Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2017, n. 52268
CASS
Sentenza 7 novembre 2017

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In tema di ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità per rinuncia può essere effettuata "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche se l'atto impugnato rientri, "ratione temporis", sotto il vigore della previgente disciplina che non prevedeva tale rito, trattandosi di causa di inammissibilità già prevista e riferendosi il novum introdotto nella disposizione citata, solo al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non al regime delle impugnazioni.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2017, n. 52268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52268
Data del deposito : 7 novembre 2017

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