Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/2002, n. 12103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12103 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
1 21 03/02 r.g. 12984+15620/00; ud. 13/5/02; oggetto: credito professionale;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE CRON. 29713 composta dai magistrati presidente Alessandro Criscuolo consigliere Maria Gabriella Luccioli rel. 66 Giulio Graziadei Giuseppe Vito Antonio Magno 66 Massimo Bonomo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso principale proposto da 1 03/02 CE AM, quale avente causa della S.p.a. Compagnia finanziaria Auriga, già S.r.l. Carbofin 82, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Tre Madonne n. 8, presso l'avv. Maurizio Marazza, difeso dall'avv. Pio Accarino per pro calce al ricorso;
2 ricentente 1 contro 1109 2002 1 S. coop. r.
1. Banca Popolare dell'Emilia Romagna, in persona del vice-presidente avv. Fausto Battini, elettivamente domiciliata in Roma, via Pietro Tacchini n. 19, presso l'avv. Alessandro Leproux, che la difende per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
resistente ed inoltre sul ricorso incidentale proposto dalla S. coop. r.l. Banca Popolare dell'Emilia Romagna, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
ricorrente
contro
CE AM;
intimato per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Cava de' Tirreni n. 240 del 26 aprile 2000; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Leproux, per la Banca popolare;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto Apice, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli altri motivi dello stesso ricorso e del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2 La s.r.l. Carbofin 82, in persona del legale rappresentante pro tempore, allegando la qualità di cessionaria di un credito di lire 1.338.000 inerente a prestazioni professionali svolte dall'avv. CE AM in favore della S.p.a. Credito commerciale tirreno (qualità riconosciutale in esito a separato giudizio), il 3 novembre 1999 ha citato davanti al Giudice di pace di Cava de' Tirreni la S.coop.r.l. Banca popolare dell'Emilia Romagna, chiedendone la condanna al pagamento di detta somma, in relazione alla sua posizione di assuntrice delle passività del Credito commerciale dopo l'apertura a carico del medesimo di liquidazione coatta amministrativa. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 26 aprile 2000, aderendo a deduzione della Banca popolare, ha dichiarato il difetto di legittimazione della parte attrice e la nullità della citazione introduttiva, sul rilievo che la S.r.l. Carbofin 82, con atto del 30 dicembre 1998, omologato il 19 marzo 1999, era stata trasformata in S.p.a. Compagnia finanziaria Auriga, che TO AP, amministratore unico prima della trasformazione, non figurava più come legale rappresentante, e che di conseguenza non era utilizzabile la procura alle liti rilasciata dalla stessa Carbofin con atto del notaio Matano del 19 luglio 1996. L'avv. AM, con ricorso notificato il 13 giugno 2000, nella qualità di avente causa della Compagnia finanziaria Auriga per effetto di retrocessione dell'indicato credito pattuita con scrittura privata autenticata del 10 maggio 2000, ha chiesto la 3 cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi d'impugnazione. La Banca popolare ha replicato con controricorso, ed ha proposto contestuale ricorso incidentale condizionato, con due censure. Le Sezioni unite, chiamate a pronunciarsi sulla seconda censura del ricorso incidentale, rivolta a sostenere che il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione rispetto a pretesa creditoria da farsi valere nella sede e nei modi dell'ammissione al passivo nella procedura di . : liquidazione amministrativa del Credito commerciale, con sentenza del 17 settembre 2001 n. 15000 hanno riunito i ricorsi ed hanno dichiarato inammissibile detta deduzione, in ragione della non invocabilità delle regole dell'espropriazione concorsuale nell'ambito di un rapporto obbligatorio con ente diverso da quello sottoposto a liquidazione. Per la decisione sul ricorso principale e sulla prima censura del ricorso incidentale la causa è stata assegnata a questa Sezione. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente principale, con deduzioni connesse, dopo aver premesso che la trasformazione di una società configura vicenda meramente modificativa e non estintiva, e che comunque nella specie la trasformazione della Carbofin era divenuta operante 4 successivamente all'instaurazione della causa (in quanto "trascritta" il 22 novembre 1999), critica le affermazioni della sentenza impugnata sul difetto di legittimazione attiva e sulla nullità della citazione introduttiva, osservando: -che la trasformazione della Carbofin in Compagnia Auriga non aveva reso inutilizzabile la procura alle liti rilasciata il 19 luglio 1996 dal AP in veste di amministratore unico;
-che lo stesso AP aveva conservato detta carica anche posteriormente all'atto del 30 dicembre 1998, come si sarebbe dovuto desumere da una corretta lettura dei documenti acquisiti;
-che la Società istante non è stata messa in grado di replicare alle tesi avversarie, in quanto il Giudice di pace, trattenendo la causa in decisione alla prima udienza, ha mancato di fissare una successiva udienza di precisazione delle conclusioni, ed altresì omesso di formulare invito alla regolarizzazione dei documenti relativi alla costituzione delle parti. I riportati motivi sono ammissibili, contrariamente a quanto oppone la Banca. Anche nelle controversie di valore non superiore ai due milioni di lire, il giudice di pace, mentre nella regolamentazione del rapporto sostanziale secondo equità è vincolato soltanto al rispetto delle norme costituzionali o delle norme comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), non si sottrae, ai sensi и 15 dell'art. 311 cod proc. civ., all'osservanza delle disposizioni processuali e di quelle sostanziali da esse recepite, la cui violazione, dunque, è denunciabile con il ricorso per cassazione (Cass. s.u. 15 ottobre 1999 n. 716). ricorso principale è fondato, sulla scorta e nei limiti delle considerazioni seguenti. La trasformazione di una società commerciale, con il passaggio da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge, determina una variazione di assetto e di struttura organizzativa, non l'estinzione di un ente e la creazione di un ente distinto. Questo principio, che si ribadisce in adesione a consolidata giurisprudenza (v., fra le più recenti, Cass. 8 aprile 1998 n. 3638), e che peraltro non è contestato dalla Banca popolare, comporta che la trasformazione della S.r.l. Carbofin in S.p.a. Auriga non ha segnato un mutamento del soggetto legittimato a stare in giudizio per l'esercizio del credito in discussione, essendosi esaurita in un cambiamento della sua forma e della sua denominazione. La circostanza che nell'atto introduttivo sia indicata come parte istante la S.r.l. Carbofin 82, cioè si faccia ancora riferimento al tipo ed alla denominazione anteriori alla trasformazione, potrebbe astrattamente implicare una situazione d'incertezza sull'identificazione della parte medesima (ai sensi ed agli effetti degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ.), e, quindi, non è in concreto influente, dato che proprio la Banca, nel contestare la validità e l'ammissibilità dell'iniziativa avversaria, ha richiamato la 6 trasformazione, esibendo copia della relativa deliberazione dell'assemblea straordinaria, e così ha mostrato di non avere dubbi sull'individuazione del soggetto istante. Restano da esaminare i riflessi sulla procura alla lite, e quindi sulla validità della citazione e della costituzione in giudizio della parte attrice, dell'indicata deliberazione, con la quale risulta anche nominato come amministratore unico della società LE OC in sostituzione di TO AP. Dal diretto esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione, emerge che la citazione è stata sottoscritta dall'avv. Pio Accarino, in base non a procura speciale a margine, come erroneamente si indica nell'epigrafe della sentenza impugnata, ma in forza di procura generale ad lites (art. 83 secondo comma cod. proc. civ.), per atto del notaio Mario Matano di S.M. Capua Vetere del 19 luglio 1996 rep. 86037 (nonché dall'avv. CE AM, designato condifensore dall'avv. Accarino nell'esercizio di facoltà espressamente concessagli). Tale atto, prodotto in causa ed esaminato dal Giudice di pace, è idoneo a conferire lo ius postulandi al sottoscrittore della citazione. La procura generale alle liti non è infatti venuta meno per effetto della trasformazione della Società attrice, alla luce delle osservazioni sopra svolte in ordine alla natura della и 7 trasformazione stessa come vicenda non estintiva dell'ente conferente il mandato. La procura medesima, inoltre, in quanto proveniente dal legale rappresentante all'epoca abilitato a rilasciarla in nome e per conto della Società, è rimasta efficace, in assenza di revoca, nonostante la sopravvenuta sostituzione della persona fisica titolare del potere rappresentativo, tenendosi conto che l'atto negoziale della persona giuridica, posto in essere per il tramite del competente organo di rappresentanza esterna, è atto del rappresentato, non del rappresentante, e come tale resta in vita fino a quando non intervenga una diversa manifestazione di volontà del primo, a prescindere dal mutamento del secondo (v. Cass. 25 novembre 1994 n. 9992). Ne consegue, con il superamento delle ulteriori deduzioni del ricorrente principale, che la sentenza impugnata deve essere cassata, affinchè in sede di invio, muovendosi dal riconoscimento della legittimazione processuale della parte attrice, nonché della validità della citazione introduttiva e della costituzione in giudizio di detta parte, si affrontino i quesiti attinenti al fondamento della domanda. La prima censura del ricorso incidentale, proposta in via condizionata, in coerenza del resto con il suo riferimento al merito, rimane assorbita. 8 Al Giudice di rinvio, da designarsi in altro componente dello stesso Ufficio giudiziario, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo del ricorso . incidentale, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa all'Ufficio del Giudice di pace di Cava de' Tirreni, personadi in altro giudicante, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile, il 13 maggio 2002. Il presidente Il consigliere rel. est. ELLERIA IL CANCELLIERE Marie Di Nuor C AGO. 2002 N Di Nuzzo A C IN SITATA 9 E - DEPO R LLIE uzzo ggi, E i N C O биого N D A aria C IL M 9