1^ gennaio 1987, sulla base del 2% del reddito professionale per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, come stabilito dal D.M. 19 gennaio 1988, n. 29, emanato ai sensi dell'art. 2 comma 9 della legge n. 773 del 1982.
Il Tribunale prendeva in esame la tesi della Cassa secondo la quale l'adeguamento poteva essere riconosciuto solo per le pensioni di nuova liquidazione, con decorrenza posteriore al 1^ gennaio 1987, non anche per quelle riconosciute da data precedente.
I giudici di appello sottolineavano che la pensione del NA era stata liquidata con decorrenza 1^ gennaio 1987 e, pertanto, nei suoi confronti non si poneva alcun problema di decorrenza anteriore all'entrata in vigore della norma, ai fini della esclusione di una sua applicazione.
I giudici di appello condividevano le osservazioni del Pretore, secondo il quale non è possibile rinvenire nella normativa in esame alcuna limitazione nel senso voluto dalla Cassa, posto che in essa viene indicato solo un limite temporale per l'attribuzione dell'adeguamento, da intendersi riferito alla data della maturazione del reddito - ovvero alla maturazione dei ratei di pensione - e non invece al momento anteriore del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.
Del tutto irrilevante - ad avviso della sentenza di appello - era poi la circostanza che nell'iter procedimentale del provvedimento non si fossero tenute presenti le esigenze finanziarie della Cassa, bene esposte nel parere tecnico RC (secondo il quale l'adeguamento del 2% del reddito professionale sarebbe stato possibile solo per le pensioni di nuova liquidazione).
Tra l'altro, i risultati di questo parere tecnico non erano neppure state recepite dalla Cassa nella proposta di delibera 668 del 19 dicembre 1986, citata nel preambolo della norma.
Il parere in questione era obbligatorio ma non vincolante, per cui - concludeva il Tribunale - finiva per essere circostanza del tutto ininfluente che la proposta fosse pervenuta al Ministero prima che il tecnico formulasse le proprie riserve.
Avverso tale decisione la Cassa ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da cinque motivi.
Resiste il NA con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare dell'art. 2 nono comma della legge n. 773 del 1982 nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5).
L'interpretazione della norma operata dai giudici di appello non terrebbe conto, secondo l'Ente, delle condizioni tecnico-finanziarie della Cassa, che pure, per espressa volontà del legislatore, debbono essere primariamente salvaguardate.
Tale omissione, ad avviso della ricorrente, sarebbe tale da viziare in radice la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello, secondo i quali la disposizione dell'art. 2 comma nono della legge n. 773 del 1982 si applicherebbe, in forza del suo contenuto letterale,
nei confronti di tutti i Geometri, comunque titolari di un trattamento di quiescenza, e non solo per il futuro, con esclusivo riguardo alle nuove pensioni.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c. n. 5). Il Tribunale di Pavia non aveva neppure spiegato per quale ragione la relazione tecnica del dr. RC, espressamente richiesta dal Ministero ed acquisita agli atti del procedimento conclusosi con il D.M. n. 29 del 1988, doveva considerarsi alla stregua di un parere obbligatorio ma non vincolante, ne' per la Cassa che ha formulato la proposta al Ministero, ne' per il Ministero.
La lacuna appare, ad avviso della ricorrente, di estrema gravità, perché la disposizione dell'art. 2 più volte citata stabilisce l'assoluta necessità di subordinare l'aumento della percentuale all'esistenza di favorevoli condizioni tecnico-finanziarie dell'Ente e di operare tale aumento solo ed esclusivamente nei limiti consentiti dalle stesse.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del D.M. n. 29 del 1988, nonché motivazione intrinsecamente illogica e contraddittoria (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5). La Cassa, rispondendo ad una precisa richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, aveva trasmesso a quest'ultimo una dettagliata analisi attuariale, evidenziando le compatibilità delle proposte avanzate con le condizioni tecnico-finanziarie dell'Ente. Il Ministero aveva ritenuto necessaria una preventiva valutazione delle variazioni che si sarebbero venute a determinare nelle entrate e nelle uscite dell'Ente, valutazione da operare mediante "indagine attuariale, atteso che, anche in presenza degli avanzi patrimoniali conseguiti, modifiche in aumento dei criteri di determinazione delle pensioni potrebbero avere conseguenze negative persistenti sull'equilibrio finanziario di medio periodo". In questo quadro, sembrava del tutto logico che la Cassa e, rispettivamente, il Ministero avessero inteso recepire nelle loro decisioni le conclusioni del tecnico, così come da lui motivate, avendo riguardo solo alle pensioni di nuova liquidazione.
Il ragionamento della sentenza impugnata appariva, ad avviso della ricorrente, gravemente viziato sotto il profilo giuridico, avendo il Tribunale preteso di interpretare il D.M. di cui all'oggetto a prescindere dalle risultanze del relativo iter formativo, ciò che - ai sensi dell'art. 2 nono comma della legge n. 773 del 1982 - non poteva dirsi minimamente consentito.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione di norme di legge, in particolare dell'art. 2 nono comma della legge n. 773 del 1982, dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E, nonché
illogicità della motivazione (art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5). Interpretando il Decreto Ministeriale così come lo aveva interpretato, il Tribunale di Pavia avrebbe dovuto rilevarne l'evidente illogicità, in quanto adottato senza alcuna considerazione delle condizioni tecnico-finanziarie della Cassa e senza alcuna spiegazione delle ragioni per le quali il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale avrebbe deciso di discostarsi dai dati tecnici emersi nel procedimento, finendo così per adottare un provvedimento che le suddette condizioni tecnico-finanziarie non consentivano.
Trattandosi di atto amministrativo, ovvero di regolamento normativo (come già precisato da questa Corte con la sent. n. 3003 del 1999), il Tribunale avrebbe dovuto comunque disapplicarlo, in quanto la disciplina con esso emanata si poneva in contrasto con la volontà del legislatore, chiaramente desumibile dalla norma primaria. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione di norme di legge, in particolare dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c. n. 3). Con l'ultimo mezzo, la ricorrente censura - sotto il profilo della omessa pronuncia - quella parte della sentenza impugnata nella quale si è rilevato che poiché nel caso di specie la collocazione in quiescenza del Geometra IC NA era stata disposta con provvedimento in data 20 febbraio 1998, non potrebbe porsi in concreto neppure il problema della inapplicabilità del D.M. 19 gennaio 1988 n. 29 ai rapporti pensionistici preesistenti all'entrata in vigore dello stesso.
I giudici di appello, sottolinea la Cassa, in tal modo non avrebbero tenuto conto della particolare fattispecie sottoposta al loro esame;
infatti, gli stessi non si sarebbero preoccupati di individuare con esattezza la precisa collocazione temporale nella quale si poneva il caso specifico del NA, il quale aveva presentato la domanda di pensionamento in data 30 dicembre 1986, quindi molto prima dell'emanazione del più volte citato decreto, ed aveva maturato il diritto alla pensione di vecchiaia sin dal 16 dicembre 1986 con il verificarsi dei relativi presupposti (anche se la decorrenza del trattamento pensionistico aveva avuto inizio, secondo le regole generali, dal 1^ del mese successivo: 1^ gennaio 1987). I cinque motivi, da esaminate congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.
Il Tribunale ha considerato la fattispecie sottoposta al suo esame ed ha concluso, motivatamente, che in ogni caso - quale cioè dovesse essere la interpretazione da dare alla norma di legge citata - doveva comunque essere riconosciuto al NA l'aumento della percentuale del reddito professionale, riconosciuta dal D.M. con decorrenza dal 1^ gennaio 1987.
Ciò che rileva, osservano i giudici di appello, non è la data della materiale decorrenza del trattamento pensionistico (1^ gennaio 1987), ma il raggiungimento di tutti i requisiti previsti dalla legge (16 dicembre 1986).
Contro tale conclusione, la Cassa non ha formulato alcuna specifica censura, se non quella di mancata pronuncia, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. In ordine alle censure di omessa pronuncia, è solo da rilevare che il Tribunale ha preso in attenta considerazione il problema della decorrenza della pensione in un momento successivo a quello del raggiungimento dei requisiti di legge.
E, con motivazione adeguata e sufficiente, lo stesso ha concluso che la pensione del NA era stata liquidata con decorrenza 1^ gennaio 1987 e che pertanto non si poneva alcun problema di decorrenza anteriore all'entrata in vigore della norma, ai fini dell'esclusione di una sua applicazione.
Contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, i giudici di appello hanno preso, quindi, in esame la tesi sostenuta dalla convenuta sin dal primo grado, secondo la quale il pensionato sarebbe escluso dal nuovo trattamento previsto dal Decreto del 1988, in quanto la pensione era in realtà maturata sin dal momento del verificarsi dei suoi presupposti: cioè del 16 dicembre 1986. Sul punto, il Tribunale ha osservato che non è possibile rinvenire nella norma alcuna indicazione limitativa nel senso prospettato dall'Ente.
Il decreto stabilisce che "Con effetto dal 1^ gennaio 1987 le percentuali di commisurazione della pensione annua alla media decennale del reddito professionale di cui all'art. 2, secondo e sesto comma, della legge 20 ottobre 1982 n. 773 sono aumentate rispettivamente: dall'1,75% al 2%...".
Sulla base di tale premessa, i giudici di appello hanno ritenuto che la decorrenza per l'attribuzione dell'adeguamento deve intendersi riferita al momento di maturazione del reddito, ovvero dei ratei di pensione e non già al momento del pensionamento.
Qualora si fosse voluto limitare il beneficio con riferimento a quest'ultimo momento, sarebbe stato necessario manifestarlo chiaramente. Infatti, una disposizione di questo genere avrebbe comportato l'esclusione del beneficio stesso di gran parte della categoria dei pensionati senza alcuna possibile giustificazione. A fronte di tale specifica e argomentata decisione la Cassa si è limitata a ribadire quanto già esposto in precedenza circa la necessità di far riferimento al solo momento della maturazione del diritto, in considerazione delle esigenze finanziare dell'Ente, chiaramente esposte nel parere tecnico ma non recepite nella proposta della Cassa di cui alla delibera del 18-19 dicembre 1986. Sul punto, i giudici di appello hanno osservato che si tratta di un parere obbligatorio, ma non vincolante ne' per la Cassa ne' per il Ministero.
Il quinto motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato. Trattandosi di autonoma "ratio decidendi" il rigetto di tale motivo rende superfluo l'esame dei primi quattro motivi che censurano l'interpretazione dell'art. 2 comma 9 della legge n. 773 del 1982 e del D.M. n. 29 del 1988 data dai giudici di appello.
In ordine alle questioni sollevate con tali censure, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di precisare, con riferimento specifico al trattamento pensionistico erogato dalla Cassa Geometri, che l'interpretazione seguita dal Tribunale di Pavia è quella corretta, e pertanto ne' nella legge del 1982 ne' nel decreto applicativo del 1988 è possibile rinvenire alcuna disposizione diretta a limitare l'aumento della percentuale sino al 2% ai soli pensionati posti in quiescenza con decorrenza successiva al 1^ gennaio 1987. Nelle decisioni di questa Corte, inoltre, è stato più volte precisato che il D.M. in esame non è un atto amministrativo ma ha natura di norma secondaria, in quanto regolamento attuativo di norme primarie (contenendo una disciplina generalizzata per l'applicazione della legge n. 773 del 1982) e pertanto, quale atto normativo esso deve essere interpretato dal giudice di legittimità e non può essere disapplicato - come ritenuto dalla Cassa ricorrente - (Cass. n. 3003 del 1999; Cass. n. 12675 del 1995 e 9265 del 1997; cfr.
anche, per una ipotesi analoga, Cass. n. 3521 del 1996 e Cass. S.U. n. 8684 del 4 ottobre 1996). Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo, da distrarsi in favore dell'avv. Carlo Melotti di Pavia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 15,10, oltre ad Euro 2.000 (duemila) per onorari di avvocato, da distrarsi in favore dell'avvocato Carlo Melotti, dichiaratosi intestatario.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2003