CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/01/2023, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO AN AL, nato a [...] il 2:3 agosto 1950 avverso la sentenza n. 1202/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo il 26 febbraio 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal Consigliere US NN OS PA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Giulio Romano, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
Letta la nota inviata dal difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 febbraio 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 5 marzo 2019, con cui AL LO AN è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina aggravata a una gioielleria, in concorso con altri imputati. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 2 Num. 1270 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 28/10/2022 2.1 erronea applicazione dell'art. 238 cod. proc. pen., per avere il Tribunale acquisito un memoriale del coimputato PP NZ, prodotto in altro procedimento, ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen. anziché dell'art. 238 cod. proc. pen.; 2.2 violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., non essendo state valorizzate le dichiarazioni rese in dibattimento da PP NZ ed essendo stato, invece, dato rilievo a ciò che è stato definito un documento;
2.3 erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen., essendo stato valorizzato, al fine dell'affermazione della responsabilità per il reato di rapina, il controllo di polizia del 7 ottobre 2010, ossia, un elemento successivo ai fatti che al più avrebbe dovuto determinare la qualificazione dei fatti come ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese correttamente dalla Corte territoriale, che ha affermato che il memoriale del coimputato PP NZ, contenente dichiarazioni anche etero accusatorie, era stato acquisito ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen. e che, ad ogni modo, ove pure si dovesse aderire alla tesi in ordine all'applicabilità dell'art. 238 cod. proc. pen., si sarebbe dovuto rilevare che la difesa non aveva opposto il consenso all'acquisizione di esso nel corso del dibattimento di primo grado, così che, in base all'art. 238, comma quattro, cod, proc. pen., invocato dal ricorrente, l'atto sarebbe comunque pienamente utilizzabile contro l'imputato, chiamato in causa dal correo PP NZ con un'accurata ed attendibile ricostruzione dei fatti. Così argomentando il Collegio d'appello ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 37601 del 13/7/2018, Rv. 273684 - 01), secondo cui le dichiarazioni contenute in un memoriale, proveniente dall'imputato, acquisito agli atti del processo, sono utilizzabili "erga alios", senza limiti, anche in assenza degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., salvo l'obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità, atteso che dette dichiarazioni, rese dal propalante per iscritto, senza ricevere immediate sollecitazioni e disponendo del tempo ritenuto necessario in ordine alla rappresentazione del relativo contenuto, sono irriducibili alle risposte orali fornite nel corso di un interrogatorio. 3. Il secondo motivo è privo di specificità, avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per cui non ha dato rilievo alle dichiarazioni rese da PP NZ in dibattimento, che ha ritenuto costituire una ritrattazione delle accuse formulate nel citato memoriale e nell'interrogatorio, effettuato 2 dinanzi al Giudice per le indagini preliminari di Palermo il 13 maggio 2011. In particolare, il Collegio del merito ha rimarcato che le dichiarazioni, in precedenza rese da PP NZ, erano attendibili, in quanto dettagliate, precise, descrittive del contesto e dei ruoli dei singoli partecipanti. Esse poi erano confortate da riscontri, quali, ad es., due sentenze irrevocabili, emesse nei confronti dei correi PP NZ e IO IA, e il rinvenimento della refurtiva in possesso del ricorrente, in occasione del controllo effettuato dalla Polizia dopo la rapina. Di contro, la giustificazione addotta, ossia avere accusato LA e Lo Bianco perché sollecitato o in stato di confusione, "non poteva ritenersi valida con riferimento al memoriale, trattandosi di atto formato spontaneamente da NZ, in un contesto riservato, senza ricevere immediate sollecitazioni e disponendo del proprio tempo utile per assumere le sue determinazioni in ordine a quanto ha inteso rappresentare". Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, sindacabili in questa sede. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 1, n. 41585 del 20/6/2017, Rv. 271252) ha già avuto modo di affermare che la ritrattazione, in quanto tale, non costituisce elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto delle ragioni del mutamento della posizione del dichiarante ovvero ponga in rilievo l'assoluta inattendibilità delle "controdichiarazioni". Onere, questo, adeguatamente assolto dalla Corte d'appello. 4. Anche il terzo motivo è privo di specificità, atteso che l'esito del controllo della Polizia ha costituito un elemento che, secondo la Corte territoriale, ha ulteriormente rafforzato l'efficacia probatoria delle dichiarazioni etero accusatorie di NZ e non si ravvisano ragioni ostative a che il riscontro di tali dichiarazioni potesse essere costituito da un elemento successivo al fatto;
ragioni invero neanche indicate dal ricorrente. Quest'ultimo, invero, ha isolato il dato del controllo di Polizia e ha trascurato di effettuare un esame globale di tutti gli elementi acquisiti, deponenti per la sussistenza della rapina e non del reato di ricettazione. 5. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Udita nell'udienza del 28 ottobre 2022 la relazione fatta dal Consigliere US NN OS PA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Giulio Romano, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso;
Letta la nota inviata dal difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 febbraio 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 5 marzo 2019, con cui AL LO AN è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di rapina aggravata a una gioielleria, in concorso con altri imputati. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: Penale Sent. Sez. 2 Num. 1270 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 28/10/2022 2.1 erronea applicazione dell'art. 238 cod. proc. pen., per avere il Tribunale acquisito un memoriale del coimputato PP NZ, prodotto in altro procedimento, ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen. anziché dell'art. 238 cod. proc. pen.; 2.2 violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., non essendo state valorizzate le dichiarazioni rese in dibattimento da PP NZ ed essendo stato, invece, dato rilievo a ciò che è stato definito un documento;
2.3 erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen., essendo stato valorizzato, al fine dell'affermazione della responsabilità per il reato di rapina, il controllo di polizia del 7 ottobre 2010, ossia, un elemento successivo ai fatti che al più avrebbe dovuto determinare la qualificazione dei fatti come ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese correttamente dalla Corte territoriale, che ha affermato che il memoriale del coimputato PP NZ, contenente dichiarazioni anche etero accusatorie, era stato acquisito ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen. e che, ad ogni modo, ove pure si dovesse aderire alla tesi in ordine all'applicabilità dell'art. 238 cod. proc. pen., si sarebbe dovuto rilevare che la difesa non aveva opposto il consenso all'acquisizione di esso nel corso del dibattimento di primo grado, così che, in base all'art. 238, comma quattro, cod, proc. pen., invocato dal ricorrente, l'atto sarebbe comunque pienamente utilizzabile contro l'imputato, chiamato in causa dal correo PP NZ con un'accurata ed attendibile ricostruzione dei fatti. Così argomentando il Collegio d'appello ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 37601 del 13/7/2018, Rv. 273684 - 01), secondo cui le dichiarazioni contenute in un memoriale, proveniente dall'imputato, acquisito agli atti del processo, sono utilizzabili "erga alios", senza limiti, anche in assenza degli avvisi di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., salvo l'obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità, atteso che dette dichiarazioni, rese dal propalante per iscritto, senza ricevere immediate sollecitazioni e disponendo del tempo ritenuto necessario in ordine alla rappresentazione del relativo contenuto, sono irriducibili alle risposte orali fornite nel corso di un interrogatorio. 3. Il secondo motivo è privo di specificità, avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni per cui non ha dato rilievo alle dichiarazioni rese da PP NZ in dibattimento, che ha ritenuto costituire una ritrattazione delle accuse formulate nel citato memoriale e nell'interrogatorio, effettuato 2 dinanzi al Giudice per le indagini preliminari di Palermo il 13 maggio 2011. In particolare, il Collegio del merito ha rimarcato che le dichiarazioni, in precedenza rese da PP NZ, erano attendibili, in quanto dettagliate, precise, descrittive del contesto e dei ruoli dei singoli partecipanti. Esse poi erano confortate da riscontri, quali, ad es., due sentenze irrevocabili, emesse nei confronti dei correi PP NZ e IO IA, e il rinvenimento della refurtiva in possesso del ricorrente, in occasione del controllo effettuato dalla Polizia dopo la rapina. Di contro, la giustificazione addotta, ossia avere accusato LA e Lo Bianco perché sollecitato o in stato di confusione, "non poteva ritenersi valida con riferimento al memoriale, trattandosi di atto formato spontaneamente da NZ, in un contesto riservato, senza ricevere immediate sollecitazioni e disponendo del proprio tempo utile per assumere le sue determinazioni in ordine a quanto ha inteso rappresentare". Trattasi di argomentazioni immuni da vizi, sindacabili in questa sede. Giova ricordare che questa Corte (Sez. 1, n. 41585 del 20/6/2017, Rv. 271252) ha già avuto modo di affermare che la ritrattazione, in quanto tale, non costituisce elemento in grado di escludere l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, purché il giudice di merito, con congrua motivazione, dia conto delle ragioni del mutamento della posizione del dichiarante ovvero ponga in rilievo l'assoluta inattendibilità delle "controdichiarazioni". Onere, questo, adeguatamente assolto dalla Corte d'appello. 4. Anche il terzo motivo è privo di specificità, atteso che l'esito del controllo della Polizia ha costituito un elemento che, secondo la Corte territoriale, ha ulteriormente rafforzato l'efficacia probatoria delle dichiarazioni etero accusatorie di NZ e non si ravvisano ragioni ostative a che il riscontro di tali dichiarazioni potesse essere costituito da un elemento successivo al fatto;
ragioni invero neanche indicate dal ricorrente. Quest'ultimo, invero, ha isolato il dato del controllo di Polizia e ha trascurato di effettuare un esame globale di tutti gli elementi acquisiti, deponenti per la sussistenza della rapina e non del reato di ricettazione. 5. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
3 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 28 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente