Sentenza 16 settembre 2015
Massime • 1
È inammissibile, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di revoca della cauzione, trattandosi di provvedimento non impugnabile autonomamente, ma solo insieme all'appello avverso l'applicazione della misura di prevenzione personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/09/2015, n. 39855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39855 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2015 |
Testo completo
39 855 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. NICOLA MILO - Consigliere - 1475 N. Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO N. 1296/2015 - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR US N. IL 03/06/1968 avverso l'ordinanza n. 193/2013 TRIBUNALE di NAPOLI, del 11/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PIETRO GAETA сви ha inammissibilità del ricorso, concluso por lepor la Udit i difensor Avv.; чи RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 11 giugno 2014 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di revoca o rateizzazione della cauzione imposta a AR IU con l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 4, lett. a) e b), della I. n. 159/2011, in forza del decreto del Tribunale di Napoli n. 315/2013. 2. Avverso il su indicato decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del AR, deducendo l'insufficienza della motivazione sul duplice rilievo che la richiesta difensiva concerneva la revoca e/o riduzione della cauzione, non la sua rateizzazione, e che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto il AR occupato quale aiuto pasticciere sin dalla sua scarcerazione per fine pena il 22 ottobre 2012 - dedito alle attività illecite del sodalizio camorristico, ed in particolare alle estorsioni ed al traffico di stupefacenti, i cui ingenti proventi erano stati in realtà acquisiti da altre persone. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568, comma primo, cod. proc. pen., poiché secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 8931 del 21/11/2000, dep. 05/03/2001, Rv. 218224; da ultimo, v. Sez. 2, n. 4834 del 16/01/2013, dep. 30/01/2013, Rv. 255200) il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della cauzione imposta con la misura di prevenzione personale non è impugnabile "ex se", in quanto la legge n. 575/1965 prevede l'appello soltanto per altre ipotesi, sicché, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, applicabile, come norma processuale, al procedimento di prevenzione in forza dell'art. 4 della I. n. 1423/1956, il predetto mezzo di impugnazione non è proponibile se non insieme a quello proposto contro l'applicazione della misura di prevenzione personale. Nella stessa prospettiva, inoltre, si è affermato che non è ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice della prevenzione rigetta la richiesta di rateizzazione della cauzione di cui all'art.
3-bis della I n. 575/1965, poichè manca un'espressa previsione di legge (Sez. 2, n. 46751 del 18/11/2008, dep. 17/12/2008, Rv. 242803). ли 1 V'è infine da osservare, sotto altro ma connesso profilo, che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza, non l'insufficienza (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, dep. 21/08/2013, Rv. 256263).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 16 settembre 2015 1 PresidentePresident Il Consigliere estensore dr. Nicola Milo dr. Gaetano De Amicis Amier DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 OTT 2015, A DICAS M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P Piera Esposito 2