Sentenza 22 settembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che nell'articolo a propria firma modifichi in senso peggiorativo il contenuto dell'accusa contestata - consistente nell'aver compiuto atti sessuali a pagamento con una minorenne (art. 600 bis, comma secondo cod. pen.) - attribuendo al soggetto passivo il ruolo di sfruttatore della prostituzione minorile (art. 600 bis, comma primo, cod. pen.), non sussistendo la verità della notizia; né la condotta diffamatoria può ritenersi esclusa in virtù dell'omogeneità dell'addebito, considerato che la fattispecie di sfruttamento della prostituzione minorile è oggettivamente diversa e ben più grave di quella effettivamente contestata, come evidenziato dalla difformità del trattamento sanzionatorio disposto per ciascuna delle due ipotesi delittuose.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. D. Alessandro convenne in giudizio L. Domenico, quale giornalista redattore di un articolo, dal titolo "Truffa del superfinanziere", pubblicato il 24 giugno 2013 sull'edizione online del settimanale "L'Espresso", M. Bruno, in qualità di direttore responsabile del settimanale, e l'editore del settimanale, il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., lamentando che l'anzidetto articolo avesse leso il proprio diritto all'onore, alla reputazione e all'immagine. A tal fine l'attore dedusse di esser stato individuato, nello scritto giornalistico, come imputato per truffa, mentre all'epoca egli era solo indagato, non essendo ancora stato raggiunto dalla richiesta di rinvio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2011, n. 42155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42155 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2011 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento