Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10600 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE1 06 00 / 0 1 REPUBBLICA ITALIAN O 4 L 7 L Y 1 0 3 O S B 3 ( O . P IN N E , 1 E 9 N 9 O 1 - I 1 Oggetto A R responsabilitar T S SEZIONE TERZA CIVILE cirile D E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T N O S - Presidente R.G.N. 1522/99 -Dott. Vittorio DUVA Dott. Ugo FAVARA Consigliere - Cron. 23,218 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 14/03/01 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR COSTRUZIONI EDILI DI RIGHETTI MATTEO, in persona del suo titolare, corrente in Genova, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANTONIO CALCAGNO con studio in 16121 GENOVA VIA GALATA 24/4, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MILANO ASSIC SPA, LL CE;
intimati - avverso la sentenza n. 2431/97 del Giudice di pace di 2001 GENOV A, emessa il 20/11/97 e depositata il 21/11/97 514 (R.G. 3298/96+610/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per 1 il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LL RA adiva il giudice di pace di Genova per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura, colpita da materiali fatti cadere dai pon- teggi di un cantiere dagli operai della ditta AR, Costruzioni edili di Righetti Matteo. La convenuta non costituiva ma, con separata citazione, conveniva a si т volta in giudizio, innanzi al medesimo giudice di sua pace, la società Milano Assicurazioni, alla quale aveva inutilmente denunciato il sinistro, per essere tenuta indenne dalla pretesa del LL. In questa seconda causa si costituiva la società assicuratrice, eccependo, tra l'altro, l'inoperatività della garanzia, per essersi prodotto l'evento dopo l'ultimazione dei lavori e non durante la loro esecu- zione, e altresì per non aver mai ricevuto la denunzia scritta del fatto. Riunite le cause, il giudice di pace, con sentenza del 21 novembre 1997, ha condannato la AR a pagare all'attore lire 1.100.000, oltre agli interessi fino al saldo, rigettando la domanda di garanzia. Per la cassazione di detta sentenza ricorre la dit- ta AR Costruzioni edili di Righetti Matteo, con un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1913 e 1915 c.c., si duole che il giudice di pa- ce, trascurando ogni altra questione dibattuta nei rap- porti con la Milano Assicurazioni, abbia rigettato la domanda di manleva sol perché la denuncia di sinistro è stata inoltrata dopo che era trascorso il termine di tre giorni dalla conoscenza dell'evento dannoso, senza considerare che la legge prevede la perdita del diritto all'indennizzo solo nel caso di doloso inadempimento dell'obbligo di avviso, mentre, se l'omissione dipende da colpa, l'indennizzo è solo ridotto, "in ragione del pregiudizio sofferto" dall'assicuratore. Senonchè nes- atricesuna prova è stata fornita del dolo né l'assicura ha provato di aver subito, per il ritardo, peraltro di pochi giorni, un qualsiasi pregiudizio. Il ricorso è infondato e va rigettato. Secondo la sentenza impugnata il risarcimento "dovrà far carico alla ditta AR" e "la stessa non 3 potrà essere manlevata dalla Milano Assicurazioni, in quanto non ha dimostrato di averle formalmente inviato la lettera denuncia in data 16 aprile 1996; che comun- que avrebbe dovuto inviare entro tre giorni dalla cono- scenza del sinistro, comunicato dall'avv. Sterle con la lettera a. r. in data 5.4.1996, pervenuta il 10 succes- sivo". In altri termini, ad avviso del giudice di pace, la AR il 10 aprile, con lettera del legale del danneg- giato LL, ebbe conoscenza del sinistro, avvenuto il 25 marzo 1996, mentre l'avviso del 16 aprile non è pro- vato che sia stato spedito alla Milano Assicurazioni e comunque è fuori termine. M A seguito della nuova formulazione dell'art. 113, 2° c., il ricorso per cassazione avverso la comma sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità è ammissibile, per quanto attiene alla decisione di me- rito, solo per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie, di rango superiore alla norma ordi- naria;
mentre la pronuncia secondo equità non esclude la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., allorchè l'enunciazione del criterio di equità adottato sia in- ficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo 4 della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza о di radicale e insanabile contraddittorietà della motivazione (Cass. S.U. 15 ottobre 1999 n. 716). Orbene, nella specie viene denunciata la sola "macroscopica" violazione di norme ordinarie (gli artt. 1913 e 1915 c.c.), al cui rispetto il giudice di pace non era vincolato nel pronunciare il giudizio secondo equità; giudizio adeguatamente motivato in punto di fatto e fondato su un criterio non normativo ma, per l'appunto, equitativo, alla stregua del quale si è in- teso negare, nel caso concreto, e senza che il giudice dovesse esporre alcuna ragione per dimostrare la con- formità di tale decisione all'equità (Cass. cit.), il diritto della AR, responsabile del danno, alla man- leva, per la preliminare e assorbente ragione che mancata la tempestiva comunicazione del sinistro all'assicuratore della responsabilità civile. Non va adottato alcun provvedimento sulle spese del presente giudizio per la già rilevata assenza di dife- se della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 14 marzo 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vitoria fuva 5 IL CANCELERE C1 IO BA Depositata in Cancelleria oggi, li * 2 AGO. 2001 IL CANCELLIERE C1 IO AT