Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2015, n. 33577
CASS
Sentenza 1 luglio 2015

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Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705, comma secondo lett. a) cod. proc. pen. non ricorre nel caso di giudizio celebrato senza la assistenza di un difensore, quando la legislazione dello Stato richiedente rimetta all'imputato presente la scelta di difendersi personalmente. (Fattispecie in tema di domanda avanzata dall'A.G. canadese).

Ai fini dell'estradizione da o verso il Canada, la clausola contenuta nell'art. III, lett. e), del Trattato bilaterale del 13 gennaio 2005, ratificato con L. n. 7 del 2008, prevede, quale motivo obbligatorio di rifiuto della consegna, solo la prescrizione intervenuta secondo la legge dello Stato richiedente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2015, n. 33577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33577
Data del deposito : 1 luglio 2015

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