Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
Nel procedimento di riesame, qualora sia stato rinnovato, per mancato rispetto del termine di tre giorni liberi previsto dall'art. 309, comma ottavo, cod. proc. pen., l'avviso di fissazione dell'udienza camerale, devono essere considerati ai fini del computo del nuovo termine anche i giorni che separano la data dell'udienza e l'avviso originario. Corrisponde, infatti, all'assetto dei termini del procedimento del riesame, caratterizzati da una estrema brevità, valorizzare l'effetto sostanziale che tale avviso ha avuto sulla preparazione del ricorrente a sostenere le sue ragioni davanti al giudice del riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2003, n. 20710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20710 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SANSONE Luigi Presidente
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere
Dott. ROTUNDO NC Consigliere
Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere
Dott. ROSSI Nello Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC GI contro l'ordinanza 3 ottobre 2002 del Tribunale del riesame di Palermo;
Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Carmine Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avvocato Antonino Rubino. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato la misura della custodia in carcere a carico di NC GI, indagato di associazione finalizzata allo spaccio e di spaccio di stupefacenti.
2. Ricorre il GI che deduce la nullità del provvedimento in quanto tra la notifica di fissazione dell'udienza camerale e l'udienza stessa non era stato rispettato il termine di tre giorni liberi di cui al comma 8 c.p.p.
3. Il ricorso è peraltro infondato. Per considerare i giorni liberi di cui il ricorrente ha disposto prima dell'udienza camerale tenutasi il 3 ottobre 2002, nel caso di specie non si devono computare solo i giorni che separano tale data dal precedente 30 settembre, giorno in cui, disponendosene la rinnovazione, venne rilevato il difetto dell'avviso dell'udienza che in quella data si sarebbe dovuta tenere, ma anche i giorni che separano il 3 ottobre dall'avviso originario (sebbene anch'esso viziato dal mancato rispetto dei tre giorni liberi). Corrisponde infatti all'assetto dei termini del procedimento del riesame, caratterizzati da estrema brevità, valorizzare l'effetto sostanziale che il primo avviso ha avuto sulla preparazione del ricorrente detenuto a sostenere le sue ragioni dinanzi al giudice del riesame.
4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2003.
Depositato in cancelleria il 9 maggio 2003 .