Sentenza 5 agosto 1999
Massime • 1
Nel contratto di subtrasporto la lettera di vettura, che deve contenere, ai sensi dell' art. 16 del d.P.R. 9 gennaio 1978 n. 56, tutte le indicazioni necessarie per determinare la tariffa obbligatoria a forcella per il trasporto di merce su strada, deve esser compilata da colui che in concreto effettua il trasporto e perciò non dal vettore - spedizioniere, ma dal subvettore; pertanto, in assenza della conservazione - obbligo peraltro amministrativamente sanzionato per almeno un biennio dall' eseguito trasporto ai sensi dell'art. 58, terzo comma, legge 6 giugno 1974 n. 298 - da parte di questi di uno dei quattro esemplari che egli deve redigere spetta al giudice del merito valutare l'idoneità delle istanze istruttorie dal medesimo avanzate per fornire elementi idonei all'applicazione della tariffa legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/1999, n. 8423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8423 |
| Data del deposito : | 5 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOTRASPORTI VERRINI DITTA, in persona del titolare, ER AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C COLOMBO 175, presso lo studio dell'avvocato FERRARA SANTAMARIA DIEGO, che lo difende unitamente all'avvocato GAETANO MORAZZONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI TRASPORTI SPA, in persona dell'Amministratore Delegato sig. Luigi NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO, che lo difende unitamente all'avvocato FERRARI ROBERTO C\O DI PIETROPAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1242/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa l'11/1096 depositata il 30/10/96; RG.308/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato DIEGO FERRARA SANTAMARIA;
udito l'Avvocato ROBERTO FERRARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato l'8 marzo 1991 AR ER, quale titolare della omonima ditta di autotrasporti, conveniva davanti al Tribunale di Reggio Emilia la s.p.a. NI Trasporti, esponendo che dal gennaio 1987 al 20 novembre 1990 aveva effettuato, su incarico della predetta società, servizi di trasporto merci, dietro pagamento di corrispettivi inferiori ai minimi prescritti dalla legge 6 giugno 1974 n.298; chiedeva, perciò, la condanna della società convenuta al pagamento della differenza tra quanto da essa dovuto a norma di legge e quanto effettivamente corrisposto, differenza precisata dall'attore in L. 1.154.928.000, oltre rivalutazione ed interessi.
La convenuta si costituiva eccependo, tra l'altro, che la richiesta attrice era sfornita di supporto probatorio e che era intervenuta la prescrizione annuale ex art.2951 c.c. di ogni diritto per compensi anteriori alla data del 18 febbraio 1990, atteso che il primo atto interruttivo era stato ricevuto il 18 dicembre 1991. Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 14 novembre 1994, rigettava la domanda, ritenendo che le fatture relative ai trasporti in contestazione, oltre ad essere state prodotte tardivamente, non erano idonee a fornire la prova richiesta, tenuto conto che le tariffe legali dovevano essere determinate con riguardo alle diverse classi di merce, al loro peso ed alla lunghezza chilometrica del trasporto, onde unico documento indispensabile era costituito dalla "lettera di vettura" che, a norma dell'art. 16 del D.P.R. 9 gennaio 1978 n.56, deve essere formato in quattro originali a cura del vettore.
Proposto appello dal ER, la Corte di appello di Bologna, con decisione depositata il 30 ottobre 1996, innanzitutto, dichiarava prescritti, al sensi dell'art.2951 c.c., i diritti azionati per compensi anteriori alla data del 18 febbraio 1990, ritenendo che la prescrizione quinquennale invocata dall'attore (sulla base del disposto dell'art.2 del D.P.R. 26 novembre 1992 n.463) si applica soltanto ai contratti di trasporto stipulati dopo il 29 marzo 1993 (art.2 della legge 27 maggio 1993 n. 162). In ordine ai compensi successivi al 18 febbraio 1990 la Corte osservava che non era credibile la tesi della ditta ER, secondo cui essa si era trovata nella impossibilità di compilare le lettere di vettura a causa della mancata consegna, da parte della società NI, della documentazione a tal fine necessaria;
riteneva, perciò, non ammissibile la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice Vemini, anche perché essa era volta ad ottenere l'ordine di esibizione, a carico della società NI, del "borderò-registro" che si assumeva da questa tenuto, dal quale però non potevano risultare tutti i dati necessari per il calcolo della tariffa legale applicabile al trasporti, onde appariva inidonea anche la consulenza tecnica chiesta dalla ditta ER. In conclusione la Corte riteneva che il vettore aveva l'obbligo di formare, prima di ogni trasporto, la documentazione relativa, come prescritto dall'art.16 del D.P.R. n.56 del 1978; la mancata produzione di tale documentazione,
indispensabile al fine di accertare la fondatezza o meno della domanda, si risolveva in una carenza probatoria che comportava il rigetto della domanda.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna la ditta Autotrasporto ER ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. La NI Trasporti s.p.a. ha resistito con controricorso. La parte ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo la parte ricorrente deduce la "errata applicazione del termine di prescrizione al rapporto in esame:
insufficiente e contraddittoria motivazione (artt.2697, 2935, 2951 c.c., in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.)". La ricorrente,
premesso che occorre "esaminare (forse per la prima volta!) il contenuto del rapporto dedotto in giudizio", ritiene che erroneamente la Corte di appello abbia applicato la prescrizione prevista dall'art.2951 c.c. ad un contratto la cui natura essa non ha esaminato e che non era di trasporto (ma di "appalto di servizi di autotrasporto"). Si censura anche la decorrenza del termine prescrizionale annuale che, secondo la ricorrente, va individuata non nella esecuzione dei singoli autotrasporti, ma nella data di conclusione del rapporto ovvero in quella di esigibilità dei corrispettivi (40 giorni data fattura).
Il motivo di ricorso è inammissibile perché introduce questioni nuove che involgono accertamenti di fatto. La qualificazione come derivanti da contratti di trasporto dei rapporti correnti tra le partì è stata pacificamente da esse ritenuta nei due gradi del giudizio di merito. In particolare la ricorrente ha invocato, nell'atto di appello, l'art.2 del decreto legge 27 novembre 1992 n.4633 (poi non convertito in legge), il quale disponeva che il termine previsto dall'art.2951, primo comma, del codice civile non si applica, in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto, a quelli nascenti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974 n.298". La richiesta di applicazione di quest'ultima disposizione (poi non recepita dal successivo decreto legge 29 marzo 1993 n.82, convertito dalla legge 27 maggio 1993 n. 162) presuppone che i diritti esercitati in giudizio dalla ricorrente rientrino nell'ambito di operatività dell'art.2951 c.c., in quanto derivanti da un contratto di trasporto.
D'altronde, la qualificazione delle pattuizioni intervenute tra le parti, involgendo l'accertamento del contenuto delle stesse, costituisce l'oggetto di un giudizio di fatto, che non può essere compiuto in sede di legittimità.
Anche la decorrenza del termine prescrizionale annuale dalla esecuzione dei singoli autotrasporti non ha formato oggetto di contestazione nell'ambito del giudizio di merito. Non può essere qui accertato se le parti abbiano stipulato tanti autonomi contratti di autotrasporto (pur se tra loro collegati) ovvero - come si sostiene nel ricorso per cassazione - un unico contratto.
2.- Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., dell'art.56 della legge 6 giugno 1974 n.298 e dell'art.16 del D.M. 18 novembre 1982
(recte: del D.P.R. 9 gennaio 1978 n.56), nonché "omesso esame e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.. La ricorrente osserva che la "lettera di vettura" prevista dal citato art.56 della legge n.298/1974 e dall'art. 16 del D.P.R. n.56/1978 era compilata e tenuta dalla società NI, che operava quale spedizioniere-vettore per conto dei propri committenti, della quale essa ricorrente, che era un subvettore interno, non poteva venire in possesso. Dalla mancata produzione delle "lettere di vettura" non poteva, comunque, trarsi la carenza di ogni elemento di prova per calcolare la tariffa inderogabile di legge, tenuto conto che i documenti prodotti dalla ricorrente, integrati con le richieste istruttorie tempestivamente formulate, avrebbero consentito la verifica della fondatezza della domanda.
Il motivo di ricorso è infondato.
La legge 6 giugno 1974 n.298, che, nel titolo III, ha istituito un sistema di tariffe obbligatorie ("a forcella") per i trasporti di merci su strada, ha, nell'art.56, previsto che "per ogni spedizione soggetta a regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento, emesso dal vettore e contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme del presente titolo, secondo le modalità che verranno stabilite con le norme di esecuzione" della stessa legge. Le norme di esecuzione del titolo III della legge n.298/74 (approvate con D.P.R. 9 gennaio 1978 n.56) hanno definito (art. 16) tale documento come
"lettera di vettura", ribadendo che esso è redatto in quattro esemplari originali, firmati dal vettore. Dei quattro esemplari uno è trattenuto dal vettore e, come l'altro "destinato al controllo tariffario", deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la determinazione della tariffa obbligatoria a forcella. Sia nella legge che nelle norme di esecuzione si precisa che la lettera di vettura è emessa dal vettore (che ha un obbligo la cui inosservanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria: art.58 della legge). Nel caso di subtrasporto - che, secondo la tesi della ricorrente, sarebbe stato stipulato tra la società NI (vettore) e la ditta ER (subvettore) - la lettera di vettura, come ha già affermato questa Corte (Cass. 4 settembre 1993 n. 9332), deve essere compilata dal soggetto che in concreto effettua il trasporto, e cioè dal subvettore (e non dal vettore). È corretta, perciò, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui incombeva sulla ricorrente ER l'obbligo di emettere, prima di ogni trasporto, la lettera di vettura.
L'art.56, secondo comma, della citata legge n.298/74 prevede, poi, che l'esemplare della lettera di vettura trattenuta dal vettore deve essere da lui conservato "per un periodo di almeno due anni dopo la data di esecuzione del trasporto". Il periodo minimo (biennale) di conservazione è imposto al fine di evitare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.58, terzo comma, della stessa legge. Ma è interesse del vettore di mantenere la documentazione utile per fare valere, nei confronti dell'altro contraente, gli effetti della inosservanza della tariffa obbligatoria.
La Corte di appello ha constatato la mancata produzione, nel presente giudizio, delle lettere di vettura relative ai numerosi trasporti effettuati dalla ditta ER e le ha ritenute indispensabili per provare che i contraenti avevano convenuto per i trasporti prezzi inferiori al limite minimo della tariffa a forcella. La affermata indispensabilità delle lettere di vettura non va intesa sul piano generale ed astratto, come necessità di tali documenti per fornire la prova del rispetto o meno della tariffa obbligatoria. In tal modo si introdurrebbe un vincolo di forma ad probationem che non trova fondamento nella legge. La indispensabilità ravvisata dalla Corte di appello va intesa, invece, in senso concreto e riferita, al caso di specie, significando che la mancanza delle lettere di vettura ha impedito, in concreto, alla Corte di appello di stabilire le tariffe applicabili ai trasporti convenuti tra le parti.
La valutazione espressa dalla sentenza impugnata viene censurata dalla ricorrente, che ritiene che le fatture da essa prodotte siano sufficienti a determinare le tariffe legali. Questa censura, però, innanzitutto non è coerente con l'asserzione della stessa parte che, a tale scopo, sia necessario integrare gli elementi contenuti nei documenti prodotti con le istanze istruttorie (pag.10 del ricorso);
inoltre, si contesta nel controricorso che le fatture consentano di precisare la entità del "peso tassabile" dei singoli trasporti, che è uno degli elementi di fatto necessari per determinare la tariffa a forcella;
comunque la valutazione sulla insufficienza probatoria dei documenti prodotti forma oggetto del giudizio di merito che risulta sufficientemente motivato.
La Corte di appello ha anche spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che le prove di cui la ricorrente ha chiesto l'ammissione "sarebbero del tutto inidonee al fine di determinare l'ammontare dei compensi dovuti a norma di legge". Per quanto attiene all'ordine di esibizione dei c.d. "borderò-registro", che sarebbe stato compilato dalla società NI (la quale ha, però, contestato la esistenza di detto documento), il giudice del merito ha ritenuto che da esso non potessero trarsi gli elementi necessari per la determinazione della tariffa, ed in particolare il già menzionato peso tassabile. Ed anche la consulenza tecnica è stata ritenuta inidonea ad ovviare alla carenza probatoria della domanda proposta dalla ditta ricorrente, mancando i dati indispensabili per il calcolo del Aulente.
La Corte di appello, quindi, ha ritenuto, con motivazione sufficiente e giuridicamente corretta, che le prove documentali offerte dalla parte attrice fossero insufficienti e che quelle di cui essa ha chiesto l'ammissione fossero inidonee a determinare la tariffa minima obbligatoria.
3.- In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1999