Sentenza 12 giugno 2001
Massime • 1
In tema di riesame di misura cautelare disposta dal giudice incompetente (art. 27 cod. proc. pen.), non determina la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche la circostanza che non siano stati di nuovo trasmessi al Tribunale del riesame investito a seguito di rinnovazione della misura da parte del giudice competente i relativi decreti autorizzativi, qualora risulti che gli stessi erano stati ritualmente inviati al Tribunale precedentemente investito del riesame avverso la misura originariamente disposta dal giudice incompetente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/06/2001, n. 33474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33474 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO Presidente del 12/06/2001
2. Dott. ENZO COSTANZO Consigliere SENTENZA
3. Dott. FRANCESCO MARZANO rel. Consigliere N. 2728
4. Dott. VINCENZO ROMIS Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. LUISA BIANCHI Consigliere N. 08595/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) RI Akivale Akinlawon, n. in Lagos (Nigeria) il 03.09.1970; 2) GI Linds Nosa, n. in Lagos (Nigeria) il 22.04.1969;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 22 gennaio 2001;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Non comparso il difensore dei ricorrenti:
Osserva:
1.0 Il 22 gennaio 2001 il Tribunale del riesame di Roma confermava le ordinanze del G.I.P., in data 22 dicembre 2000, con le quali ad RI Akinwale Akinlawon era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere e ad GI Linds Nosa quella degli arresti domiciliari, per imputazione di cui all'art. 73 D.P.R. n.309/1990. Premettevano i giudici del merito che il 2 agosto 2000 il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva emesso ordinanza di custodia cautelare, per lo stesso titolo di reato, nei confronti di vari coindagati, e lo stesso Tribunale del riesame, con ordinanza del 31 agosto successivo, nel confermare le misure impugnate, aveva, però, rilevato l'incompetenza territoriale del giudice emittente, per essere stati i reati consumati in territorio di Velletri. Il G.I.P. del Tribunale di tale città aveva, quindi, reiterato tale misura, ai sensi dell'art.27 c.p.p.; le risultanze delle investigazioni successive avevano,
poi, condotto, all'acquisizione di elementi gravemente indizianti anche nei confronti dell'RI e della GI. Anche nei confronti di costoro i provvedimenti cautelari erano stati richiesti dal P.M. presso il Tribunale di Roma, e, a seguito di istanza di riesame delle disposte misure, il Tribunale del riesame, il 18 novembre 2000, aveva nuovamente dichiarato la incompetenza per territorio del giudice che le aveva emesse, disponendo la trasmissione al P.M. presso il Tribunale di Velletri e, nel contempo, confermando la detenzione in carcere per l'RI e sostituendo la originaria misura carceraria con quella degli arresti domiciliari per la GI (madre di un bambino nato il [...]). Ai sensi dell'art. 27 c.p.p., il P.M. presso il Tribunale di Velletri richiedeva al G.I.P. di quel Tribunale nuove misure coercitive nei confronti di tali indagati, e queste venivano rese, con ordinanza, appunto, del 22 dicembre 2000, nei termini suindicati.
1.1 Nel pervenire alla resa statuizione, i giudici del merito rigettavano alcune eccezioni formulate dalla difesa degli indagati. In particolare, quanto alla eccezione di inefficacia della misura, sotto il profilo che non erano stati trasmessi al Tribunale del riesame alcuni atti, e specificamente i decreti del G.I.P. di autorizzazione alle operazioni di intercettazioni telefoniche, "unico elemento indiziario" nei confronti degli indagati medesimi, rilevavano che "gli elementi indizianti nei confronti di entrambi gli odierni indagati sono costituiti da alcune conversazioni telefoniche intercettate... ed il contenuto di dette conversazioni - brogliacci, trascrizioni e relative annotazioni di P.G. - risulta trasmesso dall'A.G. procedente alla cancelleria di questa sezione del Tribunale del riesame il 13 gennaio 2001 per l'odierno procedimento camerale. In buona sostanza questo Tribunale ritiene che gli atti trasmessi... siano senz'altro sufficienti per apprezzare il quadro indiziario nei confronti degli odierni istanti". Soggiungevano che, "quanto alla omessa trasmissione dei decreti intercettativi emessi dal P.M. (fatto questo incontrovertibile non essendo gli stessi contenuti nel fascicolo qui trasmesso dalla A.G. procedente), questo Collegio ritiene che, nella specie, detta omissione sia di nessuna rilevanza ed effetto". Chiarivano, al riguardo, che nel precedente procedimento di riesame, definito all'udienza camerale del 18 novembre 2000 (nel quale, come s'è detto, erano stati resi i provvedimenti cautelari e, nel contempo, era stata dichiarata la incompetenza per territorio del giudice che li aveva emessi), i "medesimi odierni difensori" avevano eccepito "l'inutilizzabilità del materiale intercettativo per illegittimità dei decreti di esecuzione del P.M., in quanto asseritamente privi della motivazione di cui alla comma 2^ dell'art.268 c.p.p....; quella eccezione (che venne comunque rigettata)
trovava la sua logica e necessaria premessa nell'esistenza in atti... dei decreti autorizzativi emessi dal G.I.P.", sicché "l'omessa trasmissione dei decreti intercettativi nell'ambito dell'odierna procedura di riesame non rileva ad alcun effetto, risultando all'evidenza che quegli stessi decreti erano stati trasmessi dall'A.G. procedente alla cancelleria di questo Tribunale del riesame a seguito della precedente istanza di riesame presentata dagli stessi difensori degli odierni indagati istanti, i quali in quell'impugnazione nulla eccepirono sul punto, anzi, proponendo la eccezione concernente le motivazioni dei decreti di esecuzione del P.M., attestavano l'esistenza e la piena legittimità formale e sostanziale dei decreti autorizzativi del G.I.P., dei quali oggi non può, quindi, essere sollevata questione alcuna".
Quanto, poi, alla eccezione di nullità dell'ordinanza impugnata per omessa traduzione della stessa nella lingua conosciuta dagli indagati, rilevavano che l'art. 143 c.p.p. "non contiene una presunzione di ignoranza della lingua italiana da parte dell'indagato di nazionalità straniera..., così che non potrebbe qualificarsi illegittima l'ordinanza cautelare emessa, in lingua italiana, nei confronti dello straniero, fino a quando non si accerti, o quanto meno si prospetti il fondato dubbio, che l'indagato non conosca la lingua italiana". Tale dubbio - rilevano - "è oltremodo difficile anche solo prospettare... nei confronti degli indagati, da tempo presenti in Italia e dediti stabilmente a traffici illeciti anche in concorso con cittadini italiani".
Soggiungono che "nessuna norma esplicitamente impone, a pena di nullità, che l'ordinanza cautelare debba essere notificata allo straniero che non conosce la lingua italiana, unitariamente alla relativa traduzione".
Quanto, infine, ad altra eccezione di nullità dell'udienza camerale, perché la copia del relativo avviso non risultava sottoscritta dall'agente notificatore, rilevavano che "la copia della notificazione per l'odierna udienza all'GI (si intende la copia presente agli atti del fascicolo processuale...) reca, oltre alla firma della stessa GI, anche la sottoscrizione dell'agente notificatore".
2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso entrambi gli indagati, per mezzo del difensore.
La GI denunzia:
a) vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 309, c. 5^ e 10^ c.p.p.. Deduce che illegittimamente i giudici del merito avevano disatteso la eccezione di inefficacia della misura per omesso invio dei decreti di intercettazione, con la motivazione sopra richiamata, omettendo di considerare che "la procedura incidentale di riesame, azionata a seguito di rinnovazione ex art. 27 c.p.p. della misura, è una procedura 'autonoma'...";
b) gli stessi vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 43 c.p.p., per avere illegittimamente ritenuto i giudici del merito che "mancherebbe la dimostrazione che l'indagato non conosce la lingua italiana" e che "non esisterebbe una norma che esplicitamente impone al giudice di tradurre l'ordinanza coercitiva";
c) gli stessi vizi di vizi di violazione di legge e di motivazione, sotto il profilo che illegittimamente il tribunale aveva disatteso l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso per l'udienza camerale sul presupposto che manca la sottoscrizione di chi l'aveva eseguita. I giudici del merito avevano omesso di considerare - si assume - che la difesa aveva prodotto copia dell'avviso notificato all'indagata nella quale manca la sottoscrizione di chi aveva eseguito la notificazione e che, ai sensi dell'art. 168.2 c.p.p., quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata, sicché, stante l'assenza di sottoscrizione dell'agente notificatore nella copia dell'avviso..., andava dichiarata la nullità della notificazione...";
d) gli stessi vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 273 c.p., sotto il profilo che, essendo gli elementi a carico dell'indagata rappresentati solo dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, "il mancato invio dei decreti di autorizzazione non consente alcun controllo sulla legittimità delle operazioni captative";
e) il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art,. 274 c.p.p., perché, quanto al pericolo di fuga, il Tribunale non aveva indicato "elementi concreti su cui fondare il pericolo di cui trattasi, a ciò non potendo sopperire attraverso il richiamo alla diversa nazionalità dell'indagata", e, "quanto, alla ragione di cautela", non aveva valutato l'incensuratezza dell'indagata" ed "il fatto che la stessa risiede in Italia stabilmente da diverso tempo".
L'RI dal canto suo, denunzia:
a) vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 309, c. 5^ e 10^ c.p.p., per le stesse motivazioni addotte dall'altra ricorrente;
b) vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 143 c.p.p., anche al riguardo per le stesse argomentazioni esplicitata dalla coindagata;
c) vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 273 c.p.p., ancora una volta per le stesse argomentazioni addotte dall'altra ricorrente;
d) vizi di violazione di legge e di motivazione, in relazione all'art. 274 c.p.p., ripetendo anche al riguardo le stesse argomentazioni della coindagata.
3. I ricorsi sono infondati.
Quanto, invero, al primo comune motivo di ricorso, avendo i giudici del merito dato atto che nella pregressa fase della procedura cautelare i decreti autorizzativi erano stati ritualmente prodotti, deve considerarsi che, se è ben vero, come deducono i ricorrenti, che la nuova procedura incidentale di riesame a seguito di rinnovazione della misura ex art. 27 c.p.p. è una procedura autonoma, tale autonomia non può, tuttavia, spingersi sino al punto da ritenere insussistente e tamquam non esset l'attività precedentemente svolta, anche in termini di accertamento delle condizioni legittimatrici del provvedimento qui specificamente evocate. Le due fasi, difatti, finiscono col saldarsi al riguardo;
ed allorché nella fase precedente, sia stata accertata la insussistenza di ipotesi caducatorie ex art. 309.5 c.p.p., di tale accertamento può valersi anche il giudice della fase successiva, ancorché autonoma.
Rimangono così assorbiti i motivi come sopra richiamati sub d) dell'GI e sub c) dell'RI.
Quanto al secondo, pur esso comune, motivo di doglianza, hanno già correttamente rilevato i giudici del merito che l'obbligo della traduzione dell'atto nella lingua conosciuta dall'imputato sussiste solo quando "si accerti, o quanto meno si prospetti il fondato dubbio che l'indagato non conosca la lingua italiana", circostanza, questa, che essi hanno logicamente escluso sul rilievo - sopra di già richiamato - che, nella specie, gli indagati erano "da tempo presenti in Italia e dediti stabilmente a traffici illeciti anche con cittadini italiani". Peraltro, ed in ogni caso, sorregge il disposto dell'art. 94.1 - bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p., a termini del quale il direttore dell'istituto penitenziario, o l'operatore da lui designato, accerta, se del caso con l'ausilio dell'interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti, tanto consentendo la piena conoscenza dell'atto da parte dell'indagato.
Quanto alla nullità della notifica dell'avviso dell'udienza camerale sollevata dall'Obarzogie, i giudici del merito hanno dato atto della assoluta identità dei contenuti descrittivi e sostanziali dell'atto originale e della sua copia;
la circostanza che solo sulla copia sia stata omessa la sottoscrizione del notificatore, regolarmente apposta, invece, sull'originale dell'atto, non comporta alcuna nullità di quest'ultimo.
Quanto, infine, alla comune doglianza concernente la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non illogicamente queste sono state ritenute dai giudici del merito in considerazione, fra l'altro, della assenza "di comprovata e lecita attività lavorativa e, dunque, di alcun legame con il territorio dello Stato", della "notevole gravità del fatto - reiterata attività di acquisto e di cessione di sostanze stupefacenti di tipo eroina e cocaina - comprovanti il loro inserimento in una organizzazione criminale di non poco spessore;
sodalizio criminoso dotato a tutta evidenza di notevole mezzi economici in grado così di reperire ingenti quantitativi di sostanza stupefacente... per immetterle, poi, nel circuito clandestino".
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento. Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c.
1 - bis, Legge 8.8.1995, n. 332.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23, c.
1 - bis, Legge 8.8.1995, n. 332. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2001