Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2005, n. 21737
CASS
Sentenza 16 marzo 2005

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La disposizione transitoria contenuta nell'art. 5, comma secondo, legge n. 134 del 2003, concernente la richiesta di differimento dell'udienza in funzione della possibilità di presentare la richiesta concordata della pena, trova applicazione non solo in relazione ad una pena patteggiata compresa tra i due ed i cinque anni di reclusione (come consentito dalla nuova disciplina), ma anche in relazione ad una pena patteggiata non superiore ai due anni (come consentito in via esclusiva dalla disciplina previgente) in quanto la legge sul cosiddetto patteggiamento allargato consente di rinnovare la richiesta già proposta secondo la disciplina precedente, ma non assentita dal P.M. o respinta dal giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2005, n. 21737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21737
    Data del deposito : 16 marzo 2005

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