Sentenza 7 novembre 2017
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità per rinuncia può essere effettuata "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche se l'atto impugnato rientri, "ratione temporis", sotto il vigore della previgente disciplina che non prevedeva tale rito, trattandosi di causa di inammissibilità già prevista e riferendosi il novum introdotto nella disposizione citata, solo al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non al regime delle impugnazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2017, n. 52268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52268 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2017 |
Testo completo
5 22 6 8- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/11/2017 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - Sent. n. sez. 3616/2017 VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE MARCO VANNUCCI N.46964/2017 -Rel. Consigliere - STEFANO APRILE ANTONIO MINCHELLA Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IM NT il 07/04/1993 avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Catania ha confermato, riducendo la pena per la concessione della circostanza attenuante di cui all'articolo 114 cod. pen., la sentenza del Tribunale di Catania del 20 giugno 2016 con la quale IM AI è stato ritenuto responsabile del delitto di concorso in trasporto nel territorio italiano di 344 persone prive di permesso di soggiorno (artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett. a) e d), 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998).
2. Ricorre IM AI, a mezzo del difensore avv. Pierfrancesco Buttafuoco, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione all'art. 12, comma 3, lett. a) e d), 3-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, e per vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità del ricorrente.
2.1. Con successiva dichiarazione in data 13 settembre 2017 il ricorrente rinunciava ai termini per gli avvisi;
con successiva dichiarazione in data 16 settembre 2017 il ricorrente rinunciava al ricorso;
alla medesima rinuncia si associava il difensore con nota del 18 settembre 2017. 3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile per rinuncia validamente espressa.
3.1. La relativa declaratoria può essere effettuata de plano, a mente dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, ancorché l'atto impugnato rientri ratione temporis sotto il vigore della precedente disciplina che non prevedeva tale rito. In effetti, il novum di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. attiene al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non al regime delle impugnazioni, essendo la causa d'inammissibilità già prevista, sicché non è applicabile il principio stabilito da Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537. Peraltro, i due principali canoni interpretativi delle questioni di diritto intertemporale (salvezza dell'atto già perfezionato;
immediata applicazione della nuova disciplina, quando la stessa non incide sugli effetti di atti già compiutamente realizzati, revocandoli o modificandoli) inducono alla soluzione qui individuata, poiché la nuova disciplina della già prevista causa d'inammissibilità non incide sugli effetti dell'atto impugnato.
3.2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna + 2 al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Aprile Mariastefania Di Tomassi you DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 3