Sentenza 2 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10558 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
80558/01 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE FRELIMINARY Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 9932/99 Consigliere Cron. 23176 Dott. Antonio VELLA Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere- Rep. 3525 Consigliere Ud. 27/04/01 Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D SS BI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI V.. difeso dall'avvocato MOBILIO GIANFRANCO, giusta delega in atti;
IL SOLE 24 ORE ricorrente #2060 2001
contro
CO RI GI, elettivamente domiciliata in €155 L3000 ROMA PZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CANCELLERIA CASSAZIONE, difesa dagli avvocati IMPROTA GENNARO, giusta delega in atti;
DE34515 2001 - controricorrente DE345152 743 nonchè
contro
-1- CO NT, CO ANNARI;
intimati avverso la sentenza n. 731/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 31/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato MOBILIO Gianfranco, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato IMPROTA Gennaro, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con scrittura privata del 2/8/76 IA Luigia, I.
1 - NN IA e AN TA e LE Cascone promettevano di vendere a BI SS un fondo rustico di mq.
5.400 sito nel Comune di Pagani per il prezzo di 25 milioni, di cui 15 corrisposti dal SS all'atto del preliminare e i restanti 10 milioni da corrispondere all'atto della stipula del contratto definitivo davanti al notaio designato, da effettuarsi entro 45 giorni dalla data del preliminare. Con citazione del 18/2/77 il SS, previa convocazione delle promittenti venditrici davanti al notaio designato per il giorno 25 febbraio successivo, le conveniva davanti al Tribunale di Salerno per ottenere, ai sensi dell'art.2932 cod.civ, sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto definitivo ed il risarcimento del danno. Le convenute, comparse davanti al notaio senza però raggiungere l'accordo, si costituivano in giudizio deducendo l'impossibilità sopravvenuta della prestazione perché nel frattempo il Comune di Pagani, allo scopo di espropriato mq.
4.448 del costruire una scuola, aveva terreno promesso in vendita. Con sentenza 22/1/80 il Tribunale di Salerno rigettava la domanda del SS sul presupposto dell'avvenuta espropriazione del fondo a seguito di decreto del Sindaco di Pagani in data 25/5/77 e condannava le convenute, in solido ! a restituire all'attore la somma già versata di 15 milioni, maggiorata di interessi e svalutazione, non essendo dimostrati danni ulteriori. Proponeva appello il SS chiedendo, in via l'esecuzione del contratto preliminare (inprincipale, quanto non era ancora avvenuta la formale espropriazione) ed il risarcimento del danno da lucro cessante;
in subordine, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna delle convenute alla restituzione del doppio della caparra, interessi, svalutazione e danni. Con sentenza 13/7/82 la Corte d'appello di Salerno, gravame del SS,accogliendo parzialmente il pronunziava sentenza costitutiva ai sensi dell'art.2932 cod.civ., sul rilievo che vi era stata soltanto l'occupazione d'urgenza del fondo, ma non la sua espropriazione. Rigettava invece, l'appello del SS in punto risarcimento dei danni. Con sentenza 13/6/84 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la sentenza d'appello per avere la corte omesso di valutare se per effetto della territoriale dell'opera pubblica, doveva ritenersi costruzione intervenuta la irreversibile destinazione del fondo per decorso del termine stabilito dalla legge, con ogni conseguenza in ordine alla disponibilità del terreno. I.
2 - Con sentenza 11/5/91 la Corte d'appello di Potenza, in sede di rinvio, dichiarava risolto il contratto preliminare e condannava le promittenti venditrici al risarcimento del danno in favore del SS, che quantificava in lire 515.670.190, oltre interessi legali. Con sentenza n.5066 del 29/4/93 la Corte di Cassazione annullava la sentenza del giudice di rinvio nella parte in cui non aveva accolto la domanda del SS preliminare volta all'esecuzione specifica del relativamente alla porzione del fondo non espropriata, ferma restando la proponibilità della domanda di risoluzione per la prestazione divenuta impossibile. I.
3 - Con sentenza 31/3/98 la Corte d'appello di Napoli, in sede di (secondo) rinvio, riteneva possibile, per la parte non espropriata, disporre il trasferimento della proprietà ai sensi dell'art.2932 cod.civ; pertanto, disponeva in conformità, condannando le promittenti venditrici anche al risarcimento del danno derivato al SS dal ritardo nella consegna del bene, quantificando tale danno nella misura degli interessi legali sulla somma di L.1.246.160, dalla domanda fino alla data della sentenza. Per la parte del terreno espropriata, la corte territoriale previa determinazione del prezzo unitario per mq. del terreno dichiarava la risoluzione parziale contratto preliminare per inadempimento delledel promittenti venditrici ordinando alle TA Cascone promissario acquirente SS della la restituzione al complessiva somma di lire 71.230.899 (pari alla somma calcolata sulla base del prezzoproporzionalmente unitario - versata dal SS quale anticipo sul prezzo della parte di terreno espropriato, rivalutata dalla data Condannava, del preliminare alla data della sentenza). inoltre, le promittenti venditrici al risarcimento, liquidando il danno nella misura degli interessi legali sulla somma di 3.745.216 (calcolata detta somma equitativamente nella differenza tra quanto versato e quanto trattenuto dal SS) dalla data del preliminare fino alla data della sentenza. Contro la detta sentenza il SS ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi illustrati da una memoria. Le intimate hanno resistito con controricorso illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha censurato l'impugnata sentenza limitatamente al capo relativo alla liquidazione del danno derivante dalla risoluzione parziale del contratto. Al riguardo ha lamentato, col primo motivo, violazione legge in relazionedi all'art.1458 cod.civ. perchè, trattandosi di danno derivante da inadempimento, occorreva fare riferimento, ai fini della sua liquidazione, alla data del contratto preliminare ' а volere tutto concedere, alla data della citazione, per rilevante la data del provvedimento dicui non era esproprio, intervenuto dopo l'inizio della causa, ma quella in cui la pronunzia di risoluzione del contratto retroattiva - aveva esplicato i suoi effetti. Deduce, inoltre, che della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta all'esproprio doveva rispondere, ai sensi dell'art.1221 cod.civ, la parte inadempiente, perché già costituita in mora al momento di inizio della procedura espropriativa. Sotto il primo profilo la doglianza è infondata. Contrariamente a quanto si afferma nel ricorso la sentenza ha tenuto ben presente che l'inadempimento delle promittenti venditrici si era verificato ben prima della perdita della titolarità del bene promesso in vendita ed infatti, nella liquidazione del danno risarcibile ha fatto riferimento alla data del contratto preliminare. Il secondo profilo va esaminato unitamente al secondo motivo, col quale si denunciano violazione di legge (artt.1458, 1293, 1225 cod. civ.) e vizi di motivazione per avere la sentenza liquidato il danno facendo riferimento al valore di esproprio (pari alla somma di lire 17.341.155, depositata dal Comune di Pagani presso la Tesoreria dello Stato) e non al valore del bene all'attualità, non considerando che il danno subito dalla parte adempiente per la mancata acquisizione del bene deve essere risarcito con l'equivalente in danaro della prestazione, con riferimento al momento in cui ne viene effettuata la liquidazione e indipendentemente dall'esito del giudizio risarcitorio intentato dalle TA- Cascone contro il Comune di Pagani. Anche tali doglianze vanno disattese. La sentenza ha riconosciuto che, ai fini della determinazione del danno, occorre tener conto della differenza di valore tra il valore commerciale del bene al momento in cui l'inadempimento è diventato definitivo ed il prezzo pattutito, ma ha osservato che, nella specie, al SS non poteva essere riconosciuto tale valore differenziale non avendo egli fornito la prova del maggior danno che gli sarebbe derivato dal fatto di non conseguire il bene tempestivamenteavere potuto e, comunque prima del verificarsi dell'evento estintivo dell'obbligazione delle venditrici (v.pag.7). Pertanto, calcolata la somma spettante al SS in restituzione dell'anticipo versato sul prezzo (e cioè 11.253.440), la sentenza ha riconosciuto come unica voce di danno risarcibile il danno (non bisognevole di dimostrazione sul fatto notorio delspecifica perché basata deprezzamento del potere di acquisto della moneta in dipendenza del fenomeno inflattivo) causato dalla svalutazione monetaria a partire dalla data del preliminare fino alla pronunzia, con gli interessi sulla somma rivalutata. La ragione indicata dalla sentenza per giustificare la suddetta liquidazione, e cioè la mancanza di prova del maggior danno, non è stata censurata, benché idonea di laper sé a sorreggere decisione. Ne discende l'inammissibilità per mancanza di interesse dei rilievi del ricorrente (v. Cass.Sez.Un.1484/97. Con il terzo motivo si denunciano ancora violazione di legge (artt.1223, 1225 cod.civ.) e vizi di motivazione per non avere la sentenza tenuto conto del giudicato formatosi sulla natura dolosa dell'inadempimento delle promittenti venditrici, che era stata affermata dalla sentenza della Corte d'appello di Potenza con la sentenza 11/5/91, con la conseguenza che a carico della parte inadempiente dovevano essere posti anche i danni non prevedibili. Anche questa censura va disattesa. Con la sentenza n.5066/93 questa Corte suprema aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Potenza in accoglimento del ricorso incidentale del SS, relativo a questione preliminare e non ai danni. Il ricorso principale delle TA-Cascone, col quale era stato impugnato sotto vari profili il саро della sentenza della Corte potentina relativo alla liquidazione dei danni, era stato rigettato nel primo motivo e dichiarato assorbito nel resto, perchè la decisione sulla determinazione del danno era "dipendente dalla sorte della questione oggetto del ricorso accolto" (v.pag.12 della sentenza di questa Corte n.5066/93). Pertanto, nessun giudicato poteva ritenersi formato sul capo relativo alla liquidazione del danno. Col quarto motivo si denunciano ancora violazione di legge (art.1223 cod. civ.) e vizi di motivazione per non avere la sentenza tenuto conto, ai fini della liquidazione, anche dei danni che, secondo un criterio di regolarità causale, erano conseguenza mediata e indiretta dell'inadempimento e, in particolare, del lucro cessante, rappresentato dal valore, determinato all'attualità, che avrebbe avuto il bene se fosse entrato nel patrimonio della parte adempiente alla data in cui la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita. Anche tale censura va disattesa. La sentenza ha liquidato a titolo di danno emergente la somma complessiva di 71.230.899 (pari alla somma , proporzionalmente sulla base del prezzocalcolata unitario, versata dal SS quale anticipo sul prezzo della parte di terreno espropriato, rivalutata dalla data del preliminare fino alla sentenza) oltre gli interessi per il mancato godimento della somma. Non ha liquidato altri danni sul rilievo, di cui si è già detto a proposito del secondo motivo di ricorso e non censurato, della mancanza di prova. Consegue il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
100T 230.000 456т 60000 La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. TOT. 3,10000 Roma, 27 aprile 2001 Frenhill Il presidente estensore sonn ти 110 PP. 2002IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 15285 CENTO (euro p. il DEPOSITATO IN CANCELLERIA LIPPO) Roma 2AGO, 2010 All Cludiziari Responsal IL CANCELA RE 01