Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2001, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBE00 9 65 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Actio FINIUR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Regundorum Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 15040/98 Cron..1982 Dott. Rafaele CORONA Consigliere Rep. 295 Dott. Antonio VELLA Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Ud. 20/09/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere- DEFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L. 3000. SE N TENZA 24 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: MI IL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato ARLINI D. difeso dall'avvocato LA SPINA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
TABARRINI ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA;
CG575698 VIA CLATERNA 2, presso lo studio dell'avvocato SCATOZZA U., difeso dall'avvocato LUCIDI ELIO, giusta delega in atti;
2000
- controricorrente -
1455 avversO la sentenza n. 7/98 del Tribunale di SPOLETO, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva depositata il 29/01/98; dal Sig. TABARRini per diritti L. 24,000+6 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 19 MAG. 2001 udienza del 20/09/00 dal Consigliere Dott. Alfredo IL CANCELLIERE MENSITIERI;
l'Avvocato Giuseppe LA SPINA, difensore del udito l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato Elio LUCIDI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
DIRITTI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. BE134293 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 6 maggio 1987 MA AR conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Spoleto, LI AN spiegando azione di regolamento di confini relativamente alle particelle 309 e 206 del foglio 12 del N.C.T. di Trevi. Assumeva l'attore che il convenuto, con le operazioni di aratura, aveva reso incerto il confine, appropriandosi di una striscia di terreno lunga circa 50 metri e profonda circa 1, su cui aveva apposto dei pali, collegati da un filo di ferro. Concludeva chiedendo che all'AN venisse quanto abusivamente ordinato di rilasciare occupato. sostenendo che da Si costituiva il convenuto proprietà erano separate da un sempre le due "greppo" e che, se i confini di fatto non fossero risultati coincidenti con quelli catastali, la sua proprietà si sarebbe comunque dovuto ritenere estesa sino al limite effettivamente occupato, per decorso del ventennio necessario ad usucapire. Espletati prova testimoniale, interrogatorio formale dell'attore e C.T.U. il Pretore, con 3 sentenza 27.6.92, accoglieva la domanda e, accertato che il confine tra le due proprietà era quello catastale descritto dall'ausiliare, ordinava all'AN di rimuovere paletti e filo metallico per la parte non coincidente con tale indicazione. Condannava altresì il convenuto alle spese di lite. Proposto gravame dal soccombente il Tribunale di Spoleto, con sentenza 3.12.97 - 29.1.98, l'appellanterigettava l'impugnazione condannando alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione LI AN sulla base di un unico, articolato motivo. Resiste con controricorso MA AR. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 898 e 950 C.C., 342 e 196 c.p.c., in relazione all'art. 132 n. 4 stesso codice. Lamenta il ricorrente che il giudice d'appello non abbia rilevato l'erroneità della decisione di prime cure fondata, sulla scorta della C.T.U., esclusivamente sulle mappe catastali senza 4 attribuire rilevanza giuridica: a) al titolo di acquisto che non era stato preso in esame dall'ausiliare per individuare la linea di confine;
b) alla situazione di fatto consolidata;
c) alla prova testimoniale e a considerazioni logiche desumibili dalla stessa sentenza di primo grado ed in particolare dall'affermazione del primo giudice secondo cui il greppo assurgeva per l'una e per l'altra parte a c.d. "terra di nessuno" e quindi a confine di fatto. Rileva che la decisione d'appello doveva in ogni caso reputarsi del tutto inadeguata, carente ed insufficiente stante la contraddittorietà della parte motiva che definiva occasionale la siepe quando l'esistenza di sterpi e arbusti tra cui quercetti escludeva di per sé il concetto di occasionalità, in violazione pertanto dell'art. 898 C.C. in quanto l'esistenza, al contrario, di una siepe naturale costituente la linea di demarcazione dei due fondi comportava che il confine avrebbe dovuto esser stabilito in base alla suddetta norma, vale a dire ○ a metà di tale siepe o secondo la linea di recinzione ivi esistente. Deduce, infine, che il Tribunale non aveva accolto la richiesta di rinnovazione della C.T.U. 5 nonostante la stessa fosse basata, per la ricerca del confine, solo sulle mappe catastali. Le doglianze non sono meritevoli di accoglimento. Nel disattendere le omologhe censure enunciate in sede di gravame di merito ha affermato il Tribunale che correttamente il primo giudice aveva ritenuto valide le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio secondo le quali, sulla base delle mappe catastali, il greppo, ripa о gradone doveva considerarsi incluso nella proprietà del AR, atteso che nessuna prova risultava esser stata fornita dall'AN sulla circostanza che il confine dovesse coincidere con i pali di legno da lui apposti, all'incirca, a metà del greppo in discorso. Pacifico essendo, infatti, come emerso dalle testimonianze assunte nel giudizio pretorile e dall'interrogatorio formale del AR, che il terreno di quest'ultimo e quello dell'attuale 206, foglio n. 12 delricorrente (particella n. N.C.T. del Comune di Trevi) fossero delimitati dal suddetto greppo, la contestazione insorta sulla necessario, ad apposizione dei paletti rendeva avviso del giudice d'appello, il ricorso da parte 6 del consulente alla misurazione sulla base dei dati catastali, ai sensi dell'art. 950 c.c., misurazione che dicomportava l'obbligo per l'AN arretrare sulla sua proprietà i paletti apposti, uno solo dei quali si trovava sulla linea di confine. Né poteva aver pregio, secondo quel giudice, l'argomento che, essendo il greppo, in realtà, A costituito da una siepe, dovesse applicarsi la m presunzione di proprietà comune, di cui all'art. p o 898 C.C., posto che risultava acquisito che il greppo medesimo e non la siepe ivi occasionalmente esistente (ammesso che tale potesse definirsi il complesso di sterpi, arbusti e rovi visibili nelle fotografie) delimitava le due proprietà e che, in ogni caso, la C.T.U. aveva dimostrato essere il greppo in questione di proprietà del AR. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla individuazione del confine secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non solo completo ed esauriente ma altresì sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria, esente da vizi logici e giuridici e pertanto insindacabile nella attuale sede di legittimità. 7 Quanto, poi, al contestato mancato accoglimento da parte del giudice d'appello della richiesta di rinnovazione della C.T.U. di prime cure, appar sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante Cass. n. 4057/90) secondo cui l'apprezzamento del giudice l'opportunità di disporre la del merito circa integrazione delle indagini rinnovazione tecniche, costituendo esercizio di una facoltà sindacato nella discrezionale, non può essere attuale sede. argomentazioni il Alla stregua delle svolte proposto ricorso va respinto nella sua integralità hoooo 290000con la condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di AR MA, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 126.000 oltre a £.
2.000.000 per onorari. Roma 20 settembre 2000. 1 0 0 2 Merritic turne Jan 11. C E 2 Vina-> , pres R E I L L E IL CANCELLIERE C1 C S N Valeria Neri U A C 8 L I