Sentenza 17 luglio 2017
Massime • 1
Il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma nel momento in cui la prima elargizione da parte dell'ente erogante entra nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente che, in tal modo, consegue il profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto consumato il reato nel momento in cui il primo versamento ha avuto effetto per mezzo dell'accollo da parte dell'ente pubblico di una quota di un mutuo contratto dall'imputato, ravvisando la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria in cui si trova l'istituto di credito che ha erogato detto mutuo).
Commentari • 2
- 1. Art. 640 - Truffahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali La truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii in capo al soggetto passivo; istantaneo perché il suo perfezionamento non consente né una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, né la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; di danno, poiché l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno …
Leggi di più… - 2. Truffa, art. 640 c.p: circostanze e giurisprudenzaLa Redazione · https://www.filodiritto.com/ · 12 settembre 2021
Truffa: articolo 640 del Codice Penale, tra circostanze e giurisprudenza aggiornata In questo contributo cerchiamo di approfondire al massimo il tema, purtroppo sempre attualissimo, della truffa, attraverso una disamina giurisprudenziale, dottrinale e pratica compiuta dal dottor Vincenzo Giuseppe Giglio. 1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 (1). 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 (2): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2017, n. 39193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39193 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2017 |
Testo completo
39 19 3-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/07/2017 Presidente - Sent. n. sez. MARIASTEFANIA DI TOMASSI - 2722/2017 ANGELA TARDIO REGISTRO GENERALE GIACOMO ROCCHI N.47125/2016 -Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE PALERMO nei confronti di: TRIBUNALE RAGUSA COOPERATIVA EDILIZIA QUASIMODO COOPERATIVA EDILIZIA AMICIZIA COOPERATIVA EDILIZIA AMERICA COOPERATIVA EDILIZIA EUGENIO MONTALE COOPERATIVA EDILIZIA TRINACRIA Ry con l'ordinanza del 03/10/2016 del GIP TRIBUNALE di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO Il P.G. conclude chiedendo di dichiararsi la competenza del tribunale di Ragusa. Udito il difensore I difensori presenti si associano alle conclusione del P.G. di udienza. 스- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il GUP del Tribunale di Palermo con ordinanza emessa in data 3 ottobre 2016 -in sede di fissazione della udienza preliminare - ha sollevato conflitto negativo di competenza in riferimento a quanto, in precedenza, deciso dal Tribunale di Ragusa, nel procedimento a carico di SE ET ed altri.
1.1 Giova premettere che nessuno dei due giudici in conflitto eleva dubbi sulla necessaria unicità del procedimento. Risultano, invero, promiscuamente contestati più capi di imputazione che vedono come fattispecie più grave quella di truffa continuata in danno della Regione siciliana di cui al capo A. -In tale capo, si prospetta che un certo numero di soggetti imputati con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - avrebbero indotto in errore la Regione siciliana al fine di ottenere un primo contributo del 19.2.2008 (per la realizzazione di alloggi) pari ad euro 637.000 circa ( a titolo di concorso della Regione nel pagamento di interessi su un mutuo già stipulato in precedenza ed erogato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa) e successive elargizioni, tra cui quella del del 29 ottobre 2008. Il reato è contestato come commesso in Modica sino al 7 gennaio 2014. 1.2 Il Tribunale di Ragusa, nel dichiararsi incompetente in favore della autorità 로 palermitana, ha ritenuto decisivo a fini di individuazione della competenza territoriale Iove l'ente pubblico 'eroga' i contributi o i il luogo- Palermo- - finanziamenti, perchè è con tale atto che si verifica, in tesi, la dispersione del denaro pubblico. A parere del GUP di Palermo tale affermazione è erronea. Si evidenzia, in premessa, che in sede di verifica della competenza bisogna aver riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili. In ogni caso, si afferma, in sintesi, che : il luogo ove si è conseguito, in ipotesi, l'ingiusto profitto è il comune di Modica, luogo di riscossione dei finanziamenti regionali;
- tale aspetto determina la competenza territoriale del Tribunale di Ragusa, posto che la consumazione del reato di truffa si verifica, appunto, nel momento in cui il soggetto agente realizza il profitto del reato.
2. Il conflitto negativo insorto va risolto dichiarandosi la competenza del Tribunale di Ragusa. In premessa, va evidenziato che correttamente il GUP del Tribunale di Palermo ha fatto menzione dell'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui la 2 competenza si radica in riferimento alla prospettazione introdotta dall'accusa, salvo che la stessa contenga «errori macroscopici ed immediatamente percepibili» (in tal senso, tra le molte, Sez. 1, n. 11047 del 24.02.2010, rv 246782 e successive conformi, tra cui Sez. 1, n. 52541 del 20.06.2014, rv 262143), dovendosi tenere distinta la verifica della competenza (che si realizza nella fase iniziale del processo) da quella sulla effettiva consistenza delle ipotesi di accusa (momento della decisione). Ciò posto, non vi è dubbio alcuno circa la qualità di «reato più grave», ai fini di cui all'art. 16 comma 1 cod. proc.pen., concordemente assegnata dai giudici in conflitto alla contestazione di cui al capo A. -Trattandosi di reato di truffa - contestato come continuato va individuato il luogo di consumazione della prima tra le condotte penalmente rilevanti. A tal fine va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Sez. U. n. 1 del 16.12.1998, dep. 19.1.1999, ric. Cellammare, rv 212079) secondo cui la truffa è reato istantaneo e di danno che si pefeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii (con definitiva perdita del bene) in capo al soggetto passivo. In tale decisione, le Sezioni Unite hanno, in particolare, precisato che la RM truffa si costruisce dunque, secondo la linea interpretativa tracciata dal prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, come reato istantaneo e di danno: non reato permanente, perché si perfeziona nel momento stesso in cui si concretano tutti gli elementi che lo costituiscono e non consente ne' una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, ne' la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace;
non reato di pericolo, poiché, a differenza di altre ipotesi criminose che pure offendono il patrimonio per le quali basta una situazione di pericolo, l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno altrui, elementi questi dell'arricchimento e del depauperamento che sono collegati tra loro in modo da costituire concettualmente due aspetti di un'unica realtà. La linea interpretativa di cui sopra è stata condivisa da numerosi arresti successivi tra cui vanno menzionati : Sez. 6 n. 938 del 13. 11. 2003, dep. 19.1.2004 secondo cui anche nell'ipotesi di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche il danno patrimoniale si identifica con quello 'emergente', sorto al momento della concreta elargizione del beneficio;
Sez. 5 n. 14905 del 29.1.2009 secondo cui a fini di ritenere consumato il reato di truffa il profitto deve essere entrato nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente; Sez. 2 n. 3 4839 del 15.1.2010 secondo cui il momento consumativo, in tale prospettiva, va identificato in quello dell'incasso delle somme artatamente ottenute. A tale orientamento il Collegio presta adesione, il che porta ad individuare il momento consumativo in quello in cui la prima elargizione (come da imputazione, quella del 19.2.2008) ha avuto concreto effetto, attraverso l'accollo di una quota del mutuo già contratto, presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, destinataria della somma. Va pertanto dichiarata, come da dispositivo, la competenza territoriale del Tribunale di Ragusa.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Ragusa, al quale dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 17 luglio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi MariaStefania Di Tomassi DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 AGO 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA