Sentenza 16 marzo 2005
Massime • 1
La disposizione transitoria contenuta nell'art. 5, comma secondo, legge n. 134 del 2003, concernente la richiesta di differimento dell'udienza in funzione della possibilità di presentare la richiesta concordata della pena, trova applicazione non solo in relazione ad una pena patteggiata compresa tra i due ed i cinque anni di reclusione (come consentito dalla nuova disciplina), ma anche in relazione ad una pena patteggiata non superiore ai due anni (come consentito in via esclusiva dalla disciplina previgente) in quanto la legge sul cosiddetto patteggiamento allargato consente di rinnovare la richiesta già proposta secondo la disciplina precedente, ma non assentita dal P.M. o respinta dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2005, n. 21737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21737 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 16/03/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 552
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 45925/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI RC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 6.10.2004 dal Tribunale monocratico di Teramo, sez. dist. di S. Benedetto del Tronto;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 6.10.2004 il tribunale monocratico di Teramo, sezione distaccata di S. Benedetto del Tronto, ha dichiarato RC CI colpevole dei reati di cui all'art. 20 lett. a) legge 47/1985 e agli artt. 54 e 1161 cod. nav. per aver realizzato, in parziale difformità e variazione essenziale dalla concessione e in assenza di autorizzazione dell'autorità marittima, alcune opere edili nel bar-ristorante dello stabilimento balneare da lui gestito, con incremento volumetrico di oltre 300 mc. (commessi in San Benedetto del Tronto il 29.5.2002); e per l'effetto l'ha condannato alla pena di euro 4.000 di ammenda.
2 - Il difensore del CI ha presentato ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi a sostegno.
In particolare denuncia:
2.1 - inosservanza dell'art. 2, comma 2, c.p., giacché le opere sono state realizzate in un periodo in cui la norma incriminatrice di cui all'art. 20 legge 47/1985 era abrogata per effetto all'entrata in vigore, poi "sospesa" sino al 30.6.2003, del testo unico sulla edilizia approvato con D.P.R. 380/2001;
2.2 - violazione di norme processuali (art. 32, comma 25, D.L. 30.9.2003 n. 269) laddove il giudice di merito ha rigettato la richiesta di sospensione del processo imposta dalla recente normativa sul c.d. condono edilizio;
2.3 - violazione dell'art. 5, comma 2, legge 134/2003 laddove lo stesso giudice ha rigettato la istanza di sospendere il dibattimento per valutare l'opportunità di richiedere il patteggiamento della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. novellato;
2.4 - mancanza e manifesta illogicità di motivazione, nonché travisamento del fatto, in ordine alla sussistenza dei reati, giacché il giudice non ha considerato che erano state realizzate solo opere interne senza alcun aumento di volumetria. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - La tesi dell'abrogazione della norma incriminatrice sostenuta col primo motivo di ricorso (n. 2.1) è destituita di fondamento giuridico.
Come questa sezione ha più volte statuito, è vero che dall'1 al 9 gennaio 2002 la norma dell'art. 20 legge 47/1985 è stata abrogata per effetto dell'art. 136 (L), comma 2, lett. f) del testo unico sull'edilizia, approvato con D.P.R.
6.6.2001 n. 380, ed entrato in vigore dal 1.1.2002; ma è altrettanto vero che essa è stata contestualmente sostituita dall'art. 44 (L) dello stesso testo unico, che si pone in evidente continuità normativa con la norma abrogata. Si tratta quindi di una abtogatio sine abolitiom.
D'altro canto, è vero che dal 10.1.2002 il vigore del predetto testo unico è stato inusualmente "differito" o "sospeso" prima al 30.6.2002 (per effetto dell'art. 5 bis D.L. 23.11.2001 n. 411, convertito in legge 31.12.2001), poi al 30.6.2003 (per effetto dell'art. 2 D.L. 20.6.2002 n. 122, convertito in legge 1.8.2002 n. 185): sicché dal 10.1.2002 al 30.6.2003 è venuto meno il menzionato effetto di abrogazione e di contestuale sostituzione della norma incriminatrice operato dallo stesso testo unico. Ma è chiaro che per tale periodo rivivono le vecchie norme che in quel testo unico sono confluite in base alla legge 8.3.1999 n. 50 (delegificazione e testi unici concernenti procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1998): rivive cioè la vecchia norma dell'art. 20 legge 47/1985 (per una più distesa motivazione in ordine al rapporto tra testi unici compilativi e disposizioni normative in essi confluite e coordinate v. ex plurimis Cass. Sez. 3^ del 6.3.2003, c.c. del 28.1.2003, P.M. in proc. De Masi, rv. 224349).
4 - Quanto alla doglianza sulla mancata sospensione del processo in conseguenza della recente normativa sul c.d. condono edilizio (v. 2.2), va osservato che la sospensione non è prevista a pena di nullità, salvo che pregiudichi in concreto i diritti dell'imputato ex art. 178 lett. c) c.p.p.. Nel caso di specie il ricorrente, che comunque poteva ugualmente presentare domanda di condono all'autorità amministrativa competente, non ha dimostrato di aver subito lesione dei suoi diritti difensivi.
Va poi aggiunto che il manufatto abusivo de quo, in quanto ha comportato un aumento volumetrico superiore a 300 mc, non appare suscettibile di sanatoria, giacché la legge regionale Marche n. 23 del 29.10.2004 n. 23, con l'art. 3, ha consentito la sanatoria solo quando l'aumento di volumetria realizzato negli immobili non residenziali non superi i 150 metri cubi.
5 - Anche la terza censura è giuridicamente infondata. La legge 12.6.2003 n. 134 (entrata in vigore il 29.6.2003), che ha tra l'altro introdotto la possibilità di patteggiare una pena detentiva sino a cinque anni (c.d. patteggiamento allargato), contiene una norma transitoria (art. 5) secondo cui le parti possono formulare la richiesta di cui all'art. 444 c.p.p., come modificato dalla suddetta legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento (di primo grado) nei quali alla data di entrata in vigore della legge è già decorso il termine ordinario previsto dall'art. 446, comma 1, c.p.p. per la presentazione della richiesta stessa: e ciò anche quando tale richiesta sia stata già presentata da parte dell'imputato ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o il rigetto da parte del giudice. In tali casi, su richiesta dell'imputato, il dibattimento è sospeso per almeno quaranticinque giorni per consentire alle parti di valutare l'opportunità di presentare la richiesta concordata. La formulazione letterale della norma transitoria, contrariamente a quanto farebbe pensare la consueta ratio delle disposizioni transitorie, non lascia dubbi sul fatto che il diritto a presentare la richiesta e a ottenere il necessario tempus deliberarteli oltre il termine ordinario spetti non solo per i patteggiamenti di pena compresa tra i due anni e i cinque anni (consentiti dalla nuova disciplina) ma anche per i patteggiamenti di pena non superiore ai due anni (soli consentiti dalla disciplina previgente). Altrimenti non si spiegherebbe l'inciso che consente di rinnovare la richiesta già proposta secondo la disciplina previgente ma non assentita dal pubblico ministero o respinta dal giudice.
Tuttavia il termine per presentare la richiesta consentita dalla nuova disciplina e per chiedere la relativa sospensione del dibattimento è fissato a pena di decadenza nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della nuova legge (29.6.2003). Orbene, nel caso di specie la prima udienza utile era quella del 26.2.2004, nel quale si è aperto il dibattimento e si sono ammesse le prove orali e documentali proposte dal pubblico ministero. Ma la richiesta di sospensione per valutare l'opportunità del patteggiamento è stata formulata dall'imputato solo alla successiva udienza del 2.3.2004. Sicché del tutto correttamente è stata rigettata dal giudice, in quanto formulata oltre il termine di decadenza.
6 - Palesemente infondata è infine la quarta e ultima censura (n. 2.4), giacché, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, ha accertato che le opere edilizie realizzate non avevano natura interna, ma avevano ampliato la volumetria del bar-ristorante preesistente, anche in modo consistente (oltre trecento metri cubi).
7 - Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2005