Sentenza 17 maggio 2002
Massime • 1
In tema di protezione del diritto di autore, il possesso di materiale utilizzabile per la realizzazione di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, già penalmente sanzionato dall'art. 171 octies della legge 2 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 17 della legge 18 agosto 2000, n. 248, non costituisce più reato in quanto vi è continuità normativa con l'illecito sanzionato solo in via amministrativa dagli artt. 1 e 4 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2002, n. 26149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26149 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 17/05/2002
1. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 742
3. Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI MARINI - Consigliere - N. 7212/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID EL, nato il [...] a [...]
ID RI, nato il [...] a [...]
avverso Ordinanza del Tribunale di Brescia emessa il 14/11/01 (depositata il 15/11/01)
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. RI Gentile
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Vincenzo Gerace che ha concluso per Annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata Svolgimento del processo
Il Tribunale di Brescia, quale giudice del riesame, con ordinanza emessa il 14/11/2001 e depositata il 15/11/01, confermava il decreto del PM del 13/10/01 con cui era stato convalidato il sequestro probatorio di tessere elettroniche, materiale informatico e documenti, operato dalla Polizia postale di Brescia il 12/10/01 nei confronti di ID EL e ID RI.
Avverso la citata ordinanza, ID EL e ID RI proponevano ricorso per Cassazione, deducendo:
Motivo Unico: Violazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cpp in relazione agli artt. 171 octies L. 22/04/1941 n. 633 (come modificato dalla L. 18/08/2000 n. 248); 2, comma 2^, cp;
253, 355 cpp. In ordine al sequestro impugnato era stato ipotizzato e contestato il reato di cui all'art. 171 octies L. 22/04/1941 n. 633 (come modificato dalla L. 18/08/2000 n. 248). Orbene la predetta fattispecie era stata depenalizzata in virtù del D.Lvo 15/11/2000 n. 373.
In virtù dell'art. 6 citato D.lvo 373/2000, le condotte disciplinate dall'art. 171 octies L. 633/41 e succ. modifiche costituiscono semplici illeciti amministrativi, con conseguente applicazione di sanzione amministrativa.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'annullamento della ordinanza impugnata.
Il P. G. della Cassazione, nella udienza in Camera di Consiglio del 17/05/02, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In data 12/10/01, la Polizia di Stato, compartimento Polizia postale e delle comunicazioni per la Lombardia, dava corso ad un controllo amministrativo in materia di compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica, presso l'esercizio commerciale "Elettronico Discount" sito in Gavardo e gestito da ID RI e ID EL. In tale sede, la Polizia di Stato - avendo rinvenuto una scheda definibile "D.P.S.C." che permetteva l'apertura di canali ad accesso condizionato di Stream procedeva a perquisizione personale e locale ex art. 352 cpp.. All'esito della perquisizione la Polizia, ritenendo che ricorressero gli estremi del reato di cui all'art. 171 octies L. 633/1941 e successive modifiche, disponeva il sequestro probatorio di numerosi oggetti e beni - corpi di reato/o cose pertinenti al reato - tra cui un D.P.S.C. (Digital Pirate Smart Card) tipo FUNCARD con sistemi di decodifica IRDETO verificata con Decoder Hyumax con CAM IRDETO con accesso ai canali STREAM (inserita nel decoder al momento del controllo), tre WAFER CARD con sistema di decodifica SECA, verificata con Decoder GOLD BOX, marca NOKIA, con accesso ai canali TELE+, ulteriori 887 Wafer Card da programmare, 2 personal computer (di cui uno portatile), 161 programmatori di cards, diversi floppy disk e compact disk.
In data 13 ottobre 2001 il Pubblico Ministero disponeva la convalida del sequestro.
Tanto premesso, va osservato nel merito che nei confronti degli indagati, ID RI e EL, è stato contestato il reato di cui all'art. 171 octies L. 633/1941 (come introdotto dall'art. 17 L.18/08/2000 n. 248), perché trovati in possesso di materiale utilizzabile per realizzare fraudolentemente apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.
Orbene, in data 30/12/2000 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 15/11/2000 n. 373 (Attuazione della direttiva 98/84 CEE
sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato). Detta normativa, con l'art. 1, da un lato definisce il servizio protetto, inteso come servizio di accesso condizionato;
dall'altro con la lettera g) citato art. 1, individua come dispositivo illecito l'apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio. L'art. 4, 1^ comma lett. a), D.Lvo 373/2000 proibisce, come attività illecite, la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso ai fini commerciali di dispositivi di cui all'art. 1, comma 1^ lett. g) (ossia dei dispositivi atti a rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l'autorizzazione del fornitore del servizio).
L'attività illecita di cui all'art. 4 è sottoposta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire 50.000.000 oltre al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000 per ciascun dispositivo illecito.
Alla stregua delle considerazioni finora svolte va rilevato che gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 171 octies, sono stati riprodotti negli artt. 1 e 4 D.Lvo 373/2000 (successivo alla introduzione dell'art. 171 octies, di cui all'art.17 L. 81/08/2000 n. 248) che prevede, con l'art. 6, l'applicazione della sola sanzione amministrativa.
In altri termini e a conclusione delle argomentazioni sopra esposte, va affermato che, in base alla normativa finora vigente, il reato di cui all'art. 171 octies L. 633/41 e successive modifiche è stato depenalizzato (vedi anche Cass. Sez. 3^ Sent. n. 3143 del 03/12/01 (cc 09/11/01) ricorrente Capra).
Venuto meno il reato ipotizzato, nella fattispecie in esame, addebitato a ID RI e a ID EL, e posto a base del sequestro convalidato dal PM presso il Tribunale di Brescia il 13/10/01, consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Riesame di Brescia del 14/11/01, che confermava il provvedimento di convalida del PM.
Gli oggetti sequestrati vanno restituiti agli aventi diritto;
fatti salvi ovviamente i poteri di cui all'art. 6, comma 2^, D.Lvo 373/2000; demandati in sede amministrativa agli organi di controllo e sorveglianza ex art. 5 citato D.Lvo 373/2000.
P.Q.M.
La Corte Visto l'art. 620 cpp. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione delle cose sequestrate agli aventi diritto.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2002