Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2002, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
T N ITALIANA A R T S EPUBBLICA I сетилог G E R R A L L T A D A U A D N I L B R I B E E R A D T T I N S 1 E N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO47 97/02 3 S E 1 I S E R . I E A N T EM DI CA SAZIONE L A Oggetto M SEZIONE TRIBUTARI Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AR CICALA Presidente - R.G. N. 867/01 Consigliere - Cron. 10817 Dott. Antonio MERONE Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere Ud. 25/01/02 Dott. Stefano BENINI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S ENT ENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 74102 N. MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD PERUGIA, in del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
MIGLIORATI MARIO;
intimato avverso la sentenza n. 365/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il2002 318 23/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/01/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione tributaria regionale La dell'Umbria, con sentenza depositata in data 23 di- cembre 1999, confermò la decisione di primo grado, che aveva annullato la cartella esattoriale notifi- cata al signor AR TI. Con la predetta cartella, l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base im- ponibile, a norma della legge n. 363 del 1984, le somme relative alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso in camera di consiglio per la sua mani- festa infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che: nel ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- comma primo 1. 27 bre 1985 n. 791, dell'art. 13, dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio n. 597 del 1973 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P. R. e del d.l. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza impugnata, impone di interpretare l'art. 3 d.
1. n. 791/1985 e l'art. 13 1. n. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi;
- il Procuratore generale ha chiesto dichiarar- si manifestamente infondato il ricorso dell'Ammini- strazione;
- secondo la consolidata giurisprudenza di que- sta Corte, la norma agevolativa è da intendere nel senso che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette sopra ricordate, nonché dei contri- buti assistenziali e previdenziali "non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e che essa si configura come una de-e dell'ilor", roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte тва est.Il cons dr. Aldo Ceccherini non deve essere confusa con la disciplina della de- ducibilità delle imposte pagate al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interpre- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato sospeso per calamità pubbliche, non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata, e pertanto la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla forma- zione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la deduzione dell'imposta, già sospesa, nel successivo periodo in cui sia pa- gata, se ciò non sia previsto da speciali diverse disposizioni di legge;
- non sono addotti argomenti nuovi che imponga- no una rinnovata considerazione della questione;
- il ricorso è pertanto manifestamente infonda- to%;B - in difetto di costituzione del contribuente non v'è luogo a pronuncia sulle spese;
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 25 gennaio 2002. Il Presidente. Il Cons. est. (AR Cicala)M (Aldo Ceccherini) IL CANCELLIERE C1 NZ AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 3 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 CE AT E N 6 IO 8 9 Z 1 5 A / . R 4 / T N 6 S 2 I . 5 G A .R E . I .P L R R L D A A A L . T E D B D U A E I B T T S I A 1 N N R I E 3 E T S 1 S D I E P . A N T A M Il cons. rel. est. dr. Aldo Ciccherini