Sentenza 21 novembre 2019
Massime • 1
L'ordinanza che dichiara l'urgenza del processo per essere prossimi a scadere i termini di prescrizione, consentendo la trattazione durante il periodo feriale, deve essere notificata a tutti i soggetti nei cui confronti la deroga abbia incidenza, sicché l'omessa notifica anche al solo imputato determina la nullità della sentenza emessa durante tale periodo, in quanto impedisce il decorso del termine a comparire essendo anche insufficiente, a tal fine, la notifica al solo difensore. (Vedi Sez. 6, n. 6330/1993, Rv. 194442).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2019, n. 6794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6794 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2019 |
Testo completo
06794-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Orlando Villoni Presidente - Sent. n. sez. 1723/2019 UP 21/11/2019 -Relatore Angelo Capozzi R.G.N. 13681/2019 Ersilia Calvanese Riccardo Amoroso Maria Sabina Vigna ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EM GI nato a [...] il [...] EM TH nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2018 della Corte Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. udito il difensore avvocato CORTAZZO MICHELE del foro di SIENA che si è riportato ai motivi di ricorso associandosi alle conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dagli imputati GI EM e TH EM avverso la sentenza emessa in data 7.3.2017 dal Tribunale di Siena ha confermato la decisione con la quale i predetti sono stati riconosciuti colpevoli dei reati di cui agli artt. 81,110,337,582,61 n. 2,341 bis cod. pen. e condannati a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati che con distinti atti del difensore di identico contenuto deducono: Я 2.1. Violazione degli artt. 601, comma 3, cod. proc. pen. e 240-bis disp. att. cod. proc. pen. e 2 l.n. 742/1969 in relazione alla omessa notifica nel termine del decreto di citazione in appello degli imputati. La Corte, all'udienza del 25.9.2018, ha erroneamente rigettato la pertinente eccezione difensiva ritenendo correttamente avvenuta la notifica il 6 e 7 agosto 2018 con riferimento alla fissata udienza del 1 31.8.2018, data in cui gli imputati non erano comparsi, in quanto non ha considerato che la notifica dell'atto di citazione doveva considerarsi nulla per l'assenza dei 20 gg. previsti dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. non essendo stato notificato il decreto di urgenza del procedimento in periodo feriale.
2.2. Violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta infondatezza dei motivi di appello, segnatamente con riferimento alla condotta passiva tenuta dagli imputati ed alla assenza di presupposti del reato di cui all'art. 341bis c.p. nella abitazione e nella caserma che non è luogo aperto al pubblico.
2.3. Prescrizione del reato alla data del 27.9.2018, anteriormente al deposito della motivazione della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati in relazione al primo comune motivo proposto.
1.1. Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della questione devoluta, risulta che con ordinanza del 31.8.2018 la Corte di appello, accogliendo la eccezione difensiva in ordine alla omessa notifica del decreto di urgenza, ha disposto il rinvio della udienza al 25.9.2018, dandosene avviso al solo difensore presente;
alla udienza del 25.9.2018 la Corte di appello ha poi rigettato la eccezione difensiva relativa alla notifica agli imputati ed al difensore del decreto di citazione in appello ritenendola, invece, regolarmente effettuata.
1.2. Ebbene, è stato condivisibilmente già affermato che l'ordinanza con la quale il giudice dichiara, ai sensi dell'art. 240-bis norme att. cod. proc. pen., l'urgenza del processo per essere prossimi a scadere i termini di custodia cautelare, ponendosi come causa ablativa del divieto di trattazione del processo stesso durante il periodo feriale, deve essere notificata a tutti i soggetti nei confronti dei quali la deroga possa avere una qualche incidenza e, quindi, anche al difensore in relazione al termine per la preparazione della difesa e per la partecipazione necessaria al processo. L'omissione della notifica produce l'effetto di precludere l'utile decorso del termine stabilito a favore o a carico del soggetto nei confronti del quale la notifica non è stata eseguita e, per conseguenza, l'effetto di legittimare l'applicabilità del regime predisposto per la mancata osservanza di norme processuali, vale a dire, quello di precludere il decorso del termine dilatorio di almeno venti giorni stabilito dall'art. 601, quinto comma, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 6330 del 02/04/1993, Pinzelli, Rv. 194442); è stato, inoltre, affermato che determina la nullità della sentenza emessa all'esito del giudizio celebrato nel periodo feriale l'omessa notifica all'imputato e al suo difensore dell'ordinanza Я dichiarativa dell'urgenza del processo per essere prossimi a scadere i termini di custodia cautelare, perché detta omissione impedisce il decorso del termine a comparire (Sez. 6, n. 23737 del 16/02/2010, Napolitano, Rv. 247296).
1.3. Pertanto, erroneamente è stata respinta dalla Corte di appello la tempestiva eccezione difensiva relativa alla irrituale citazione degli imputati in appello dichiarandosene la regolarità nonostante l'omessa notifica nei loro confronti dapprima 2 del decreto di urgenza e, successivamente, del rinvio della udienza disposto con ordinanza del 31.8.2018, notificato al solo difensore presente, non essendo -invece- mai decorso il termine per comparire nei confronti degli stessi imputati.
1.4. All'omessa rituale citazione degli imputati in appello consegue la nullità della sentenza impugnata nei loro confronti e, sul rilievo della intervenuta prescrizione dei reati loro ascritti alla data del 27/9/2018, si impone l'annullamento senza rinvio della medesima decisione.
2. Sono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 21.11.2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Milioni Angelo Capozzi лиш DEPOSITATO IN CANCELLERIA] L 20 FEB 2000 IL CANCELLIERE E enco in Pay 3