Sentenza 28 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/01/2003, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
GIUDICE DI PACEL01220/03 + TE DA REGISTRAZIO 4 1. 21-11-17 LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTORICO-STESEBICESTIONE- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LECITINAZIONE PAYPIVA R.G.N. 27446/01Dott. Franco PONTORIERI Presidente Consigliere Cron. 2681 Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Ud.05/07/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAGGIONI DOLORES, elettivamente domiciliata in ROMA И VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MORIGI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONS. ISOLA DI GIANNUTRI, in persona del legale rapp.te p.t. Avvocato ALESSANDRO ANTICHI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. VICO 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCOCCINI, che lo PAOLO BASTIANINI, difende unitamente all'avvocato 2002 giusta delega in atti;
1096 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 132/00 del Giudice di pace di GROSSETO, depositata il 08/08/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udite 'Avvocato ; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali chiede che la Corte Suprema di Cassazione voglia con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 II comma novellato C.P.C., rigettare il ricorso siccome manifestamente infondato, con le pronunce seguenti di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il Consorzio Isola di Giannutri conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Grosseto Dolores NI chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 1.686.142 oltre interessi legali dal 31.5.2000 per contributo alle spese di gestione del Consorzio maggiorata di un importo pari al 10% del capitale a titolo di penale secondo le previsioni statutarie. La convenuta restava contumace. Il giudice di Pace adito con sentenza dell'8.8.2000 accoglieva la domanda ritenendola fondata sulla base della documentazione prodotta. Per la cassazione di tale sentenza la NI ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo al quale il Consorzio Isola di Giannutri ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorsc in quanto manifestamente infondato con sentenza in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte rileva che, conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, ricorrono i presupposti per pronunciare sentenza in Camera di 3 Consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione del controricorrente di tardività del ricorso, notificato il 30.10.2001, per avvenuto decorso del termine annuale di decadenza dalla impugnazione;
in proposito il Consorzio Isola di SOSTIENE CHE AI FINI DEL COMPUTO Giannutri del suddetto termine non è possibile dei terminicumulare due periodi di sospensione feriali. L'eccezione infondata alla luce consolidato di questa Corte dell'orientamento secondo cui il termine annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione di sentenza non Di notificata è soggetto alla sospensione:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:diritt NEL su. periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre, la quale può operare due volte nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine suddetto non sia decorso interamente al sopraggiungimento del successivo periodo (vedi ex multis" Cass. 15.5.1997 n. 4294; Cass. 20.3.1998 n. 2978). Venendo quindi all'esame del ricorso, si Osserva che con l'unico motivo articolato la NI denunciando violazione delle norme 4 processuali e, in particolare, di quelle sul contraddittorio e sul diritto alla difesa nonché difetto assoluto di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver accolto la domanda attrice Omettendo ogni controllo sulla "legitimatio ad causam" delle parti;
invero la domanda avrebbe dovuto essere rigettata perché, in base alla legge regolatrice del rapporto dedotto in giudizio, ovvero lo statuto del Consorzio e gli articoli 1110 documentazione e seguenti C.C., ed alla stessa era emerso con ogni evidenza prodotta dall'attore, che la NI non era mai stata proprietaria di un immobile di civile abitazione facente parte del Consorzio Isola di Giannutri;
né d'altra parte il Giudice di pace aveva chiarito in base a quale titolo la convenuta, in assen di qualsiasi allegazione in proposito, doveva essere ritenuta responsabile per il pagamento degli oneri consortili. La censura è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, nell'accogliere la domanda formulata dal Consorzio Isola di Giannutri nei confronti della NI di condanna al pagamento di una determinata somma quale contribuzione alle spese di gestione del Consorzio 5 ▬▬▬ medesimo, si attenuta all'orientamento consolidato di questa Corte in ordine alla distinzione tra "legitimatio ad causam" e titolarità attiva e passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio;
la "legitimatio ad causam", infatti, essendo espressione del principic dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente COMFORTA compiuta, trattandosi di previsti dalla legge, materia attinente al contraddittorio, la verifica anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta;
mentre attiene al merito della lite la questione, affidata alla disponibilità delle parti e che quindi deve costituire oggetto di specifiche deduzioni, relativa alla titolarità effettiva del rapporto controverso, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento о al rigetto della pretesa azionata (vedi tra le pronunce più recenti di questa Corte in tal senso 6 Cass.
7.12.2000 n. 15537; Cass. 21.6.2001 n. 8476). Nella fattispecie, pertanto, correttamente stata ritenuta sussistente la legittimazione passiva della NI secondo la prospettazione del rapporto controverso offerta dall'attore il quale pretendeva il pagamento dei contributi consortili nei confronti di (essa) soggetto che assumeva essere proprietari di un immobile facente parte del Consorzio Isola di Giannutri;
mentre era onere della medesima NI eccepire la sua estraneità al rapporto dedotto in giudizio negando di essere proprietaria di alcuna unità immobiliare compresa nel Consorzio medesimo, trattandosi di questione di merito rimessa alla disponibilità delle parti. Del pari deve essere disatteso anche il profilo di ricorso relativo al denunciato difetto assoluto di motivazione, avuto riguardo sia alla genericità della doglianza sia ai noti limiti entro i quali è deducibile in questa sede tale censura riferimento alle sentenze rese dal giudice di con pace in controversi di valore non superiore a due milioni di lire (vedi in proposito Cass. S.U. 15.10.1999 n. 716). Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
le 7 spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al euro. 89,00 pe .per spese e di euro pagamento di 1000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 5.7.2002. View Магиват обшить понсо IL CANCELLIERE 01 Dott.ssa Donatella D'Anne M DEPOSITATO IN CANCELL GEN. 2003 IL CANCELLIC 2.8 Roms 8 ----