Sentenza 27 ottobre 1998
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento del G.i.p. il quale, decidendo su una richiesta di rinvio a giudizio relativa a numerose persone imputate, disponga la restituzione degli atti al P.m. perché formuli la propria richiesta relativamente alla posizione di un imputato nei confronti del quale non sia stata sollevata nessuna imputazione, sebbene il suo nominativo sia ricompreso nella lista degli imputati. Infatti, il principio della tassatività degli esiti dell'udienza preliminare non opera nell'ipotesi in cui manchi l'imputazione, e, in tal caso, la restituzione degli atti al P.m., lungi dal determinare una stasi irrimediabile del procedimento, rappresenta l'unico mezzo per superare il blocco dello stesso, determinato dall'impossibilità di decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio, e, quindi, per assicurare al processo il suo corso normale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/1998, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 27.10.98
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " OR PA " N. 3233
3. " Adolfo Di Virginio " REGISTRO GENERALE
4. " IO ST AG " N.27530/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MI RO
avverso provvedimento in data 27.1.1998 con quale il g.i.p. del Tribunale di Messina disponeva, all'esito dell'udienza preliminare, la restituzione al p.m. degli atti relativi alla sua posizione Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. A.Di Virginio;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. IO Siniscalchi,
che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
o s s e r v a
RT RO ricorre a mezzo del proprio difensore avverso il provvedimento con cui il g.i.p. del Tribunale di Messina, decidendo su una richiesta di rinvio a giudizio relativa a numerose persone imputate del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e di altri reati, disponeva la restituzione al p.m. degli atti relativi alla sua posizione, in quanto a suo carico (verosimilmente a causa di un'omissione materiale) non era stata elevata alcuna imputazione, pur risultando il suo nome inserito nella lista degli imputati in corrispondenza del numero d'ordine 71. Il RT deduce inosservanza dell'art. 424 c.p.p., sostenendo che all'esito dell'udienza preliminare, il g.i.p. avrebbe potuto soltanto o pronunciare una sentenza di non doversi procedere o emettere il decreto che dispone il giudizio;
per cui qualsiasi provvedimento di diversa natura doveva ritenersi abnorme.
Abnorme è il provvedimento che, oltre a non corrispondere a nessuno schema legale e a porsi quindi al di fuori dell'ordinamento giuridico, determina una stasi del procedimento non altrimenti superabile che attraverso l'intervento rescindente del giudice di legittimità.
Il principio della tassatività degli esiti dell'udienza preliminare è stato, d'altronde, da questa Corte affermato con riferimento al caso normale di una rituale contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio;
e non può riguardare il caso in cui l'imputazione manchi addirittura, senza che il p.m. si sia attivato ai sensi dell'art. 423 c.2 c.p.p. In un caso del genere altro non potrà fare il giudice, nella materiale impossibilità di determinarsi sia nel senso dell'improcedibilità sia nel senso del rinvio a giudizio. che disporre la restituzione degli atti al p.m. perché formuli la propria richiesta in precedenza omessa: non può, invero, ipotizzarsi un obbligo del giudice di decidere ai sensi dell'art. 424 c.l. c.p.p. quando manchi il presupposto stesso della decisione, e cio;
l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. nei confronti di una persona determinata. In tal caso la restituzione degli atti al p.m., lungi dal determinare una stasi irrimediabile del procedimento, è anzi l'unico mezzo per rimediare alla stasi determinata dall'impossibilità di decidere nell'uno o nell'altro senso, e cioè per assicurare al procedimento il suo corso naturale. Non si può, d'altronde, sostenere di certo che all'omissione materiale della richiesta da parte del p.m. ed alla correlativa impossibilità dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, quando il procedimento sia pervenuto nondimeno all'esito dell'udienza preliminare, debba conseguire il proscioglimento dell'imputato, così come sembra implicitamente suggerire il ricorrente. Non è quindi impugnabile il provvedimento contro cui ricorre il RT, nel difetto di una espressa previsione di legge in tal senso e nel difetto di connotazioni tali da farlo rientrare sotto il profilo dell'abnormità. Farebbe in ogni caso difetto l'interesse all'impugnazione, non potendosi ritenere che il ricorrente abbia riportato alcun pregiudizio dal provvedimento, cui consegue soltanto l'obbligo per il p.m. di esprimere le proprie determinazioni con riferimento alla sua posizione, formulando la richiesta che dovrà essere sottoposta alla valutazione del g.i.p..
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende, secondo equità determinata in ragione di un milione di lire.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 27 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1998