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Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 49755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49755 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di EO OV, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza in data 21/03/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ex art. 324 cod. proc. pen., sull'appello proposto ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen.; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria competente per l'appello in materia cautelare reale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49755 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il -Pubblico ministero presso il Tribunale di Locri procede per ipotesi di ricettazione (art. 648 cod. pen.), in riferimento al trasferimento in auto di somme di denaro contante di importo rilevante. Nell'ambito di tale procedimento era sottoposta a sequestro preventivo, con decreto del G.i.p., confermato in sede di riesame, la somma di denaro di euro 2.060,00 (40 banconote da 50 in mazzetta nella tasca dei pantaloni, banconota da 5 euro in mano e altre banconote fino a concorrenza di euro 55 sparse all'interno del veicolo). L'ipotesi di accusa muove dal presupposto, argomentato sulla base della osservazione della polizia giudiziaria, il sequestro e l'analisi dei contenuti descrittivi e colloquiali dell'apparecchio trovato nel possesso dell'indagato, della esistenza di un traffico organizzato di valuta contante dal meridione al nord della penisola. Tale trasporto, come confermato dallo stesso indagato ricorrente, avviene contattando persone estranee ai circuiti locali della criminalità che ricevono retribuzione di euro mille per ogni "viaggio". 1.2. In data 26 gennaio 2023 il G.i.p., adito con nuova istanza di revoca del sequestro preventivo, rigettava la mozione della difesa, ritenendo che anche la somma sequestrata nel possesso dell'indagato dovesse ritenersi pertinente al reato di ricettazione, in quanto parte del capitale che era in consegna all'atto dell'intervento dei CC. Avverso detto provvedimento proponeva appello la difesa, iterando gli argomenti proposti al G.i.p.. Il Tribunale per il riesame„ con l'ordinanza oggi qui impugnata, rigettava nuovamente l'impugnazione, valorizzando l'assenza di elementi rilevanti di novità rispetto al precedente arresto di merito e replicava alle argomentazioni addotte ripetendo che nessuna ragione consentiva di ipotizzare che la somma di denaro (dalla evidente origine illecita, attese le modalità organizzate e clandestine di detenzione e trasporto) rinvenuta nel possesso dell'indagato non fosse parte del complesso di contanti da trasportare dietro compenso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con atto tempestivamente depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria. Il ricorrente, a ministero del difensore, ha articolato a motivi della impugnazione la violazione della legge penale (art. 240 cod pen.), la inosservanza della legge processuale (artt. 125, comma 3, 321, 322 bis, cod. proc:. pen.), avendo il Tribunale del controllo cautelare confermato la sussistenza del fumus commissi delícti del reato di ricettazione, senza indicarne tipo e natura;
in difetto evidente di pertinenzialità delle somme rispetto al reato ed altresì in eidente difetto di proporzionalità dello strumento cautelare e pericolo di dispersione del denaro sottratto alla disponibilità dell'agente. 2 3. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto-fuori dai casi previsti dalla legge. 3.1. Questa Corte ha più volte affermato che nella nozior e di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi;
Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore;
Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857, del 14/11/2018, dep. 2019). Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell'argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. Ancora una volta il ricorrente sostiene che l'argomentare del Tribunale per il rigetto dell'appello è fondato sulla erronea considerazione che le somme nel possesso dell'indagato costituissero in qualche modo provvista separata dal "carico" di contanti che l'indagato si accingeva a ricevere in auto per il trasporto (dietro compenso) verso il nord della penisola. Il Tribunale ha invece argomentato il proprio convincimento attingendo ad elementi di fatto, seguendo un percorso logico che non appare censurabile in questa sede di legittimità. Il Tribunale della cautela ha altresì argomentato circa la provenienza da delitto del denaro in sequestro, compendio di un più ingente quantitativo di contante da trasportare verso altri territori;
tanto ha fatto in ragione delle modalità clandestine ed organizzate del trasporto. Motivata appare altresì la scelta di colpire col vincolo reale l'intera somma rinvenuta nel possesso dell'indagato, della quale neppure era giustificata la provenienza lecita (si pensi anche alla ipotizzabile natura di prezzo del reato della somma rinvenuta nel possesso del ricorrente); del pari è a dirsi per la corretta motivazione (penultimo capoverso della ordinanza) sul pericolo di dispersione della somma in sequestro in attesa della definitiva confisca, che si pone in sintonia con i principi recentemente dettati da questa Corte, nella massima espressione di collegialità (Sez. U., n. 36959 del 24/6/2021, Rv. 281948). 3 4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pfocessuali. 4.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria competente per l'appello in materia cautelare reale. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49755 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/10/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il -Pubblico ministero presso il Tribunale di Locri procede per ipotesi di ricettazione (art. 648 cod. pen.), in riferimento al trasferimento in auto di somme di denaro contante di importo rilevante. Nell'ambito di tale procedimento era sottoposta a sequestro preventivo, con decreto del G.i.p., confermato in sede di riesame, la somma di denaro di euro 2.060,00 (40 banconote da 50 in mazzetta nella tasca dei pantaloni, banconota da 5 euro in mano e altre banconote fino a concorrenza di euro 55 sparse all'interno del veicolo). L'ipotesi di accusa muove dal presupposto, argomentato sulla base della osservazione della polizia giudiziaria, il sequestro e l'analisi dei contenuti descrittivi e colloquiali dell'apparecchio trovato nel possesso dell'indagato, della esistenza di un traffico organizzato di valuta contante dal meridione al nord della penisola. Tale trasporto, come confermato dallo stesso indagato ricorrente, avviene contattando persone estranee ai circuiti locali della criminalità che ricevono retribuzione di euro mille per ogni "viaggio". 1.2. In data 26 gennaio 2023 il G.i.p., adito con nuova istanza di revoca del sequestro preventivo, rigettava la mozione della difesa, ritenendo che anche la somma sequestrata nel possesso dell'indagato dovesse ritenersi pertinente al reato di ricettazione, in quanto parte del capitale che era in consegna all'atto dell'intervento dei CC. Avverso detto provvedimento proponeva appello la difesa, iterando gli argomenti proposti al G.i.p.. Il Tribunale per il riesame„ con l'ordinanza oggi qui impugnata, rigettava nuovamente l'impugnazione, valorizzando l'assenza di elementi rilevanti di novità rispetto al precedente arresto di merito e replicava alle argomentazioni addotte ripetendo che nessuna ragione consentiva di ipotizzare che la somma di denaro (dalla evidente origine illecita, attese le modalità organizzate e clandestine di detenzione e trasporto) rinvenuta nel possesso dell'indagato non fosse parte del complesso di contanti da trasportare dietro compenso. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, con atto tempestivamente depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria. Il ricorrente, a ministero del difensore, ha articolato a motivi della impugnazione la violazione della legge penale (art. 240 cod pen.), la inosservanza della legge processuale (artt. 125, comma 3, 321, 322 bis, cod. proc:. pen.), avendo il Tribunale del controllo cautelare confermato la sussistenza del fumus commissi delícti del reato di ricettazione, senza indicarne tipo e natura;
in difetto evidente di pertinenzialità delle somme rispetto al reato ed altresì in eidente difetto di proporzionalità dello strumento cautelare e pericolo di dispersione del denaro sottratto alla disponibilità dell'agente. 2 3. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto-fuori dai casi previsti dalla legge. 3.1. Questa Corte ha più volte affermato che nella nozior e di "violazione di legge", per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
seguite da Sez. 6, n. 7472, del 21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi;
Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore;
Sez. 2, n. 5807, del 18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857, del 14/11/2018, dep. 2019). Non può pertanto essere proposto come violazione della legge, sostanziale o processuale, il travisamento dell'argomento dedotto, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione. Ancora una volta il ricorrente sostiene che l'argomentare del Tribunale per il rigetto dell'appello è fondato sulla erronea considerazione che le somme nel possesso dell'indagato costituissero in qualche modo provvista separata dal "carico" di contanti che l'indagato si accingeva a ricevere in auto per il trasporto (dietro compenso) verso il nord della penisola. Il Tribunale ha invece argomentato il proprio convincimento attingendo ad elementi di fatto, seguendo un percorso logico che non appare censurabile in questa sede di legittimità. Il Tribunale della cautela ha altresì argomentato circa la provenienza da delitto del denaro in sequestro, compendio di un più ingente quantitativo di contante da trasportare verso altri territori;
tanto ha fatto in ragione delle modalità clandestine ed organizzate del trasporto. Motivata appare altresì la scelta di colpire col vincolo reale l'intera somma rinvenuta nel possesso dell'indagato, della quale neppure era giustificata la provenienza lecita (si pensi anche alla ipotizzabile natura di prezzo del reato della somma rinvenuta nel possesso del ricorrente); del pari è a dirsi per la corretta motivazione (penultimo capoverso della ordinanza) sul pericolo di dispersione della somma in sequestro in attesa della definitiva confisca, che si pone in sintonia con i principi recentemente dettati da questa Corte, nella massima espressione di collegialità (Sez. U., n. 36959 del 24/6/2021, Rv. 281948). 3 4. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pfocessuali. 4.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi di ricorso consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2023.