Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1999, n. 1169
CASS
Sentenza 11 febbraio 1999

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Per il disposto dell'art. 4 cod. proc. civ. la sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, qualora non sia stata impugnata con il regolamento di competenza e la causa non sia stata riassunta nel termine previsto dall'art. 50 cod. proc. civ., non spiega alcuna influenza sul diverso giudizio fra le stesse parti proposto davanti allo stesso giudice.

Il giudice adito, qualora una delle parti eccepisca l'esistenza di un rapporto agrario soggetto alla normativa speciale in materia, può escludere la competenza della sezione specializzata agraria e ritenere la propria competenza, solo nell'ipotesi in cui alla stregua delle stesse allegazioni delle parti, senza necessità di altre indagini, debba escludersi "ictu oculi" la configurabilità di detto rapporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1999, n. 1169
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1169
    Data del deposito : 11 febbraio 1999

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