CASS
Sentenza 15 maggio 2026
Sentenza 15 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2026, n. 17593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17593 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GR AL IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/12/2025 del TRIB. LIBERTA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere Ugo Bellini;
lette le conclusioni del PG Paolo Andrea Maria FIORE il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17593 Anno 2026 Presidente: DOVERE AL Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 19/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza depositata 1'11 dicembre 2025, ha confermato il provvedimento del 3 novembre 2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a GR SA HR la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita allorché l'indagato si trovava già ristretto in regime di detenzione domiciliare sostitutiva della pena della reclusione, nell'ambito di un separato procedimento penale del Tribunale di Catania per fatti collegati a quelli di cui al presente giudizio cautelare. La misura cautelare è stata disposta in relazione a fatti di reato previsti dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2); nonché dall'art.74 d.P.R. 309/90 quale partecipe dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina, crack, hashish nei quartieri catanesi di San Giorgio, San Berillo e in una zona di Misterbianco, con il ruolo di capo e organizzatore di una piazza di spaccio sita in Catania, via del Frantoio 19 (associazione aggravata dall'essere armata, composta da un numero di partecipi superiore a dieci, composta anche da soggetti minorenni o comunque dedita alla cessione anche a favore di minorenni); nonché in relazione ad alcune ipotesi di detenzione e porto di armi (capi 5-6-10) aggravate dal metodo mafioso e comunque dalla finalità di favorire l'associazione mafiosa dei "Milanesi Cursoti", e di una ulteriore ipotesi di detenzione di arma comune da sparo (capo 8) e di un episodio di concorso in estorsione. Con la contestazione della recidiva infraquinquennale. Le contestazioni si basano sugli esiti della articolata attività di indagine svolta dagli investigatori di Catania nel corso degli anni 2023 e 2024 che si sono avvalsi di strumenti intercettivi (anche di captazioni telematiche) che avevano consentito di appurare l'esistenza di una ramificata struttura organizzativa nei quartieri di Catania sopra indicati, diretta da Palermo SA di cui l'odierno ricorrente GR SA HR costituiva il più prossimo referente nella custodia, nella gestione e nello spaccio delle sostanze stupefacenti, nonché quale uomo di fiducia del capo del sodalizio da cui veniva remunerato con uno stipendio settimanale. Risultava altresì accertato, nel paradigma della gravità indiziaria richiesta per la fase, che taluno dei partecipi dell'organizzazione apparteneva al Clan dei Cursoti Milanesi e che gli stessi appartenenti all'associazione riconducibile al Palermo, sulla base delle conversazioni e delle fotografie scambiate nelle chat palesavano di atteggiarsi, nei segni distintivi sulla persona e nell'abbigliamento, nel richiamo alla simbologia della fede calcistica e negli adesivi utilizzati anche sulle autovetture, ai tratti distintivi degli appartenenti al clan dei Cursoti Milanesi. Con particolare riferimento ai delitti concernenti la detenzione e il porto in luogo pubblico di armi da sparo il giudice del riesame, richiamando il contenuto della ordinanza dispositiva della cautela, poneva in rilievo le fasi concitate in cui alcuni esponenti dell'associazione, alla fine del novembre 2023, a seguito di una disputa verificatasi nella piazza di spaccio con gli appartenenti ad una articolazione dell'antagonista Clan AP (Monte Po), erano entrati in fibrillazione, come se si stessero preparando ad uno scontro armato, e dopo essersi temporaneamente portati 1 presso l'abitazione di uno dei partecipi, avevano recuperato numerose armi di sparo e preparato ordigni rudimentali per poi trasferirsi, con alcune autovetture, presso la residenza marina dei nonni del ricorrente GR, ove venivano raggiunti dalle forze dell'ordine, che ne monitoravano gli spostamenti. In tale occasione il GR, unitamente ad altri sei indagati, veniva sottoposto ad arresto in flagranza in ragione dell'arsenale di armi rinvenute in loro possesso d reuk alcune prive di matricola di identificazione. Il Tribunale del Riesame utilizzava tale episodio, estraneo all'editto accusatorio e in relazione al quale il GR era stato separatamente giudicato, unitamente ad alcune propalazioni di collaboratori di giustizia e a una ricostruzione storica della ventennale faida tra i clan dei AP e dei Cursoti Milanesi, per ritenere sufficientemente dimostrato, con la gravità indiziaria prevista per la fase cautelare, che gli episodi di detenzione e porto delle armi di sparo contestati al GR nel presente procedimento cautelare, fossero funzionali ad agevolare il sopra nominato clan mafioso, in quanto realizzati in un arco temporale in cui il possesso delle armi e delle munizioni appariva strumentale all'esercizio di un predominio sul territorio, che andava oltre lo smercio dello stupefacente, ma che richiamava una vera e propria contrapposizione tra clan rivali. Le esigenze cautelari venivano ravvisate in ragione della doppia presunzione di cui comma 3, dPR 309/90, della pluralità di gravi fatti reato contestati al prevenuto, della recidiva in ragione di precedenti anche specifici e della insufficienza di presidi cautelari meno invasivi. 2. GR SA HR ha affidato il suo ricorso per cassazione ai seguenti motivi. 2.1. Con la prima censura deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla riconosciuta circostanza. aggravante di cui all'a016 bis 1 cod. pen. Rileva la contraddittorietà della motivazione laddove tale circostanza aggravante era stata esclusa in relazione all'ipotesi di cui all'art.74 dPR 309/90, mentre era stata mantenuta con riferimento ai reati concernenti le armi, non comprendendosi le ragioni per cui la finalità mafiosa, una volta esclusa dalla dimensione collettiva dell'associazione, potesse essere recuperata nella dimensione mono soggettiva ovvero concorsuale del reato;
tale contraddizione rendeva del tutto apparente l'iter motivazionale del giudice del riesame il quale attingeva, per conforto, alla richiesta del Pubblico ministero che peraltro era riferita, più in generale, all'esistenza di un collegamento tra l'attività associativa concernente il traffico di stupefacenti e la finalità mafiosa, relazione che era stata esclusa dal giudice della cautela. La motivazione era altresì apparente laddove aveva inserito del tutto surrettiziamente la storia del clan dei Cursoti senza indicare le ragioni per le quali tale ricostruzione incidesse sul riconoscimento della contestata aggravante limitatamente ai reati concernenti le armi e in che termini rilevasse altresì la circostanza che co•• alcuni componenti dell'associazione di cui all'art.74 t2IR, condividessero simbologie e rappresentazioni comuni agli appartenenti al clan dei Cursoti. Con una seconda articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla interpretazione dei fatti già giudicati in sede penale nei confronti del GR di cui 2 \)? all'arresto avvenuto in data 4 dicembre 2023 per reati concernenti la detenzione di armi anche clandestine in concorso, trattandosi di vicenda che semmai avrebbe dovuto rilevare come ipotesi di contestazione a catena, tenuto conto del fatto che le violazioni alla disciplina sulle armi, contestate nell'odierno procedimento, attengono a ipotesi di detenzione e porto di armi commessi in epoca antecedente sebbene legati, per connessione qualificata, all'episodio successivamente accertato, in relazione al quale il ricorrente era stato continuamente detenuto (prima sottoposto a misura cautelare e successivamente in esecuzione di detenzione domiciliare sostitutiva) dalla suddetta data fino alla data di esecuzione della presente misura cautelare e che il giudicato era intervenuto senza alcuna contestazione della finalità mafiosa. Ne conseguiva da un lato un vizio della base motiva della ordinanza del tribunale a supporto della gravità indiziaria e, dall'altro, la necessità di procedere ad una retrodatazione dei termini di custodia in carcere, ivi incluso il termine per fasi non omogenee. Con una terza articolazione assume carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento alle esigenze cautelari le quali erano state ravvisate soprattutto per il riconosciuto collegamento del GR con il clan mafioso dei Cursoti, collegamento del tutto indimostrato, essendo mancata una puntuale verifica della concretezza e dell'attualità del pericolo di recidivanza, valutazione che non era affatto assorbita dalla doppia presunzione di cui all'art.275, comma 3, ocuí.loivii.olku, come puntualizzato dalla sentenza della Corte costituzionale e senza tenere in nessun conto "il tempo silente", atteso che il ricorrente era stato sottoposto continuamente a misura cautelare e poi a detenzione domiciliare sostitutiva a partire dal 4 dicembre 2023 fino alla data di esecuzione della misura in essere del 20/11/2015 e che pertanto il tempo silente aveva confermato la adeguatezza e proporzionalità di misura cautelare non detentiva, adeguatezza non scalfita da alcuna presunzione sui criteri di selezione della misura. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. L'articolato assume contraddittorietà e illogicità della motivazione per essere stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art.416 bis.1 cod. pen. in relazione ai delitti concernenti la detenzione e il porto di armi di cui ai capi 5, 6, 8 e 10 della imputazione provvisoria. Tuttavia la motivazione, come denunciato dal ricorrente, risulta meramente apparente e priva di concreti riferimenti ai singoli episodi descritti nell'editto accusatorio i quali (in relazione ad un arco temporale compreso tra i mesi di settembre e novembre 2023), afferiscono a contingenze, desunte dal contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali, nelle quali il GR palesa la disponibilità di armi in alcune specifiche occasioni sebbene nell'ambito di indagine che lo vede cautelato, in quanto gravemente indiziato, in 3 relazione a una serie di delitti concernenti il traffico di stupefacenti. Orbene, la ipotesi aggravata di cui all'art.416 bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere - deve pertanto essere dimostrata nella sua dimensione individuale - e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U - , n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020 Rv. 278734 - 01). Nella specie la circostanza non inerisce al paradigma del delitto associativo, ma a un reato monosoggettivo sebbene articolato in plurime ed episodiche condotte concernenti la violazione della disciplina sulle armi;
a tale proposito il giudice della cautela, pur avendo riconosciuto a carico del GR gravi indizi di colpevolezza per il delitto di partecipazione qualificata ad una associazione armata dedita al traffico di sostanze stupefacenti, ha espressamente escluso, per tale fattispecie, la finalità mafiosa nella prospettiva di agevolare la operatività del clan dei Cursoti Milanesi, né il GR risulta indagato per essere stato partecipe di tale organizzazione. Il giudice del riesame, chiamato a rinnovare la valutazione sulla ricorrenza della contestata circostanza aggravante, era pertanto tenuto a fornire evidenza delle ragioni per cui il possesso delle armi da parte del GR fosse accompagnato dall'intenzione, da parte di questi, di favorire la già menzionata associazione mafiosa. ,Sul punto il giudice del riesame al paragrafo 4.1. (pag.16 e ss. dell'ordinanza impugnata) ha utilizzato due argomenti logici e uno relazionale. Quest'ultimo si esaurisce nel richiamo alla motivazione della richiesta di misura cautelare formulata dal Pnn: il richiamo, oltre ad essere sfornito di qualsiasi riferimento circostanziale, risulta nella specie argomento neutro, in quanto la richiesta del PM era tesa ad ottenere il riconoscimento della circostanza di cui all'art.416bis.1 cod. pen. con riferimento al delitto associativo di cui all'art.74 dPR 309/90 e pertanto come profilo aggravatore della dimensione plurisoggettiva (ipotesi che è stata peraltro esclusa dal giudice della cautela), laddove nella specie il giudice del riesame era chiamato a misurarsi con le finalità perseguite dall'indagato GR in relazione ai singoli episodi in cui viene contestata la violazione della disciplina sulle armi. Il secondo argomento attinge ad un elemento del tutto congetturale laddove il giudice del riesame, riportando in corsivo una porzione della motivazione del primo giudice, ha valorizzato alcuni elementi che collegano il GR ed altri componenti dell'associazione dedita in Catania al traffico di sostanze stupefacenti (tra cui il sodale Licciardello), all'associazione mafiosa denominata "Cursoti Milanesi" e alla guerra in atto contro il clan rivale dei AP (della contrada Monte Po) per il predominio territoriale, ma la ricostruzione operata dal Tribunale del Riesame, sebbene del tutto lineare sotto il profilo storico, parte dal presupposto che il GR non risulti intraneus ih alcuno dei clan contrapposti, così da non rendere comprensibili le finalità allo stesso attribuite, e non spiega in alcun modo il collegamento che ha ravvisato tra i vari episodi in cui il GR, uti singuli, avrebbe detenuto un'arma da sparo, portandola anche in luogo pubblico, con la finalità perseguita, che si assume essere quella di agevolare il clan dei Cursoti Milanesi nella risposta (armata) alle rivendicazioni del clan avversario. Sul punto la motivazione è del tutto assente. 4 Né la stessa risulta integrata dal terzo argomento indicato a pag.18 dell'ordinanza impugnata, rappresentato dall'arresto del GR e di altri sei indagati avvenuto il 4 dicembre 2023 - in quanto rinvenuti in possesso di un armamentario, anche clandestino, custodito presso una abitazione sulla costa del litorale catanese - poichè tale episodio, separatamente giudicato, certamente grave e indicativo di una colleganza del GR con gruppi malavitosi organizzati, non solo non risulta essere stato contraddistinto dall'aggravante mafiosa ma, in assenza di motivazione sul punto, appare cronologicamenté divaricato dai precedenti episodi in cui, nei mesi di settembre e ottobre 2023 il GR aveva palesato il possesso di singole armi da sparo. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla riconosciuta aggravante di cui all'art.416bis.1 cod. pen. con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio sul punto. 2. L'accoglimento del primo motivo assorbe il terzo motivo di ricorso, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari, che dovranno essere nuovamente valutate in relazione al complesso dei reati per cui è stata riconosciuta la gravità indiziaria una volta operata la qualificazione giuridica anche in punto di circostanza aggravante di cui all'art.416bis.1 cod. pen. avendo il giudice del riesame attribuito rilevanza, anche ai fini del giudizio prognostico sulle esigenze cautelari, alla suddetta circostanza. Il secondo motivo di ricorso risulta in parte assorbito, quantomeno in relazione alle considerazioni che in esso si rinvengono in ordine al collegamento tra le contestazioni relative alla disciplina sulle armi, di cui al presente procedimento, con quelle, separatamente giudicate, relative all'arresto del GR per i fatti accertati in data 4 dicembre 2024. Inammissibile è invece il secondo motivo di ricorso nella parte in cui da tali considerazioni il ricorrente fa derivare, per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità, una violazione dell'art.297 cod. proc. pen. assumendo la inosservanza della disciplina sulle contestazioni a catena per fatti reato concernenti le armi, poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito, incompatibili con il giudizio di legittimità, in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all'interesse attuale della questione, dovendo invece la questione essere proposta, ex art. 306 cod. proc. pen., al giudice delle indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., (Sez. 5 - , n. 14713 del 06/03/2019, Rv. 275098 - 01; Sez. 2 - , n. 37879 del 05/05/2023, Rv. 285027 - 01), né da alcun elemento processuale emerge, né nel ricorso si assume che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la circostanza aggravante di cui all'art.416bis.1 cod. pen. contestata in relazione ai delitti in materia di armi 5 il Pr si ente AL RE (capi 5, 6, 8, 10) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art.309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 414_
lette le conclusioni del PG Paolo Andrea Maria FIORE il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17593 Anno 2026 Presidente: DOVERE AL Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 19/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza depositata 1'11 dicembre 2025, ha confermato il provvedimento del 3 novembre 2025 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a GR SA HR la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita allorché l'indagato si trovava già ristretto in regime di detenzione domiciliare sostitutiva della pena della reclusione, nell'ambito di un separato procedimento penale del Tribunale di Catania per fatti collegati a quelli di cui al presente giudizio cautelare. La misura cautelare è stata disposta in relazione a fatti di reato previsti dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2); nonché dall'art.74 d.P.R. 309/90 quale partecipe dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina, crack, hashish nei quartieri catanesi di San Giorgio, San Berillo e in una zona di Misterbianco, con il ruolo di capo e organizzatore di una piazza di spaccio sita in Catania, via del Frantoio 19 (associazione aggravata dall'essere armata, composta da un numero di partecipi superiore a dieci, composta anche da soggetti minorenni o comunque dedita alla cessione anche a favore di minorenni); nonché in relazione ad alcune ipotesi di detenzione e porto di armi (capi 5-6-10) aggravate dal metodo mafioso e comunque dalla finalità di favorire l'associazione mafiosa dei "Milanesi Cursoti", e di una ulteriore ipotesi di detenzione di arma comune da sparo (capo 8) e di un episodio di concorso in estorsione. Con la contestazione della recidiva infraquinquennale. Le contestazioni si basano sugli esiti della articolata attività di indagine svolta dagli investigatori di Catania nel corso degli anni 2023 e 2024 che si sono avvalsi di strumenti intercettivi (anche di captazioni telematiche) che avevano consentito di appurare l'esistenza di una ramificata struttura organizzativa nei quartieri di Catania sopra indicati, diretta da Palermo SA di cui l'odierno ricorrente GR SA HR costituiva il più prossimo referente nella custodia, nella gestione e nello spaccio delle sostanze stupefacenti, nonché quale uomo di fiducia del capo del sodalizio da cui veniva remunerato con uno stipendio settimanale. Risultava altresì accertato, nel paradigma della gravità indiziaria richiesta per la fase, che taluno dei partecipi dell'organizzazione apparteneva al Clan dei Cursoti Milanesi e che gli stessi appartenenti all'associazione riconducibile al Palermo, sulla base delle conversazioni e delle fotografie scambiate nelle chat palesavano di atteggiarsi, nei segni distintivi sulla persona e nell'abbigliamento, nel richiamo alla simbologia della fede calcistica e negli adesivi utilizzati anche sulle autovetture, ai tratti distintivi degli appartenenti al clan dei Cursoti Milanesi. Con particolare riferimento ai delitti concernenti la detenzione e il porto in luogo pubblico di armi da sparo il giudice del riesame, richiamando il contenuto della ordinanza dispositiva della cautela, poneva in rilievo le fasi concitate in cui alcuni esponenti dell'associazione, alla fine del novembre 2023, a seguito di una disputa verificatasi nella piazza di spaccio con gli appartenenti ad una articolazione dell'antagonista Clan AP (Monte Po), erano entrati in fibrillazione, come se si stessero preparando ad uno scontro armato, e dopo essersi temporaneamente portati 1 presso l'abitazione di uno dei partecipi, avevano recuperato numerose armi di sparo e preparato ordigni rudimentali per poi trasferirsi, con alcune autovetture, presso la residenza marina dei nonni del ricorrente GR, ove venivano raggiunti dalle forze dell'ordine, che ne monitoravano gli spostamenti. In tale occasione il GR, unitamente ad altri sei indagati, veniva sottoposto ad arresto in flagranza in ragione dell'arsenale di armi rinvenute in loro possesso d reuk alcune prive di matricola di identificazione. Il Tribunale del Riesame utilizzava tale episodio, estraneo all'editto accusatorio e in relazione al quale il GR era stato separatamente giudicato, unitamente ad alcune propalazioni di collaboratori di giustizia e a una ricostruzione storica della ventennale faida tra i clan dei AP e dei Cursoti Milanesi, per ritenere sufficientemente dimostrato, con la gravità indiziaria prevista per la fase cautelare, che gli episodi di detenzione e porto delle armi di sparo contestati al GR nel presente procedimento cautelare, fossero funzionali ad agevolare il sopra nominato clan mafioso, in quanto realizzati in un arco temporale in cui il possesso delle armi e delle munizioni appariva strumentale all'esercizio di un predominio sul territorio, che andava oltre lo smercio dello stupefacente, ma che richiamava una vera e propria contrapposizione tra clan rivali. Le esigenze cautelari venivano ravvisate in ragione della doppia presunzione di cui comma 3, dPR 309/90, della pluralità di gravi fatti reato contestati al prevenuto, della recidiva in ragione di precedenti anche specifici e della insufficienza di presidi cautelari meno invasivi. 2. GR SA HR ha affidato il suo ricorso per cassazione ai seguenti motivi. 2.1. Con la prima censura deduce vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla riconosciuta circostanza. aggravante di cui all'a016 bis 1 cod. pen. Rileva la contraddittorietà della motivazione laddove tale circostanza aggravante era stata esclusa in relazione all'ipotesi di cui all'art.74 dPR 309/90, mentre era stata mantenuta con riferimento ai reati concernenti le armi, non comprendendosi le ragioni per cui la finalità mafiosa, una volta esclusa dalla dimensione collettiva dell'associazione, potesse essere recuperata nella dimensione mono soggettiva ovvero concorsuale del reato;
tale contraddizione rendeva del tutto apparente l'iter motivazionale del giudice del riesame il quale attingeva, per conforto, alla richiesta del Pubblico ministero che peraltro era riferita, più in generale, all'esistenza di un collegamento tra l'attività associativa concernente il traffico di stupefacenti e la finalità mafiosa, relazione che era stata esclusa dal giudice della cautela. La motivazione era altresì apparente laddove aveva inserito del tutto surrettiziamente la storia del clan dei Cursoti senza indicare le ragioni per le quali tale ricostruzione incidesse sul riconoscimento della contestata aggravante limitatamente ai reati concernenti le armi e in che termini rilevasse altresì la circostanza che co•• alcuni componenti dell'associazione di cui all'art.74 t2IR, condividessero simbologie e rappresentazioni comuni agli appartenenti al clan dei Cursoti. Con una seconda articolazione assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla interpretazione dei fatti già giudicati in sede penale nei confronti del GR di cui 2 \)? all'arresto avvenuto in data 4 dicembre 2023 per reati concernenti la detenzione di armi anche clandestine in concorso, trattandosi di vicenda che semmai avrebbe dovuto rilevare come ipotesi di contestazione a catena, tenuto conto del fatto che le violazioni alla disciplina sulle armi, contestate nell'odierno procedimento, attengono a ipotesi di detenzione e porto di armi commessi in epoca antecedente sebbene legati, per connessione qualificata, all'episodio successivamente accertato, in relazione al quale il ricorrente era stato continuamente detenuto (prima sottoposto a misura cautelare e successivamente in esecuzione di detenzione domiciliare sostitutiva) dalla suddetta data fino alla data di esecuzione della presente misura cautelare e che il giudicato era intervenuto senza alcuna contestazione della finalità mafiosa. Ne conseguiva da un lato un vizio della base motiva della ordinanza del tribunale a supporto della gravità indiziaria e, dall'altro, la necessità di procedere ad una retrodatazione dei termini di custodia in carcere, ivi incluso il termine per fasi non omogenee. Con una terza articolazione assume carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento alle esigenze cautelari le quali erano state ravvisate soprattutto per il riconosciuto collegamento del GR con il clan mafioso dei Cursoti, collegamento del tutto indimostrato, essendo mancata una puntuale verifica della concretezza e dell'attualità del pericolo di recidivanza, valutazione che non era affatto assorbita dalla doppia presunzione di cui all'art.275, comma 3, ocuí.loivii.olku, come puntualizzato dalla sentenza della Corte costituzionale e senza tenere in nessun conto "il tempo silente", atteso che il ricorrente era stato sottoposto continuamente a misura cautelare e poi a detenzione domiciliare sostitutiva a partire dal 4 dicembre 2023 fino alla data di esecuzione della misura in essere del 20/11/2015 e che pertanto il tempo silente aveva confermato la adeguatezza e proporzionalità di misura cautelare non detentiva, adeguatezza non scalfita da alcuna presunzione sui criteri di selezione della misura. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. L'articolato assume contraddittorietà e illogicità della motivazione per essere stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art.416 bis.1 cod. pen. in relazione ai delitti concernenti la detenzione e il porto di armi di cui ai capi 5, 6, 8 e 10 della imputazione provvisoria. Tuttavia la motivazione, come denunciato dal ricorrente, risulta meramente apparente e priva di concreti riferimenti ai singoli episodi descritti nell'editto accusatorio i quali (in relazione ad un arco temporale compreso tra i mesi di settembre e novembre 2023), afferiscono a contingenze, desunte dal contenuto di intercettazioni telefoniche e ambientali, nelle quali il GR palesa la disponibilità di armi in alcune specifiche occasioni sebbene nell'ambito di indagine che lo vede cautelato, in quanto gravemente indiziato, in 3 relazione a una serie di delitti concernenti il traffico di stupefacenti. Orbene, la ipotesi aggravata di cui all'art.416 bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere - deve pertanto essere dimostrata nella sua dimensione individuale - e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U - , n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020 Rv. 278734 - 01). Nella specie la circostanza non inerisce al paradigma del delitto associativo, ma a un reato monosoggettivo sebbene articolato in plurime ed episodiche condotte concernenti la violazione della disciplina sulle armi;
a tale proposito il giudice della cautela, pur avendo riconosciuto a carico del GR gravi indizi di colpevolezza per il delitto di partecipazione qualificata ad una associazione armata dedita al traffico di sostanze stupefacenti, ha espressamente escluso, per tale fattispecie, la finalità mafiosa nella prospettiva di agevolare la operatività del clan dei Cursoti Milanesi, né il GR risulta indagato per essere stato partecipe di tale organizzazione. Il giudice del riesame, chiamato a rinnovare la valutazione sulla ricorrenza della contestata circostanza aggravante, era pertanto tenuto a fornire evidenza delle ragioni per cui il possesso delle armi da parte del GR fosse accompagnato dall'intenzione, da parte di questi, di favorire la già menzionata associazione mafiosa. ,Sul punto il giudice del riesame al paragrafo 4.1. (pag.16 e ss. dell'ordinanza impugnata) ha utilizzato due argomenti logici e uno relazionale. Quest'ultimo si esaurisce nel richiamo alla motivazione della richiesta di misura cautelare formulata dal Pnn: il richiamo, oltre ad essere sfornito di qualsiasi riferimento circostanziale, risulta nella specie argomento neutro, in quanto la richiesta del PM era tesa ad ottenere il riconoscimento della circostanza di cui all'art.416bis.1 cod. pen. con riferimento al delitto associativo di cui all'art.74 dPR 309/90 e pertanto come profilo aggravatore della dimensione plurisoggettiva (ipotesi che è stata peraltro esclusa dal giudice della cautela), laddove nella specie il giudice del riesame era chiamato a misurarsi con le finalità perseguite dall'indagato GR in relazione ai singoli episodi in cui viene contestata la violazione della disciplina sulle armi. Il secondo argomento attinge ad un elemento del tutto congetturale laddove il giudice del riesame, riportando in corsivo una porzione della motivazione del primo giudice, ha valorizzato alcuni elementi che collegano il GR ed altri componenti dell'associazione dedita in Catania al traffico di sostanze stupefacenti (tra cui il sodale Licciardello), all'associazione mafiosa denominata "Cursoti Milanesi" e alla guerra in atto contro il clan rivale dei AP (della contrada Monte Po) per il predominio territoriale, ma la ricostruzione operata dal Tribunale del Riesame, sebbene del tutto lineare sotto il profilo storico, parte dal presupposto che il GR non risulti intraneus ih alcuno dei clan contrapposti, così da non rendere comprensibili le finalità allo stesso attribuite, e non spiega in alcun modo il collegamento che ha ravvisato tra i vari episodi in cui il GR, uti singuli, avrebbe detenuto un'arma da sparo, portandola anche in luogo pubblico, con la finalità perseguita, che si assume essere quella di agevolare il clan dei Cursoti Milanesi nella risposta (armata) alle rivendicazioni del clan avversario. Sul punto la motivazione è del tutto assente. 4 Né la stessa risulta integrata dal terzo argomento indicato a pag.18 dell'ordinanza impugnata, rappresentato dall'arresto del GR e di altri sei indagati avvenuto il 4 dicembre 2023 - in quanto rinvenuti in possesso di un armamentario, anche clandestino, custodito presso una abitazione sulla costa del litorale catanese - poichè tale episodio, separatamente giudicato, certamente grave e indicativo di una colleganza del GR con gruppi malavitosi organizzati, non solo non risulta essere stato contraddistinto dall'aggravante mafiosa ma, in assenza di motivazione sul punto, appare cronologicamenté divaricato dai precedenti episodi in cui, nei mesi di settembre e ottobre 2023 il GR aveva palesato il possesso di singole armi da sparo. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla riconosciuta aggravante di cui all'art.416bis.1 cod. pen. con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo giudizio sul punto. 2. L'accoglimento del primo motivo assorbe il terzo motivo di ricorso, concernente la sussistenza delle esigenze cautelari, che dovranno essere nuovamente valutate in relazione al complesso dei reati per cui è stata riconosciuta la gravità indiziaria una volta operata la qualificazione giuridica anche in punto di circostanza aggravante di cui all'art.416bis.1 cod. pen. avendo il giudice del riesame attribuito rilevanza, anche ai fini del giudizio prognostico sulle esigenze cautelari, alla suddetta circostanza. Il secondo motivo di ricorso risulta in parte assorbito, quantomeno in relazione alle considerazioni che in esso si rinvengono in ordine al collegamento tra le contestazioni relative alla disciplina sulle armi, di cui al presente procedimento, con quelle, separatamente giudicate, relative all'arresto del GR per i fatti accertati in data 4 dicembre 2024. Inammissibile è invece il secondo motivo di ricorso nella parte in cui da tali considerazioni il ricorrente fa derivare, per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità, una violazione dell'art.297 cod. proc. pen. assumendo la inosservanza della disciplina sulle contestazioni a catena per fatti reato concernenti le armi, poiché il relativo accertamento comporta verifiche di merito, incompatibili con il giudizio di legittimità, in ordine al rapporto di connessione tra i fatti oggetto dei due diversi procedimenti, alla desumibilità dagli atti delle posteriori contestazioni e all'interesse attuale della questione, dovendo invece la questione essere proposta, ex art. 306 cod. proc. pen., al giudice delle indagini preliminari e successivamente, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., (Sez. 5 - , n. 14713 del 06/03/2019, Rv. 275098 - 01; Sez. 2 - , n. 37879 del 05/05/2023, Rv. 285027 - 01), né da alcun elemento processuale emerge, né nel ricorso si assume che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la circostanza aggravante di cui all'art.416bis.1 cod. pen. contestata in relazione ai delitti in materia di armi 5 il Pr si ente AL RE (capi 5, 6, 8, 10) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell'art.309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 414_