Sentenza 17 aprile 1999
Massime • 1
La capitalizzazione degli interessi è sicuramente da escludere per il periodo successivo alla chiusura del conto, in quanto gli " usi e le consuetudini del settore del credito accertati su base nazionale " si riferiscono agli interessi maturati nel corso del rapporto, i quali hanno natura compensativa, e sono, quindi, diversi da quelli, di natura moratoria, dovuti sul saldo finale del conto. Deve, pertanto, ritenersi che la pretesa alla capitalizzazione degli interessi dovuti sul saldo debitore dei fondi chiusi non ha fondamento normativo.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/1999, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Vincenzo FERRO Consigliere
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Cons. relatore
Dott. Stefano BENINI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO NI, elettivamente domiciliato in RO, Via dei Mille n. 13, presso l'avv. Rita Procopi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DI CROTONE S.p.a., in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 223, presso l'avv. Michele De Luca, unitamente all'avv. Giuseppe Apa, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 595/96 del 16 maggio 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 1998 dal Relatore Cons. dott. Giuseppe Marziale;
Udito, per il ricorrente, l'avv. AN con delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del primo motivo, per l'inammissibilità del secondo e il rigetto del terzo.
Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 21 marzo 1988 il signor IC AN proponeva opposizione al decreto, emesso il 18 febbraio 1988 su richiesta della Banca Popolare di RO (d'ora innanzi: Banca) e con clausola di provvisoria esecuzione, con il quale il Presidente del Tribunale di RO gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della Banca, della complessiva somma di L. 479.374.851, corrispondente al saldo passivo, alla data del 31 dicembre 1987, di due conti correnti e all'importo di un assegno e di alcuni effetti cambiari (tra i quali due cambiali agrarie) rimasti insoluti. Gli interessi erano stati determinati in misura pari al 20%, per il saldo dei due conti correnti (L. 338.466.721); al 19%, a partire dalla scadenza dei titoli, per la somma corrispondente all'importo delle due cambiali agrarie (L. 106.980.000); al tasso legale, quanto a L. 33.928.130, dovute per il mancato pagamento dell'assegno bancario e degli altri effetti cambiari.
Assumeva l'opponente che la somma richiesta, sia in linea capitale che per interessi, era inferiore a quella dovuta, deducendo:
- che il conto corrente contrassegnato dal n. 211710 era stato chiuso il 30 dicembre 1986 con un saldo passivo di L. 143.722.827, ma che la Banca aveva continuato, per tutto il 1987, a capitalizzare ogni trimestre gli interessi e ad annotarvi partite non dovute sino a farlo lievitare, alla fine dell'anno successivo, a L. 180.530.870;
- che l'altro conto, individuato con il n. 219010, era stato aperto arbitrariamente dalla Banca;
- che era intervenuto un accordo con la Banca, in base al quale egli avrebbe riconosciuto gli importi pretesi dalla Banca al 1^ gennaio 1987 e concesso idonea garanzia ipotecaria, ottenendo in cambio la nuova determinazione degli interessi sull'intera somma al tasso del 14,5%;
- che gli interessi di mora relativi alla cambiale agraria dell'importo di L. 50.000.000 e con scadenza al 31 dicembre 1986 andavano applicati tenendo conto delle variazioni del costo del denaro, come previsto nella domanda di mutuo;
- che l'altra cambiale agraria, indicata in decreto per l'importo di L. 56.980.000, era in realtà un effetto di L. 50.000.000 al tasso agevolato del 6,75% previsto dall'art. 8, legge 13 maggio 1985, n.198, recante provvidenze in favore degli agricoltori danneggiati dalle calamità naturali dell'inverno 1984-1985;
- che per il pagamento di tale titolo, se la Banca si fosse attivata, avrebbe potuto fruire dell'ulteriore rateizzazione del debito in cinque annualità, ai sensi della stessa legge n. 198/85. L'opponente chiedeva pertanto che il Tribunale determinasse con esattezza il credito della Banca, condannandola al risarcimento dei danni derivati per la mancata fruizione dei benefici sopra indicati. 1.1 - Il Tribunale di RO, con sentenza depositata il 23 gennaio 1993, rigettava l'opposizione sul rilievo:
- che l'impegno assunto dalla Banca di ridurre dal 20 al 14.50% il tasso degli interessi relativi ai due conti correnti era subordinata alla "regolarizzazione" dell'intera partita debitoria entro il 15 gennaio 1988 e che tale condizione non si era realizzata;
- che l'iscrizione nel conto n. 219010 della partita debitoria di L. 120.000.000 era il frutto di una scelta "tecnica" della Banca che non alterava il contenuto del rapporto;
- che, per quel che concerneva le due cambiali agrarie, il AN, in relazione a quella con scadenza al 30 dicembre 1986, si era impegnato a corrispondere "gli interessi di mora nella misura di quattro punti in più del tasso ufficiale di sconto, in ragione di anno" e, in relazione all'altra, non era emerso alcun elemento dal quale si potesse desumere che tale effetto fosse stato rilasciato in relazione all'erogazione di un prestito ad ammortamento quinquennale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 198/85. 1.2 - L'appello proposto dal AN veniva respinto dalla Corte d'appello di Catanzaro, ribadendo:
- che le condizioni per l'operatività dell'accordo sulla riduzione del tasso degli interessi relativi ai conti 211710 e 219010 non si erano realizzate;
- che il conto 211710 era stato chiuso il 31 dicembre 1987 e che pertanto la capitalizzazione trimestrale degli interessi operata in quell'anno dalla Banca era stata legittima;
- che la convenzione stipulata in relazione all'erogazione della somma di L. 120.000.000 aveva condizioni "sostanzialmente" corrispondenti a quella dei rapporti in conto corrente e che del pari legittima era stata l'iscrizione di tale esposizione debitoria nel conto n. 219010;
- che, in entrambi i casi, il AN non aveva contestato gli estratti conto periodicamente inviati dalla Banca contenenti l'indicazione delle partite ora contestate;
- che l'art. 8 della legge n. 198/85 non accorda ai beneficiari il diritto alla rateizzazione dei mutui e che, comunque, il AN non aveva fornito la prova di trovarsi nelle condizioni per fruire di detto beneficio.
1.3 - Il AN chiede la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso, al cui accoglimento la Banca resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi di ricorso
2 - Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1831, 1832, 1833 e 1845 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.; nonché difetto di motivazione -censura la sentenza impugnata per aver affermato, in relazione al conto n. 211710, che le risultanze degli estratti ricevuti dopo la lettera del 26 marzo 1987 erano da intendersi approvati perché non contestati tempestivamente, senza considerare che, con la lettera sopra indicata, la Banca aveva manifestato l'intenzione di recedere, e che il principio sancito dall'art. 1832 c.c. non è operante dopo la cessazione del rapporto di conto corrente.
2.1 - La doglianza, in tali termini formulata, è fondata. Invero il siciliani aveva dedotto, già con l'atto d'appello, che il rapporto di conto corrente era stato chiuso il 31 dicembre 1986 e che, pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi nell'anno successivo non era giustificata.
Su tale circostanza di fatto la sentenza impugnata tace del tutto, limitandosi ad osservare che gli estratti conto non erano stati contestati.
È agevole però replicare:
- che l'efficacia preclusiva dell'approvazione del conto se rende incontestabile la verità storica dei dati riportati nel conto (ad es. l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista come causale di determinate annotazioni di addebito), lascia impregiudicata ogni questione in ordine al fondamento giuridico delle annotazioni medesime (Cass. 15 giugno 1995, n. 6736);
- che, conseguentemente, la mancata contestazione degli estratti conto non può di per sè essere addotta a dimostrazione della perdurante operatività del rapporto nel corso del 1987, a meno che da essi (ma ciò non emerge dalla motivazione della sentenza impugnata) non risulti l'esistenza di operazioni incompatibili con la cessazione del rapporto medesimo.
2.2 - Ma tale capo della sentenza impugnata è viziato anche sotto altro profilo.
Non vi è dubbio, infatti, che l'accertamento della data di cessazione del rapporto rivestiva carattere decisivo rispetto al riscontro della fondatezza della domanda proposta dal AN, la quale era diretta a contestare, sulla premessa che la cessazione sarebbe avvenuta il 31 dicembre 1986, la legittimità della capitalizzazione degli interessi nel corso del 1987. La legittimità della capitalizzazione (trimestrale) degli interessi durante il rapporto di conto corrente (che non è contestata dal ricorrente e non può essere quindi oggetto di verifica in questa sede) viene tradizionalmente fondata sull'esistenza di un uso normativo.
Ma l'esistenza di un uso siffatto per il periodo successivo alla chiusura (finale) del conto è sicuramente da escludere, dal momento che gli "Usi e le consuetudini del settore del credito accertati su base nazionale" si riferiscono agli interessi maturati nel corso del rapporto (artt. 3 e 8), i quali hanno natura compensativa e sono quindi diversi da quelli (di natura moratoria) dovuti sul saldo finale del conto.
Deve quindi ritenersi che la pretesa alla capitalizzazione (trimestrale) degli interessi dovuti sul saldo debitore dei fondi chiusi non ha fondamento normativo.
Tale conclusione non è contraddetta dal primo comma dell'art. 1224, c.c., il quale dispone che "se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura": appare infatti evidente che la previsione dell'anatocismo non incide sulla "misura" degli interessi quanto sul "contenuto" della prestazione principale ed è quindi estranea alle previsioni di tale disposizione. E tanto meno dall'art. 7 delle c.d. norme bancarie uniformi in tema di conto corrente di corrispondenza, che pure prevede espressamente la capitalizzazione degli interessi sul saldo finale. Tali "disposizioni" costituiscono, infatti, semplici clausole contrattuali (Cass. 15 giugno 1994, n. 5815) e, in quanto tali, non possono derogare ad una norma di indubbio carattere imperativo come l'art. 1283 c.c. La sentenza avrebbe dovuto quindi dar conto delle ragioni che hanno indotto la Corte a ritenere che il rapporto di conto corrente fosse cessato il 31 dicembre 1986, anziché il 31 dicembre 1987. E non averlo fatto integra gli estremi del vizio contemplato dall'art. 360, n.5, c.p.c.
3 - Il secondo motivo di ricorso (con il quale il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver determinato il tasso degli interessi sulle somme a debito nei due conti correnti nella misura del 20% annuo, superiore a quella legale, pur in mancanza di prova in ordine all'esistenza della pattuizione scritta richiesta dall'art. 1284, terzo comma, c.c.) non può trovare ingresso in questa sede perché
la relativa doglianza non era stata dedotta nelle precedenti fasi di giudizio e il suo esame implicherebbe accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
4 - Con il terzo (e ultimo) motivo il ricorrente denunzia violazione falsa applicazione dell'art. 8, legge 12 maggio 1985, n. 198, per non aver considerato che la banca, con il suo colpevole comportamento, non gli aveva consentito di fruire non gli aveva consentito di fruire del prestito quinquennale, di cui avrebbe invece avuto diritto a beneficiare, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, legge n. 838/56, per il pagamento delle rate riguardanti il periodo di proroga. La decisione impugnata si fonda sulla duplice considerazione:
- che il debitore non aveva un diritto soggettivo a fruire del prestito "in quanto ben ... [avrebbe potuto] l'istituto di credito, in conformità alla propria autonomia negoziale, non ritenere conveniente una dilazione dell'adempimento";
- che comunque egli non aveva provato di aver presentato la domanda diretta ad ottenere tale beneficio, ne' di trovarsi nelle condizioni stabilite dalla legge per conseguirlo.
4.1 - L'una e l'altra affermazione sono censurate dal ricorrente, ma con argomenti che non possono essere condivisi.
Il ricorrente ammette di non aver presentato la domanda, ma assume che tale adempimento non era necessario, in quanto, una volta concessa la proroga, l'ammortamento quinquennale del debito rappresentava un "atto dovuto", cui corrispondente ad un diritto del debitore.
Ma, contrariamente a quel che si assume nella memoria, la redazione del terzo comma dell'art. 8 della legge n. 198/85 (il quale è così formulato: "per il pagamento delle rate ... sono concessi ai beneficiari [della proroga] prestiti ad ammortamento quinquennale") non giustifica tale conclusione, per l'assorbente ragione che la conclusione delle operazioni di prestito agrario, non diversamente da quella delle altre operazioni di credito, era (ed è) rimessa all'autonomia negoziale del mutuante e del mutuatario e quindi ad un libero incontro delle loro volontà: il riferimento alle "modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38", contenuto nella stessa disposizione, chiarisce, infatti, che la portata della norma sta nella possibilità offerta alle banche di ottenere dallo Stato un concorso nel pagamento degli interessi, in caso di concessione, ai beneficiari della proroga della scadenza delle rate, di un prestito ad ammortamento quinquennale per le finalità e con le modalità previste dal terzo comma dello stesso art.
1. Se tale era la natura del rapporto tra la banca e il AN, appare evidente che - come correttamente rilevato nella sentenza impugnata - la concessione del prestito quinquennale per il pagamento delle rate e degli interessi afferenti il periodo di proroga, ai sensi del terzo comma del citato art. 1, legge n. 838/56, non rappresentava una conseguenza "automatica" della "proroga" disposta ai sensi del primo comma dello stesso articolo e postulava, in primo luogo, una richiesta della parte interessata (vale a dire del AN); richiesta che nel caso di specie, per ammissione dello stesso ricorrente, non è stata effettuata.
5 - Il ricorso, pertanto, può essere accolto solo parzialmente, in relazione al primo motivo. Entro tali limiti la sentenza va quindi cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro, che si uniformerà ai principi di diritto sopra formulati al p. 2.1, provvedendo inoltre alla liquidazione delle spese della presente fase.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri due;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1999