Sentenza 22 giugno 2007
Massime • 1
In applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, non è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza respinge la richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, trattandosi di provvedimento di natura meramente interinale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2007, n. 28035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28035 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/06/2007
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 2583
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 004474/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI MI, N. IL 23/07/1960 RINUNCIANTE;
avverso ORDINANZA del 20/06/2006 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del Dott. Delehaye Enrico, sostituto procuratore generale, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 20 giugno 2006 e depositata il 21 giugno 2006, il Magistrato di sorveglianza di Napoli respinse la istanza di applicazione in via provvisoria della detenzione domiciliare per motivi di salute del condannato SA LE. 2. - Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Franco Maldonato, mediante atto recante la data del 13 ottobre 2006, con il quale dichiaratamente ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lettere b), c), d) ed e), in relazione all'art. 47 ter dell'Ordinamento penitenziario e artt. 27 e 32 Cost., obietta che alla stregua di provvedimenti interlocutori (non meglio specificati) del magistrato di sorveglianza di Napoli e del Tribunale di Lagonegro, nonché alla stregua delle consulenze specialistiche del prof. Cantelmi e del dott. Lisa, della perizia psichiatrica eseguita nel giudizio davanti al Tribunale di Lagonegro dal dott. Ferrara, e, infine, alla stregua della sentenza di 14 giungo 2006 di assoluzione per incapacità di intendere e di volere, con applicazione della misura di sicurezza della casa di cura, sarebbe emerso che le condizioni di salute del SA, a cagione della infermità psichica da cui è affetto, sono incompatibili con la detenzione intramuraria e, che comunque, l'esecuzione della pena in ambiente carcerario lederebbe il diritto alla salute e contravverrebbe il divieto dei trattamenti contrari al senso di umanità, alla luce dei principi di diritto, affermati da questa Corte.
3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria del 29 gennaio 2007, ha argomento che il provvedimento non è impugnabile.
4. - Con atto del 5 giugno 2007 il SA ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
5. - Il ricorso - prescindendo dalla considerazione successiva rinuncia - è inammissibile ab origine, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lettera b), in quanto l'ordinanza, oggetto del ricorso, non è impugnabile.
Invero, "in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni affermato dall'art. 568 c.p.p., comma 1, deve escludersi che possa proporsi ricorso per Cassazione avverso il provvedimento - di natura meramente interinale - con il quale il magistrato di sorveglianza abbia respinto la richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, avanzata ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1 quater, dell'Ordinamento penitenziario" (Cass., Sez. 1^, 22 settembre 2000, n. 5238, massima n. 217291). Infatti, il ricorso per Cassazione, "a simiglianza dell'analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell'esecuzione della pena, dall'art. 684 c.p.p., comma 2" può essere esperito "soltanto avverso il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della misura alternativa" (Cass., Sez. 1^, 2 aprile 2001, n. 23261, massima n. 219175). Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 (trecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2007