Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 2
Per il disposto dell'art. 4 cod. proc. civ. la sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, qualora non sia stata impugnata con il regolamento di competenza e la causa non sia stata riassunta nel termine previsto dall'art. 50 cod. proc. civ., non spiega alcuna influenza sul diverso giudizio fra le stesse parti proposto davanti allo stesso giudice.
Il giudice adito, qualora una delle parti eccepisca l'esistenza di un rapporto agrario soggetto alla normativa speciale in materia, può escludere la competenza della sezione specializzata agraria e ritenere la propria competenza, solo nell'ipotesi in cui alla stregua delle stesse allegazioni delle parti, senza necessità di altre indagini, debba escludersi "ictu oculi" la configurabilità di detto rapporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/02/1999, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Cons. Relatore -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza, proposto da:
IO IO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Gennaro Iovino, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IO UA, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, difeso dall'avv. Albo Ambrosio, giusta delega in atti;
- resistente - avverso la sentenza del Pretore di Nola, Sezione distaccata di Ottaviano, n. 376/97 del 31 ottobre - 5 novembre 1997 (R.G.676/96).
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con declaratoria della competenza del tribunale di Nola, sezione specializzata agraria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 12 settembre 1996 IO IO conveniva in giudizio, innanzi al pretore di Nola, sezione distaccata di Ottaviano, IO QU chiedendo che lo stesso venisse dichiarato occupante senza titolo di alcuni appezzamenti di terreno - di proprietà di esso attore - in S. Gennarello di Ottaviano o che, comunque, fosse accertato che costui non aveva titolo per ingerirsi nel godimento degli stessi, con condanna del convenuto all'immediato rilascio dei terreni in questione e al risarcimento dei danni, da liquidarsi in lire 5 milioni.
Costituitosi in giudizio il convenuto eccepiva l'incompetenza del giudice adito a conoscere della controversia, essendo la stessa di competenza del tribunale di Nola, sezione specializzata agraria, essendo esso concludente titolare di un rapporto di affittanza agraria, relativamente ai terreni oggetto di causa. Svoltasi l'istruttoria del caso il pretore, con sentenza 31 ottobre - 5 novembre 1997 dichiarava la propria incompetenza per materia a conoscere della controversia, sussistendo la competenza del tribunale di Nola, sezione specializzata agraria.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per regolamento di competenza IO IO, affidato ad un unico motivo. Resiste, con memoria, IO QU.
Il P.G. ha chiesto il rigetto del proposto ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume, in limine, il resistente IO QU che il ricorso di controparte è inammissibile, atteso che quanto alla competenza della sezione agraria del tribunale di Nola a conoscere della presente controversia si è già formato in giudicato, tenuto presente che con sentenza n. 441 del 1996, avverso la quale non è stato prodotto ricorso per regolamento di competenza, il pretore di Ottaviano, pronunziando su un'altra domanda proposta da IO IO - con citazione 8 gennaio 1996 - contro esso concludente per la restituzione dei terreni oggetto del presente giudizio perché detenuti senza titolo e, quindi, abusivamente, ha già dichiarato la propria incompetenza per materia rimettendo atti e parti innanzi al tribunale di Nola, sezione specializzata agraria.
2. L'eccezione è infondata.
A norma dell'art. 44 c.p.c., infatti, la sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in esso indicato solo nel concorrere di due condizioni e, in particolare, qualora, da un lato, la stessa non sia stata impugnata con l'istanza di regolamento, dall'altro, la causa sia stata riassunta nei termini di cui all'art. 50.
Poiché - per
contro
- è pacifico che alla sentenza n. 441 del 1996 del pretore di Ottaviano, non ha fatto seguito ne' una istanza di regolamento di competenza, ne' la riassunzione della causa innanzi al giudice indicato come competente, è evidente che la stessa non spiega alcuna influenza, rispetto al diverso giudizio - ancorché pendente innanzi allo stesso giudice e tra le stesse parti - proposto con la citazione del 12 settembre 1996 (cfr., Cass., 8 marzo 1995, n. 2697).
2. Pur se ammissibile, l'istanza di regolamento, peraltro, è infondata.
Premesso che in forza dell'art. 9, l. 14 febbraio 1990, n. 29, tutte le controversie in materia di contratti agrari, tra le quali - per costante interpretazione giurisprudenziale rientrano le controversie che comunque implichino l'accertamento, positivo o negativo, circa l'esistenza di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari - sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla l. 2 marzo 1963, n. 320, ritenuto che nel caso di specie la prospettazione offerta dal convenuto di essere titolare di un contratto agrario di affitto avente ad oggetto il terreno in questione appariva prima facie fondata, il pretore adito ha dichiarato la propria incompetenza ratione materiae a conoscere della vertenza, per essere competente il tribunale di Nola, sezione specializzata agraria.
3. Oppone il ricorrente che il giudice a quo "è incorso in evidente errore" nell'escludere la propria competenza a conoscere della controversia, atteso l'insegnamento contenuto in Cass. 10 ottobre 1995, n. 10577, giusta il quale - in particolare - la deduzione in giudizio ad opera di una parte di un rapporto di affitto di fondo rustico non può valere all'affermazione di competenza della Sezione specializzata agraria, qualora alla stregua delle stesse allegazioni delle parti e senza necessità di altre indagini, debba escludersi ictu oculi la configurabilità di tale rapporto.
Nella specie, rileva il ricorrente, non solo in un precedente giudizio possessorio svoltosi tra le parti nessuno dei testi escussi ha fatto riferimento alla esistenza di un rapporto di affittanza agraria tra i fratelli IO, ma la "delega" alla coltivazione di un solo terreno, di are 21.32, a firma autenticata di esso concludente, non può interpretarsi come integrante una concessione in affitto del fondo e non può tacersi - infine - a sostegno della fragilità e inconsistenza della sollevata eccezione, il comportamento del convenuto il quale ha omesso di comparire, innanzi al pretore, nel corso della prima udienza, a rendere il libero interrogatorio sui fatti di causa (e, quindi, anche sulla esistenza del contratto di affitto).
4. Come anticipato e come esattamente rilevato dal P.G. nelle proprie conclusioni scritte, l'istanza non può trovare accoglimento. Perché, in particolare, sorga la competenza per materia della sezione specializzata agraria è sufficiente che una delle parti in lite deduca l'esistenza di un rapporto che possa - astrattamente - qualificarsi agrario e, pertanto, soggetto alla speciale disciplina della specifica materia.
Non si richiede - altresì - come implicitamente invoca l'attuale ricorrente anche che sia data la prova, positiva ed esauriente, che un simile rapporto esista realmente.
È palese, pertanto, che è irrilevante - al fine del decidere - e di verificare se il convenuto abbia, o meno, fatto valere l'esistenza di un rapporto agrario (non importa accertare se fondatamente o infondatamente) quanto emerso dalle deposizioni testimoniali raccolte in un diverso giudizio avente un petitum totalmente diverso (in particolare un giudizio possessorio svoltosi tra le stesse parti) o dalla condotta processuale dello stesso convenuto che, in questo giudizio, ha omesso di comparire alla prima udienza innanzi al pretore, atteso che per quanto possano trarsi elementi di giudizio, quanto al merito della controversia, dalla mancata comparizione della parte a rispondere all'interrogatorio formale (ex art. 232 c.p.c.) o - comunque - dal suo "contegno" nel processo (ex art. 116, comma 2, c.p.c.) deve decisamente escludersi che da tale "condotta" possano trarsi elementi di giudizio ai fini di una questione strettamente tecnica quale la qualificazione giuridica delle domande ed eccezioni delle parti (qualificazione che non essendo nella disponibilità della parte non può essere certamente influenzata dal suo "contegno" nel processo).
Il giudice adito, qualora una delle parti eccepisca la esistenza di un rapporto "agrario", soggetto alla normativa speciale in materia, può escludere la competenza della sezione specializzata agraria e ritenere la propria competenza solo nell'ipotesi in cui, alla stregua delle stesse allegazioni delle parti e senza necessità di altre indagini, debba escludersi ictu oculi la configurabilità di tale rapporto.
Nella specie tali circostanza - alla stregua delle deduzioni delle parti - non ricorre.
È sufficiente, al riguardo tenere presente le difese svolte dallo stesso ricorrente in questa sede ove, da una parte, espone che già anteriormente al giudizio controparte gli aveva fatto pervenire una somma "a titolo di canone di affitto agrario" - anche se non accettata dal destinatario - e, dall'altro, ammette di avere "delegato" il fratello alla coltivazione di parte dei terreni. Pacifico quanto precede è palese che le deduzioni svolte da IO QU, al fine di sentire accertare la propria qualità di affittuario dei terreni oggetto di controversia, non sono palesemente infondate, atteso che solo al termine di una completa disamina di tutte le risultanze di causa - disamina che per legge non potrà che essere compiuta dal giudice specializzato agrario, con l'osservanza del rito di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c. - potrà accertarsi se lo stesso detiene i terreni per cui è causa sine titulo (come assume l'attuale ricorrente) o in forza di un valido contratto agrario (come invoca e pretende di dimostrare il resistente).
5. Il proposto ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, e deve dichiararsi la competenza del tribunale di Nola sezione specializzata agraria, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, dichiara la competenza della sezione specializzata agraria presso il tribunale di Nola;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questa fase in favore di IO QU, che liquida in lire 114.000. oltre lire 1.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 15 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 1999.