Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
In materia di reati concernenti l'immigrazione, ha carattere tassativo la previsione della instaurazione del giudizio dinanzi al giudice di pace nel termine massimo di quindici giorni, recata dall'art. 20 bis D.Lgs. n. 274 del 2000, ed applicabile nei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 10 bis e 14, commi 5 ter e 5 quater, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel caso in cui si procede nelle forme della presentazione immediata davanti al giudice. (In motivazione, la Corte ha precisato che la drastica riduzione dei tempi per la difesa, prevista dai moduli procedimentali di cui agli artt. 20 bis e 20 ter D.Lgs. n. 274 del 2000 può trovare giustificazione solo se è realizzata la finalità di assicurare la celebrazione del processo in tempi brevissimi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2015, n. 25815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25815 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 12/05/2015
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 507
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 32000/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH DY EH, nato in [...] il 1701/1977;
avverso la sentenza emessa in data 10/04/204 dal Giudice di pace di Mezzolombardo;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DI TORNASSI M. Stefania;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Mezzolombardo, decidendo all'esito di procedimento instaurato ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 - bis, dichiarava CH DY EH
responsabile dei reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 - bis e art. 14, comma 5 - ter, accertati il 12 febbraio 2014, e lo condannava alla pena di 8.000,00 Euro di multa.
2. Ha proposto ricorso CH DY EH a mezzo del difensore avvocato Capuzzo Franco, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata denunziando:
2.1. violazione di legge per omessa notifica della richiesta e dell'autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20 - bis, al difensore e comunque per la invalidità della modalità della notificazione a mezzo fax di tali atti all'imputato presso il difensore domiciliatario;
2.2. violazione di legge con riferimento alla citazione a giudizio ai sensi dell'art. 20 - bis effettuata a distanza di circa due mesi dal fatto e al mancato rispetto, per conseguenza, del generale termine a comparire, non potendo ritenersi ragionevole la compressione dei diritti di difesa conseguenti all'adozione di tale procedura nel caso di superamento del termine ivi previsto di quindici giorni (come rimarcato da Sez. 1^, n. 43048 del 24/10/2011, Agribi);
2.3. mancanza di motivazione in ordine alla questione, posta nel corso del giudizio (con memoria difensiva allegata, ai fini dell'autosufficienza, al ricorso), della illegittimità del provvedimento di espulsione del Questore di Trento in data 3 dicembre 2012;
2.4. mancanza ovvero apparenza di motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta responsabilità dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il secondo motivo di ricorso, che attiene alla vocatio in iudicium e alle modalità di esercizio dell'azione penale, è in realtà pregiudiziale ed appare fondato.
2. Nel caso in esame si è proceduto alla citazione a giudizio del ricorrente con le forme del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 - bis, ma la presentazione a giudizio non è stata affatto "immediata", essendo avvenuta, rispetto a fatto accertato il 12 febbraio 2012, con richiesta del 24 marzo, autorizzazione del 3 aprile e con notificazione della vocatio in iudicium effettuata all'imputato (presso il difensore domiciliatario) in data 8 aprile, per l'udienza del 10 aprile 2012.
3. Ora, però, i moduli procedurali previsti per il procedimento dinanzi al giudice di pace dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 20 - bis e 20 - ter, ricalcano il modello del giudizio direttissimo per l'imputato a piede libero o detenuto dinanzi al Tribunale: la citazione a giudizio ordinaria ad opera del Pubblico ministero (art. 20) è sostituita, per le ipotesi di "flagranza" e prova evidente, dalla richiesta di presentazione immediata della polizia giudiziaria e autorizzazione del P.m. alla presentazione nei quindici giorni successivi, notificate senza ritardo all'imputato e al difensore nominato (art. 20 - bis); ovvero, ricorrendo le stesse ipotesi e i casi di urgenza o di imputato a qualsiasi titolo soggetto a limitazione della libertà, è sostituita da richiesta della Polizia di citazione contestuale e da autorizzazione del P.m., eseguite con "conduzione" dell'imputato davanti al giudice o notificazione all'imputato, oltre che al difensore di richiesta e autorizzazione (art. 20 - ter).
Non sono previsti termini dilatori a favore dell'imputato; i testimoni, persona offesa e consulenti possono essere citati oralmente nel corso del giudizio e presentati direttamente a dibattimento, l'imputato può chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni nel caso di citazione immediata e di quarantotto ore nel caso di citazione contestale (art. 32 - bis). Si è in presenza, dunque, di modalità alternative d'esercizio dell'azione penale connotate da drastica riduzione dei termini per la difesa e da profonda alterazione delle cadenze per l'articolazione e l'assunzione delle prove.
4. Occorre perciò ribadire che la ratio legis delle disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998, che prevedono che per i reati di cui all'art. 10 - bis e 14, commi 5 - ter e 5 - quater, si applichino le disposizioni del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 20 - bis, 20 - ter e 32 - bis, è, all'evidenza, quella di assicurare la celebrazione in brevissimo tempo - immediata o al più nei quindici giorni conseguente l'accertamento del fatto - dei procedimenti per dette ipotesi di immigrazione o trattenimento illegale nel territorio dello Stato. E soltanto la realizzazione di finalità può giustificare i tempi sincopati concessi alla difesa degli imputati. Lo scopo della legge sarebbe per conseguenza completamente eluso e i diritti di difesa sarebbero del tutto ingiustificatamente compressi se si ammettesse che, ferma l'erosione dei tempi per la difesa, la previsione della instaurazione del giudizio nel termine massimo di quindici giorni recata dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 - bis, non ha carattere tassativo e non si riferisce alla data del fatto bensì alla mera richiesta della polizia giudiziaria, libera di ritardarla quanto le aggrada.
D'altro canto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 - bis e art. 14, comma 5 - quinquies, non dice espressamente che il ricorso ai procedimenti speciali in esame ha carattere obbligatorio. Sicché, quando il Pubblico ministero non è in grado di assicurare la presentazione nei quindici giorni dello straniero imputato di tali reati, deve procedere nelle forme ordinarie per la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace, seguendo la via più breve ma coniugandola al rispetto delle garanzie, ivi compresa quella concernente i termini dilatori, previste per l'imputato (Sez. 1^, n. 30504 del 15/06/2010, Balozi, Rv. 248476; Sez. 1^, n. 43048 del 24/10/2011, Agribi, non massimata).
5. Per conseguenza, la sentenza impugnata, emessa all'esito di giudizio a presentazione immediata irritualmente celebrato, nonostante le eccezioni prontamente formulate, a distanza di quasi due mesi dal fatto ed a seguito citazione notificata all'imputato solo due giorni prima dell'udienza, deve essere annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il Tribunale di Trento. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2015