Sentenza 6 luglio 2010
Massime • 1
L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale; in tal caso, il referente temporale per valutarne la tempestività è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell'atto (art. 585, comma secondo, cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/07/2010, n. 35361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35361 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2010 |
Testo completo
35 36 1 /10/ REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quinta Sezione penale
Udienza in Camera di Consiglio del 6 luglio 2010
composta dagli Ill.mi Signori:
Giuliana Ferrua, Presidente D.ssa
Dr. Pietro Dubolino, Consigliere N. Registro Generale Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere
42505/09 1-170 38286/10 Dr. Stefano Palla, Consigliere
Dr. Paolo Antonio Bruno, Consigliere
ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato da NG HU UA, nato il [...] avverso l'Ordinanza emesso il 24.4.2009 dal Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Tortona nel proc. a suo carico sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli
Lette le requisitorie del 10.2.10 del PG. (nella persona del Cons. De Sandro) che ha concluso per l'annullamento con trasmissione degli atti al GIP di Tortona.
In fatto.
NG HU UA ha opposto decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Tortona, ma il GIP stesso in data 24.4.2009 - ha dichiarato l'opposizione
-
inammissibile perché tardiva. Avverso l'Ordinanza di inammissibilità ricorre la difesa del NG e si duole dell'inosservanza della legge penale, avendo egli inviato a mezzo posta l'atto di opposizione e la data di consegna all'Ufficio Postale evidenziava la tempestività del ricorso.
In diritto.
Il GIP ha considerato tardiva - e, quindi, inammissibile - l'opposizione al decreto penale depositata il 17.4.2009 essendo stato il decreto di condanna notificato all'imputato il 31.3.2009, con ritenuta scadenza del termine quindicennale al 15.4.2009. Il giudice ha, tuttavia, trascurato che l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e perciò per la sua presentazione sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale (cfr. ex multis, Cass., Sez. 1, 26 luglio 1993 Bosello, CED Cass. Rv. 194425). In ossequio al principio generale in materia di impugnazioni dettato dall'art. 585 co. 2 del codice di rito, il referente temporale per valutare la tempestività è dato dalla data di invio e non a quella di ricezione dell'atto.
L'opposizione non era, pertanto, tradiva ed il ricorso è fondato. Si impone l'annullamento senza rinvio dell'Ordinanza impugnata.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al GIP presso il Tribunale di Tortona per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010
Il Presidente
и Il cons. est.
Depositata in Cancelleria
Roma. B 3USET.2010
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