Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU MO - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
DI IC GI, ZU SI;
- intimati -
avverso la decisione n. 32/97 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 21/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/04/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso;
nel merito accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi US De CO e MO MA, in data 10.11.93, formulavano nei confronti dell'Ufficio del Registro di Torino istanza di rimborso della somma, che avevano versato a titolo d'imposta in occasione dell'acquisto dell'abitazione non di lusso ubicata in Torino, oggetto dell'atto di compravendita rogato il 15.1.292, chiedendo l'applicazione del beneficio per la prima casa, introdotto dal D.L. n. 155 del 22.5.93 art. 16 conv. nella legge n. 75 del 24.3.93. Formatosi il silenzio-rifiuto, i contribuenti,
insistendo nella richiesta di applicazione delle agevolazioni, ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che, nel contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria convenuta, accoglieva il ricorso con sentenza n. 270/14/95, contro cui l'amministrazione finanziaria proponeva appello alla Commissione tributaria regionale del Piemonte Liguria che lo respingeva con sentenza n. 32.31.97. Contro quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze propone ora ricorso per Cassazione che affida ad unico articolato motivo. Gli intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 7.5.85 come convertito in legge il 118 del 5.4.85 e del D.L. n. 16/93 come convertito nella legge n. 75/93, erroneità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva che è pacifico in fatto che, all'atto dell'acquisto dell'immobile, i contribuenti erano proprietari di altro bene immobile alienato successivamente, e cioè il 29.9.93, e che, pertanto, non versavano nella condizione prevista per l'applicazione dell'agevolazione richiesta, e riconosciuta dal giudice del gravame, atteso che l'art. 2 del D.L. n. 12/85 postula che l'acquirente dichiari all'atto dell'acquisto di non esser proprietario di altro fabbricato, destinato ad abitazione, nel Comune ove è situato quello oggetto del contratto. Il fatto che i contribuenti resero tale dichiarazione solo successivamente dimostra che T anzidetto presupposto si verificò dopo la stipula del contratto, vale a dire allorché alienarono il precedente fabbricato, ed esclude per l'effetto la fruizione del beneficio in contestazione. In linea preliminare deve rilevarsi che dall'esame degli atti emerge che la sentenza impugnata fu notificata a richiesta dei contribuenti all'Ufficio del Registro di Torino, parte resistente nel processo tributario, in data 16.5.97.
Occorrendo far riferimento a quest'ultima data, il termine breve di 60 gg., previsto dal combinato disposto degli artt. 325 co. 2^ c.p.c. e 51 D.Lgs. n. 546/92 per la proposizione della presente impugnazione per Cassazione, scadeva, dunque, il successivo 16.7.97, ben prima della data di notifica del ricorso in esame, proposto dal Ministero, che è stata eseguita il giorno 5.6.98.
Come ha affermato la Corte Costituzionale con la decisione n. 525 del 22 novembre 2000, la norma contenuta nell'art. 21 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, nella parte in cui estendeva anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore (18.5.1999) l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa adottata dell'art. 38 del D.Lgs. n. 546/92, ed imponeva, perciò, la notifica della sentenza delle Commissioni di secondo grado ai fini considerati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria presso l'Avvocatura erariale territorialmente competente, è illegittima, frustrando l'affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un dato periodo storico. A far tempo dalla data di pubblicazione sulla G.U. di suddetta sentenza del giudice delle leggi (30.11.2000), le notifiche delle pronuncia di secondo grado già eseguite direttamente all'organo distrettuale, che non si sia fatto assistere da difensore nel giudizio di secondo grado, entro il termine del 17.5.99, data di entrata in vigore della legge sulla quale è intervenuta la pronuncia d'incostituzionalità, sono, pertanto, idonee a far decorre il termine breve d'impugnazione per Cassazione (cfr. Cass. n. nn. 5648/01, 5797/01, 6248/01, 2711/02). Avuto riguardo a tale contesto temporale, ed al fatto che l'Ufficio del Registro di Torino, innanzi alla Commissione regionale piemontese, si è difeso personalmente, a mezzo proprio funzionario, il "dies a quo" di decorrenza del termine indicato coincide con la data di notifica della decisione ora impugnata, sicché al momento delle proposizione del presente ricorso il Ministero era già incorso in decadenza, con conseguente formazione del giudicato formale. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Resta assorbita l'indagine sulla questione di merito dedotta nella censura.
Non vi è pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004