Sentenza 5 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di riabilitazione da sentenza di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento") è competente a decidere sulla relativa istanza il giudice dell'esecuzione e non il tribunale di sorveglianza, la cui competenza è stabilita dall'art. 683 cod. proc. pen. solo con riguardo alla riabilitazione da precedenti "condanne", mentre l'applicazione della pena su richiesta costituisce una pronuncia "sui generis", che non può contenere dichiarazione di colpevolezza ne' indicazione di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2004, n. 10028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10028 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 05/02/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 727
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 025019/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TU FI N. IL 31/05/1956;
avverso ORDINANZA del 26/03/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Carmine Di Zenzo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
TU IP ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale è stata respinta la sua istanza di riabilitazione in relazione alla sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria l'11 6-1996 ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Rileva la Corte che, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la decisione sulla istanza di riabilitazione appartiene alla competenza del giudice dell'esecuzione, in deroga alla regola generale posta dall'art. 683 c.p.p.: questa norma, infatti, stabilisce la competenza del tribunale di sorveglianza con riferimento alle "condanne", mentre quella emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. costituisce una pronuncia "sui generis", che non può
contenere dichiarazione di colpevolezza, ne' indicazione di condanna, sicché è assente il presupposto della disposizione attributiva della competenza.
Dovendo rilevarsi d'ufficio la incompetenza funzionale del giudice adito, il provvedimento gravato va annullato senza rinvio e gli atti vanno rimessi al Tribunale competente quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio 1'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Calabria per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2004