Sentenza 29 luglio 1999
Massime • 2
In materia di intervento della cassa integrazione guadagni, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione di clausola di rotazione, prevista nell'ambito delle intese intervenute tra l'imprenditore e le organizzazioni sindacali dei lavoratori nel quadro delle consultazioni ex art. 5 l. n. 164 del1975, non preclude il diritto del lavoratore stesso di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sè una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche; analogamente, la non immediata proposizione dell'azione risarcitoria non può ritenersi concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e quindi non giustifica una riduzione del risarcimento a norma dell'art. 1227 cod. civ..
Nel caso in cui l'intervento della cassa integrazione guadagni, in base alla contrattazione aziendale, debba attuarsi nei confronti dei singoli dipendenti secondo il criterio della turnazione, in concorso con i criteri, qualificati come prevalenti, delle esigenze tecnico - produttive ed organizzative aziendali e delle relative caratteristiche professionali dei lavoratori interessati dalla turnazione, il lavoratore, il quale deduca l'inadempimento del datore di lavoro che non abbia disposto il suo rientro in azienda in virtù del primo dei detti criteri, deve provare solo gli elementi costitutivi del diritto alla rotazione, mentre l'onere della prova dell'esistenza delle esigenze tecniche produttive ed organizzative nonché delle caratteristiche professionali impeditive della rotazione grava sul datore di lavoro. (Fattispecie relativa al periodo 1984-1989).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/1999, n. 8231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8231 |
| Data del deposito : | 29 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VALIM SPA IN LIQ, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO IRACE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL TE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso no 10674/97 proposto da:
LL TE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 21, presso la sede della CISL, rappresentato e difeso dall'avvocato INNOCENZO BERNARDINETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
VALIM SPA IN LIQ;
- intimato -
avverso la sentenza n. 116/97 del Tribunale di TERNI, depositata il 11/03/97 r.g.n.1768/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/99 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 26 novembre 1996, TE LL proponeva appello avverso la sentenza, emessa in data 15 novembre 1996, dal Pretore di Terni, con la quale era stata respinta la sua domanda diretta ad ottenere la condanna della s.p.a. Nuova Saip al pagamento in suo favore della somma di lire 12.000.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni per la violazione dell'obbligo di consentire la rotazione dei lavoratori in cassa integrazione guadagni dal 15 ottobre 1984 al 30 gennaio 1989. Deduceva l'appellante che la decisione di primo grado era errata per avere ritenuto non provata la domanda, nonostante la richiesta, tempestivamente formulata, di mezzi istruttori, e per avere applicato alla fattispecie la prescrizione quinquennale invece di quella decennale stante la natura extracontrattuale dell'asserita responsabilità della società.
Dopo la costituzione in giudizio della s.p.a. Valim, in liquidazione, che aveva incorporato la s.p.a. Saip, il Tribunale di Terni, con sentenza depositata in data 11 marzo 1997, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava la s.p.a. Valim al pagamento in favore di TE LL della somma di lire sei milioni, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data di spettanza al saldo, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, attribuite all'avv. Berardinetti, dichiaratosi anticipatario. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale osservava che, alla stregua della disciplina dettata dalla legge 20 maggio 1975 n. 164, nelle situazioni di crisi aziendali, quando il datore di lavoro ravvisi l'esigenza di procedere a riduzioni dell'attività lavorativa ed a sospensione del personale, deve darne comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali oltre che alle associazioni più rappresentative operanti in ambito provinciale. A tale comunicazione deve fare seguito un "esame congiunto" della situazione, avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
Nell'ambito di tale procedura con verbale sottoscritto in data 5 ottobre 1984 dall'Intersind, dalla Saip e dalla Flm di Terni, si statuiva che "compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali" dovesse essere seguito "un criterio di rotazione mensile solo per il personale operaio interessato dalla sospensione", da attuarsi in modo da non pregiudicare l'efficienza e l'economicità dell'attività aziendale residua. Tale documento rappresentava un vero e proprio accordo, collegato al contratto individuale di lavoro, come tale vincolante per le parti, in quanto mentre, da un lato, la società aveva esternato la volontà di seguire il criterio della rotazione dei dipendenti interessati alla sospensione, dall'altra parte i sindacati avevano prestato il loro necessario consenso nell'ambito della procedura della cassa integrazione guadagni straordinaria. La condotta della società, pertanto, oltre a determinare la violazione dell'accordo si presentava lesiva anche dei fondamentali canoni della correttezza, equità e buona fede e, conseguentemente, andava sanzionata con effetti risarcitori per i dipendenti danneggiati. Precisava ancora il Tribunale che, avendo il lavoratore appellante dimostrato il fattore costitutivo del proprio diritto (criterio della rotazione), la Saip non aveva invece provato, come era suo onere, le circostanze impeditive o modificative di esso (esigenze tecniche produttive). In relazione all'eccezione di prescrizione del diritto del lavoratore, sollevata dalla società, i giudici d'appello assumevano che nella fattispecie in esame la prescrizione decennale, applicabile in quanto si era in presenza di una ipotesi di responsabilità contrattuale, non si era maturata.
Con riferimento al quantum della pretesa attrice il Tribunale, premessa la sussistenza della certezza del diritto del lavoratore e l'obiettiva impossibilità di determinare il valore economico della somma dovuta, liquidava in forma equitativa in lire sei milioni la somma spettante ad TE LL. Tale quantificazione si giustificava stante la differenza del 20% circa tra somme percepite durante la cassa integrazione e somme percepite durante il normale svolgimento del rapporto lavorativo e dovendosi tener conto di un periodo di circa quattro anni e quattro mesi, in relazione al quale, il lavoratore avrebbe dovuto svolgere un mese di servizio ogni tre mesi di cassa integrazione. Le differenze retributive, sulla scorta della buste paghe prodotte in atti, potevano, pertanto, essere liquidate nella summenzionata somma di lire sei milioni. Avverso tale sentenza la s.p.a. Valim, in liquidazione, quale società incorporante per fusione la nuova Saip s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato a quattro distinti motivi. Resiste con controricorso TE LL, che spiega ricorso incidentale.
Ambedue le parti ha depositato memorie difensive ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo va disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale perché proposti entrambi contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1362 c.c. in relazione all'interpretazione dell'accordo sindacale del 5
ottobre 1984, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare la ricorrente sostiene che se il Tribunale avesse ben interpretato il contenuto dell'accordo sindacale dell'ottobre 1984 avrebbe dovuto concludere che incombeva al lavoratore provare - alla stregua del generale principio fissato dall'art. 2697 c.c. - l'esistenza di ambedue le condizioni previste dalle parti contrattuali per la concreta attuazione del criterio della rotazione, e cioè la compatibilità del criterio della rotazione con le esigenze tecniche e produttive aziendali ed il mancato pregiudizio per effetto dell'adozione di detto criterio della "efficienza ed economicità dell'attività aziendale residua". Tali presupposti erano stati assunti dalle parti dell'accordo a livello di "fatti" costituenti il fondamento del diritto alla rotazione, da esse stesse creato, sicché non era condivisibile l'assunto dei giudici di appello, che avevano invece fatto carico alla società di dimostrare la sussistenza delle circostanze "impeditive o modificative" del criterio della rotazione.
La censura è infondata e pertanto va rigettata.
Questa Corte ha più volte. statuito che nel caso in cui la cassa integrazione dei singoli dipendenti debba attuarsi, alla stregua della relativa contrattazione aziendale, secondo il criterio della turnazione, concorrente con i prevalenti criteri delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative aziendali e delle relative caratteristiche professionali dei lavoratori interessati dalla turnazione, il lavoratore, il quale pretenda di rientrare in azienda in virtù del primo dei detti criteri, deve provare solo gli elementi costitutivi del diritto alla rotazione, mentre l'onere della prova dell'esistenza delle esigenze tecniche produttive ed organizzative nonché delle caratteristiche professionali impeditive della rotazione grava sul datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 21 maggio 1992 n. 6103; Cass. 19 novembre 1987 n. 8533, che hanno parlato di fatti impeditivi da provare dal datore di lavoro;
e più recentemente: Cass. 22 aprile 1993 n. 4729, secondo cui le esigenze tecniche-produttive impeditive della rotazione costituiscono oggetto di una eccezione in senso stretto che deve essere sollevata dal datore di lavoro).
Orbene il Tribunale di Terni ha affermato, con congrua motivazione, che con l'accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dalla società ricorrente, quest'ultima si era impegnata in maniera vincolante a rispettare il criterio della rotazione. Lo stesso Tribunale, in applicazione di corretti principi giuridici, ha poi aggiunto che la prova delle esigenze tecniche produttive impeditive della rotazione gravava sul datore di lavoro, che nel caso di specie non aveva provato minimamente le ragioni che avrebbero impedito la turnazione.
L'assunto poi che il Tribunale ha violato nell'interpretazione dell'accordo in esame i canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 e ss. c.c. si presenta del tutto generico, non tenendo conto che allorquando si censura il procedimento seguito dal giudice di merito nel l'individuazione della volontà delle parti della contrattazione collettiva si è tenuti, anche in relazione al criterio della specificità dei motivi del ricorso in cassazione ed all'autosufficienza dello stesso, ad indicare - diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie - le specifiche regole ermeneutiche che si assumono violate. Sotto altro versante non è poi consentito al ricorrente, in ragione alla natura del giudizio di cassazione, rivendicare una diversa interpretazione del contratto collettivo, se quella data dal giudice di merito si presenta congruamente motivata e del tutto corretta sul piano logico. Con il secondo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1411 c.c. nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamenta la ricorrente che il Tribunale non ha considerato che l'accordo del 5 ottobre 1984 aveva incontestabilmente la valenza di un contratto a favore di terzi, a fronte del quale la condotta del lavoratore, che non aveva mai rivendicato 1 'attuazione di quella parte dell'accordo relativa alla rotazione, si configurava come vera e propria rinuncia ad avvalersi del diritto oggetto della stipulazione.
Anche tale motivo va rigettato.
In tema di cassa integrazione guadagni si e' statuito dai giudici di legittimità che la cosiddetta clausola di rientro, prevista dalle intese, fra l'imprenditore e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, stipulate nell'ambito della procedura di consultazione di cui all'art. 5 della legge 20 novembre 1975 non è riconducibile allo schema del contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c., non essendo al riguardo configurabile nel sindacato quell'interesse alla stipulazione "iure proprio" previsto dal primo comma del detto articolo, che costituisce il fondamento razionale della disciplina dell'istituto dettata dal medesimo articolo (in particolare, terzo e quarto comma)(cfr. Cass. 15 ottobre 1990 n. 10073). In una diversa ottica va poi evidenziato come, in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sè una volontà abdicativa al diritto stesso, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche, che non possono cioè essere interpretate se non come chiara e sicura volontà di dismettere il diritto stesso.
Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 1227 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare sostiene che il seguito criterio di liquidazione del danno definito equitativo era in realtà arbitrario perché il Tribunale, dopo avere affermato che il danno subito dal lavoratore non poteva parificarsi alle "differenze retributive" non percepite nel periodo in cui era stato illegittimamente sospeso dal servizio, ha poi in maniera contraddittoria affermato che tali differenze dovevano considerarsi il "parametro principale" a cui commisurare la liquidazione equitativa. Comunque il giudice d'appello non aveva tenuto conto del disposto dell'art. 1227 c.c. perché erroneamente non aveva dato rilevanza ai fini della determinazione del danno alla condanna colposa del lavoratore, che aveva fatto trascorrere ben cinque anni senza rivendicare le proprie pretese spettanze.
Anche questa censura non può trovare accoglimento.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno, cui è consentito ricorrere nel caso in cui non sussistono elementi utili e sufficienti per la sua determinazione, il giudice di merito, anche se non è tenuto ad una dimostrazione minuziosa e particolare degli eventi considerati nel formulare il giudizio complessivo sull'entità del nocumento risarcibile, deve tuttavia dimostrare di avere tenuto presenti i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivì dell'ammontare dei danni liquidati (cfr. in tali sensi:
Cass. 20 febbraio 1992 n. 1092). In altri termini, il giudice di merito nell'esercizio del suo potere è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del quantum debeatur, indicando criteri assunti a base del procedimento valutativo (cfr. al riguardo "ex plurimis": Cass. 1 marzo 1990 n. 1605; Cass. 10 marzo 1987 n. 2491 cui adde, più di recente Cass. 8 agosto 1996 n. 7268, per la statuizione che nel rito del lavoro, a norma dell'art. 432 c.p.c. il giudice, anche quando sia certo il diritto me non sia possibile determinare la somma dovuta, ha il potere-dovere di liquidare anche d'ufficio, con valutazione equitativa, la prestazione pecuniaria dovuta al lavoratore). Nel caso di specie il Tribunale ha esercitato correttamente il suo potere discrezionale perché ha indicato gli elementi tenuti presenti per la quantificazione del danno (periodo di quattro anni e quattro mesi, entro il quale il lavoratore avrebbe dovuto svolgere un mese di servizio per ogni tre mesi;
differenza tra l'ammontare della normale retribuzione e quanto percepito a titolo di integrazione salariale) e sulla base di tali parametri, ha con motivazione logica specificato la somma che doveva essere corrisposta ad TE LL. Va al riguardo precisato come l'assunto della ricorrente che lamenta la mancata applicazione nel caso di specie del disposto dell'art.1127 c.c. non può trovare accoglimento atteso che la condotta produttiva del danno subito dal lavoratore era addebitabile esclusivamente alla società e non certo allo stesso lavoratore, non potendosi considerare concausa del danno dallo stesso subito la sola circostanza che il diritto al risarcimento non sia stato fatto valere nell'immediatezza del verificarsi del suo fatto generatore. Con l'ultimo motivo la società denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994 n.724 (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Il Tribunale, a parere della ricorrente, ha errato nel liquidare cumulativamente gli interessi e la rivalutazione atteso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 724 del 1994 il regime di non cumulabilità doveva trovare applicazione dal momento della "maturazione" del credito, coincidente con quello della "esigibilità".
L'assunto della ricorrente non può essere condiviso. Come si evince dalla lettera dell'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724, il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria dei crediti "di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale" è applicabile solo ai crediti maturati dopo il 31 dicembre 1994 (cfr. al riguardo Cass. 19 maggio 1995 n. 5501; Cass.16 maggio 1995 n. 5334; Cass. 30 maggio 1995 n. 5109). Nel caso di specie il credito azionato dal LL è sorto prima della suddetta data del 31 dicembre 1994 sicché non opera il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento di quello incidentale con il quale TE LL ha chiesto l'ammissione della prova già dedotta in primo e secondo grado, sul presupposto dell'accoglimento, anche parziale, del ricorso principale. La società ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate, unitamente agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 40.000, oltre lire 2.500.000 (lire duemilioni cinquecentomila) per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 10 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 1999