Sentenza 16 febbraio 2010
Massime • 1
Determina la nullità della sentenza emessa all'esito del giudizio celebrato nel periodo feriale l'omessa notifica all'imputato e al suo difensore dell'ordinanza dichiarativa dell'urgenza del processo per essere prossimi a scadere i termini di custodia cautelare, perché detta omissione impedisce il decorso del termine a comparire.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2010, n. 23737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23737 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 346
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 8097/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PO UI N. IL 17/09/1973;
avverso la sentenza n. 6153/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/08/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CaSOLA C., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
udito il difensore avv. Tomeo G., che si è riportato al ricorso. FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Nola, con sentenza 11/2/2008, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava LU TA colpevole dei reati, commessi il 16/1/2008, di resistenza a p.u., lesioni volontarie aggravate, porto ingiustificato in luogo pubblico di un coltello, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.
A seguito dei gravami proposti dal P.M. e dall'imputato, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza 19/8/2008, rideterminava la pena in un anno e quattro mesi di reclusione e confermava nel resto la pronuncia di primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione della legge processuale, per non essere stato notificato a lui e al suo difensore il provvedimento 19/7/2008 col quale il Presidente della Corte territoriale, in deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dichiarava l'urgenza del processo, fissandone la trattazione per il successivo 19 agosto. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza con la quale il giudice dichiara, a norma dell'art. 240 bis disp. att. c.p.p., l'urgenza del processo per l'imminente scadenza dei termini di custodia cautelare, ponendosi come deroga al divieto di trattazione del processo medesimo durante il periodo feriale, deve essere notificata a tutti i soggetti nei confronti dei quali la deroga possa avere una qualche incidenza e, quindi, all'imputato e al difensore, interessati alla preparazione della difesa e all'eventuale partecipazione al processo. L'omissione della notifica produce l'effetto di precludere l'utile decorso del termine dilatorio di almeno venti giorni stabilito dall'art. 601 c.p.p., comma 5 a favore dei soggetti nei confronti dei quali la notifica non è stata eseguita.
Tale violazione da luogo a nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto si riflette sull'intervento, sull'assistenza e sulla rappresentanza dell'imputato.
Nel caso in esame, peraltro, per quanto emerge dagli atti, non risulta neppure essere stato notificato l'avviso d'udienza all'imputato e al suo difensore, i quali non comparvero. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2010