Sentenza 9 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula "A" REP LIA1 0 0 1 38 / 0 3 n. 14175/2001 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. 216 Ud. 12. 11. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Guglielmo Sciarelli Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere Luciano Vigolo 3. Dottor Consigliere + Consigliere Camillo Filadoro 4. Dottor 5. Dottor Giuseppe Cellerino Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ST GE, elettivamente domiciliato in Roma in via C. Morin 45 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Maria Toscano, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro la società per azioni Alitalia Linee Aeree Italiane, in persona del suo legale rappresentante elettivamente domici- 3717 liata in Roma in via delle Tre Madonne 8 presso lo studio 1 dell'avvocato Maurizio Marazza, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 21 maggio 1999, depositata il 21 giugno 2000, numero 19881, r.g. 10710/97; Udita la relazione svolta nell'udienza del 12 novembre 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: -Con ricorso al pretore di Roma, ST GE premes- so che aveva prestato servizio alle dipendenze della società Alitalia con la qualifica di comandante pilota e che il 28 ottobre 1992 gli era stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro a fare data dal 22 ottobre dell'anno 1993 (quando avrebbe compiuto il sessantesimo anno di età) senza la possibilità di esercitare il diritto di opzione fino al raggiungimento dei 65 anni convenne in giudizio la società - Alitalia, chiedendo che la stessa, previa la declaratoria di illegittimità del licenziamento, venisse condannata a rein- tegrarlo nel posto di lavoro o, in subordine, a corrispon- dergli l'indennità sostitutiva del preavviso. Costituitosi il contraddittorio, il pretore accolse la domanda. Nei con- fronti della relativa pronuncia propose appello la società soccombente. Il tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe ha rilevato, nella motivazione del provvedimen- 2 to, che il comportamento del datore di lavoro era ampiamente giustificato dal disposto dell'articolo 9 - punto 2, lettera del regolamento delle licenze, attestai e abilitazioni a) - aeronautiche di cui al decreto del Presidente della Repub- blica 18 novembre 1988 numero 566, prescrivendo lo stesso che il limite massimo per lo svolgimento della attività di pilota è fissato al compimento dei 60 anni di età, al conse- guimento della quale viene a cessare di validità la licenza di pilota di linea, risolvendosi quindi di diritto il rap- porto di lavoro ai sensi dell'articolo 914 del codice della navigazione. Della decisione viene chiesta la cassazione dal ST con ricorso sostenuto da due motivi. La società intimata re- siste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione: Occorre rilevare che il tribunale di Roma, pur avendo accol- to nella motivazione della sentenza le ragioni della società Alitalia appellante, imponendosi, di conseguenza, "la rifor- ma della sentenza impugnata", ha tuttavia statuito testual- mente, con il dispositivo della pronuncia: "rigetta l'appel- lo". Si verte quindi in ipotesi di assoluto contrasto tra dispo- sitivo e motivazione che determina la nullità della decisio- ne impugnata, che avrebbe potuto essere fatta valere, ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura civile, e- sclusivamente attraverso una specifica impugnazione, da pro- 3 porsi evidentemente dalla società Alitalia, essendo la stes- sa la parte alla quale è derivato il pregiudizio dall'errore in cui è incorso il giudice di merito. Nella specie, la assenza del ricorso da parte della resi- stente, ha determinato l'intervenuta formazione del giudica- to sulla pronuncia di primo grado. In una tale situazione, deve necessariamente concludersi per la inammissibilità del ricorso, mancando di interesse a esso il suo proponente, e ciò perchè l'incontestabile contrasto tra dispositivo e motivazione appare insanabile, non essendo superabile attraverso la sola interpretazione del dispositi- vo stesso, unico caso in cui la nullità sarebbe da escluder- si, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass. 11 gennaio 2001, n. 300; Cass., 6 aprile 2000, n. 4304). Sussistono motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese dalle stesse sostenute per il giudizio. Così deciso in Roma il 12 novembre 2002. brylica lande Il consigliere estensore Il presidente Kilim mu a ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA ELLIERE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Depositato in Concelleria N. 533 oggi, 9 GEN. 2008 11-8-73 LEGGE IL CANCELLIERE More handle O DELLA