Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2001, n. 8123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8123 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
ee 70173 5 . . N G A BBLICA ITALIANA I R E . R P R . B IT8123/0 1 D A L A L L E A D K B R A SSAZIONE T O S SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.n.11367/2000 Presidente Dott. Giovanni Olla Cron. 18776 Consigliere Dott. Enrico Papa Cons.Relatore Rep. Dott. Massimo Oddo Ud. 1 marzo 2001 Dott. Giuseppe Marziale Consigliere Di Nubila Consigliere Dott. Vincenzo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto il 23 maggio 2000 da: 合 Оля Isolgomma S.r.l. - in persona del legale rappresentante sig. RA UN corrente in Vicenza, rappresentata e difesa in virtù di procu- ra in calce al ricorso dall'avv. Giuseppe Balzano di Vicenza ed elet- tivamente domiciliata in Roma alla via Boccherini, n. 3, presso lo studio di quest'ultimo e dell'avv. Patricia De Luca ricorrente
contro
Ministero delle Finanze -in persona del Ministro pro tempore-rap- presentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 . N controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Ve- 2 0 01 proc. n. 11367/2000 R.G. 1 4 neto sez. XXIX -n. 42 del 16 marzo/13 aprile 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1 marzo 2001 dal Consigliere. dott. Massimo Oddo;
udito l'Avvocato dello Stato dott. Attilio Barbieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza sez. III con sentenza n. 17 del 1997 rigettava il ricorso proposto dalla S.r.l. Isol- gomma avverso l'avviso di rettifica del reddito imponibile PE ed LO per l'anno 1991, notificato alla contribuente il 18 aprile 1996 dall'Ufficio II.DD. di Vicenza per l'avvenuta deduzione nella dichia- razione annuale del costo di L. 49.400.000, documentato da fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalla S.T.O. Sport Trade Organization S.r.l., e la Commissione Tributaria Regionale del Ve- sez. XXIX con sentenza n. 42 del 16 marzo/13 aprile 1999 neto respingeva l'appello formulato dalla società avverso la decisione di primo grado. Osservava il giudice di secondo grado a sostegno dell'infondatezza del gravame che l'inesistenza delle operazioni, riconosciuta dal me- desimo titolare della società S.T.O., Adriano RD, aveva trovato conferma nella documentata restituzione delle corrispondenti somme a RA PA, socio della Isolgomma S.r.l., mediante assegni tratti sul conto corrente intestato alla moglie del RD e che nessun proc. n. 11367/2000 R.G. 2 dubbio poteva sussistere sul valore probatorio dei documenti e testi- monianze contenuti od allegati al verbale redatto dalla P.T. di Brescia e richiamati per relationem nell'avviso di rettifica. La società ha ricorso per cassazione di quest'ultima decisione ed il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente con un unico motivo ha denunciato la nullità della sen- tenza impugnata per violazione degli artt. 111, cost., 2697 e 2729, c.c., e 32, d.p.r. n. 600/73, e della legge n. 241/90 e per correlativa omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, atteso che la commissione tributaria regionale, in contrasto con la regola dell'o- nere della prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria e senza osservare le condizioni richieste per l'ammissione in giudizio di pre- sunzioni semplici dei fatti stessi, avrebbe attribuito validità alla retti- слу fica della dichiarazione del reddito e valore probatorio del fondamen- to della stessa esclusivamente alle risultanze di un processo verbale di operazioni svolte dalla P.T. di Brescia nei confronti di altro sog- getto ed alle equivoche e generiche dichiarazioni di un terzo in esso riportate. Il motivo è infondato. Il valore di prova completa riconosciuta alle presunzioni semplici, quando le stesse presentino i caratteri della gravità, precisione e con- cordanza richiesti dall'art. 2729, c.c., e la conseguente possibilità del giudice di avvalersi di esse ai fini della formazione del proprio con- vincimento comportano che nel processo tributario l'amministrazione proc. n. 11367/2000 R.G. 3 finanziaria, al pari che nel procedimento amministrativo di accerta- mento dell'imposta, può giovarsi di queste per soddisfare l'onere su di essa gravante di fornire la prova dei fatti costitutivi della sua prete- sa fiscale e che in tale ipotesi è onere inverso del contribuente quello di documentare l'inefficacia delle medesime. Connaturato, inoltre, alla prova per presunzioni è che il fatto ignoto sia desunto da quelli accertati in giudizio secondo un legame non di necessarietà assoluta ed esclusiva, ma alla stregua di un canone di probabilità mediante il riferimento ad una connessione di avvenimen- ti possibile e verosimile in ragione di un criterio di normalità, ed in tal caso l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte della presunzione e la loro rispondenza di questi ai requisiti di idoneità, gravità e concordanza richiesti dalla es legge, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che risulti viziato da illogicità o da errori nei criteri giuridici (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 26 marzo 1997, n. 2700; Cass. civ., sez. III, sent. 6 giugno 1997, n. 5082). Nessuna delle denunciate violazioni di legge è conseguentemente ravvisabile nel governo fatto nella decisione impugnata del principio dell'onere della prova, avendo la commissione tributaria corret- tamente indotto da una pluralità di elementi di fatto, analiticamente elencati e la cui certezza era asseverata da verbalizzanti della P.T., la gravità, precisione e concordanza di indizi sul carattere fittizio di o- perazioni sottostanti fatture, i cui relativi pagamenti erano stati suc- cessivamente stornati mediante un dissimulato giro di assegni, del proc. n. 11367/2000 R.G. 4 quale la contribuente non aveva fornito alcuna giustificazione. Ne la decisione appare censurabile sotto il secondo dei profili pro- spettati, in quanto la ricorrente, che nel giudizio di merito si era limi- tata ad un generico diniego della specificità delle presunzioni poste a fondamento della conclusione, secondo la quale la società aveva ri- dotto il risultato economico di esercizio mediante l'appostazione di costi rappresentati da individuate fatture per operazioni inesistenti, non ha dedotto con l'impugnazione alcun vizio logico del processo induttivo a sostegno della decisione, espressione nel suo contenuto di una valutazione discrezionale del giudice del gravame, ma si è limi- tata ad inammissibili doglianze sul merito della pronuncia. All'infondatezza del motivo segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese A del giudizio di cassazione, che liquida in L. 3.150.000, di cui L. E I 6 8 5 N R 9 . O 1 A I N / 300.000 per onorari, oltre spese prenotate a debito. Z T 4 - / A U 6 B R 2 B T . I . L Così deliberato in camera di consiglio, in Roma l'1 marzo 2001. S R R I L . P T A G . E . D S R Il presidente Il consigliere est. L A E T A D N 1 D E Giovanni Olla 3 D dr. Massimo Oddo dr. 1 . ол M O Il cancelliere DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 15 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 г GAS Osvaldo Ascanio proc. n. 11367/2000 R.G. 5