Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza del P.M. a norma dell'art. 321 comma 3 bis cod. proc. pen. non è previsto alcun autonomo mezzo di impugnazione, atteso che l'art. 322 bis del codice di rito non include tale provvedimento nell'ambito di quelli avverso i quali è consentito l'appello, e, adoperando il termine "ordinanza", intende fare chiaro riferimento a provvedimenti adottati dal giudice (mentre, relativamente a quelli emessi dal P.M., menziona esplicitamente soltanto il decreto che dispone la revoca del sequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2003, n. 47710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47710 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Raffaele Raimondi Presidente
1. Dott. Aldo Rizzo Consigliere
2. Dott. Vincenzo Tardino "
3. Dott. Claudia Squassoni "
4. Dott. Alfredo M. Lombardi "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO BE, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 9.4.2003 dal Tribunale di Latina. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Aldo Sebastiano Rizzo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 9.4.2003 il Tribunale di Latina, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da RG RT avverso il decreto emesso il 18.3.2003 dal locale PM, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di alcuni apparecchi videogiochi, dichiarava inammissibile il ricorso affermando che il decreto di sequestro preventivo emesso dal PM in via d'urgenza non è impugnabile. MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è da ritenere che il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal PM a norma dell'art. 321 co. 3 bis c.p.p. non è impugnabile, come peraltro è stato già affermato da questa Corte (Cass. Sez. VI, 17.5.1993, n. 651; Cass. Sez. III, 29.2.1966 n. 4622). È pur vero che con altre decisioni è stato statuito che il decreto di sequestro preventivo adottato dal PM è appellabile in base al rilievo che l'art. 322 bis c.p.p. opererebbe come norma di chiusura diretta a consentire l'impugnazione di qualsiasi provvedimento adottato in materia di sequestro preventivo per il quale non è ammessa la richiesta di riesame.
Ma un tale indirizzo non sembra condivisibile.
Occorre considerare che in materia di impugnazione vige il principio di tassatività sancito dall'art. 568 c.p.p. per cui un provvedimento è impugnabile solo se la legge espressamente lo prevede, indicando il mezzo che può essere esperito.
Or se si considera che la norma di cui all'art. 322 bis c.p.p. ammette l'appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro adottato dal PM, è da escludere che il decreto di sequestro preventivo emesso in via d'urgenza dal PM possa essere sottoposto ad un tale mezzo di impugnazione poiché esso non rientra nell'ambito dei provvedimenti indicati dalla norma.
Può infatti rilevarsi che l'art. 322 bis c.p.p. con il termine ordinanza intende fare chiaro riferimento a provvedimenti adottati dal giudice e non dal PM e, relativamente a quelli emessi da tale organo, ammette l'appello esclusivamente contro il decreto che dispone la revoca del sequestro.
Peraltro è da osservare che trova giustificazione che contro il decreto del PM non è previsto alcun mezzo di impugnazione, considerato che trattasi di un provvedimento che ha carattere puramente provvisorio, destinato ad una automatica caducazione. Esso, infatti, perde ogni efficacia non solo nel caso in cui non vengono rispettati i termini indicati dall'art. 321 co. 3 bis e 3 ter c.p.p. o nel caso di mancata convalida poiché, anche se interviene la convalida, il giudice è tenuto, a norma dell'art. 321 co. 3 bis c.p.p., ad emettere un proprio decreto di sequestro preventivo che costituisce il titolo che legittima il vincolo reale esistente sul bene sequestrato.
Ne consegue che il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 DICEMBRE 2003.