Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2017, n. 39193
CASS
Sentenza 17 luglio 2017

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Il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma nel momento in cui la prima elargizione da parte dell'ente erogante entra nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente che, in tal modo, consegue il profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto consumato il reato nel momento in cui il primo versamento ha avuto effetto per mezzo dell'accollo da parte dell'ente pubblico di una quota di un mutuo contratto dall'imputato, ravvisando la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria in cui si trova l'istituto di credito che ha erogato detto mutuo).

Commentari2

  • 1Art. 640 - Truffa
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali La truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii in capo al soggetto passivo; istantaneo perché il suo perfezionamento non consente né una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, né la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; di danno, poiché l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno …

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  • 2Truffa, art. 640 c.p: circostanze e giurisprudenza
    La Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2021

    Truffa: articolo 640 del Codice Penale, tra circostanze e giurisprudenza aggiornata In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema, purtroppo sempre attualissimo, della truffa, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (1). 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (2): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2017, n. 39193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39193
Data del deposito : 17 luglio 2017

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