CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2023, n. 13044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13044 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto Penale Sent. Sez. 4 Num. 13044 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, rideterminando la pena in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa e revocando la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, la sentenza con la quale il 13/04/2021 il Tribunale di Milano aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, EL IA responsabile: - del delitto di cui agli artt.110, 624 bis cod. pen. per essersi impossessata, in concorso con altri, al fine di profitto, di un portadocumenti custodito all'interno del giaccone posto nell'armadietto in uso al dott. ES AR CC in Milano il 30 dicembre 2016 (capo a); - del delitto previsto dagli artt. 81, comma 2, 61 n.7, 110 cod. pen. e 55, comma 9, d. Igs. 21 novembre 2007, n.231 per aver eseguito dopo il furto di cui al capo a), in concorso con altri, al fine di profitto, operazioni per un totale complessivo di euro 8.360,00 indebitamente utilizzando le carte di pagamento intestate a CC ES AR in Milano e luogo sconosciuto il 30 e 31 dicembre 2016 (capo b); - del delitto previsto dagli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. per essersi introdotta, in concorso con altri, al fine di profitto, mediante forzatura e conseguente rottura della serratura della porta d'ingresso, all'interno dello studio medico in uso alla dott.ssa AN EN, sito di fronte al reparto di riabilitazione geriatrica 'dell'ospedale Carlo Mira in. Casorate Primo, impossessandosi di un portafoglio in pelle all'interno della borsa contenente vari documenti. In Casorate Primo 11 febbraio 2016 (capo c); - del delitto previsto dagli artt. 81, comma 2, e 494 cod. pen. per aver stipulato una serie di contratti bancari online attribuendosi illegittimamente il falso nome di EN AN, inviando a vari istituti di credito il documento d'identità con foto della vera EN AN e il codice fiscale di cui al capo c). Il 21 aprile, 6 luglio, 8 agosto, 16 novembre 2016 e 2 gennaio 2017 (capo d); Con la recidiva reiterata infraquinquennale. 2. IA EL propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 bis cod. pen. e 129 cod. proc. pen. Secondo la difesa, la Corte di appello ha errato nella qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a), argomentando la propria scelta con una motivazione illogica e contraddittoria nel qualificare il fatto commesso in danno del dott.CC 2 come perpetrato in luogo privato. La sentenza n.31345 del 23 marzo 2017 delle Sezioni Unite, si assume, ha stabilito che debbano considerarsi luoghi di privata dimora quei luoghi che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare ma la Corte territoriale ha ritenuto di configurare nel caso in esame il luogo di privata dimora sulla base della presunzione che l'armadietto si trovasse all'interno di uno spogliatoio, fondandosi su dati oggettivi in contrasto con il principio di diritto richiamato. La Corte territoriale fa riferimento alla natura privata del luogo pur ritenendo raro che l'accesso agli spogliatoi sia limitato e presume che l'accesso al portafogli non sia stato facile né immediato sebbene non sia stata contestata l'effrazione. Difettando la condizione di procedibilità, si sarebbe dovuta emettere una sentenza di non doversi procedere. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L'art.624 bis cod. pen., introdotto dall'art.2 legge 26 marzo 2001, n.128, innovando rispetto alla previsione contenuta nell'art. 625 n.1 cod. pen., che indicava quale aggravante del furto la condotta realizzatasi attraverso la introduzione o l'intrattenersi in un edificio destinato ad altrui «abitazione», prevede - configurandola quale fattispecie autonoma di reato, al fine di sottrarla al giudizio di bilanciamento, e sanzionandola con pena più severa - la condotta dell'impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato a «privata dimora» ovvero nelle sue pertinenze. La locuzione utilizzata ha recepito in parte i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di «abitazione», già presente nel soppresso n. 1, dell'art. 625 cod. pen. e tutt'ora ripreso nella rubrica della nuova norma. 1.2. Già nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi anche locali che, pur non comunicando direttamente con l'abitazione, sono tuttavia destinati a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare (Sez. 5, n. 11077 del 14/10/1992, De Battisti, Rv. 19254701), come le autorimesse (Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012, Muffarti, Rv. 25319301; Sez. 5, n. 21948 del 02/02/2001, Pinto G, Rv. 21902701); i cortili i quali, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita abitativa (Sez. 2, 3 n. 6287 del 29/10/1990, dep. 1991, Busatta, Rv. 18739901); le scale (Sez. 2, n. 5202 del 06/06/1988, dep. 1989, Savagni, Rv. 18100501); il negozio intercomunicante con alcuni vani adibiti ad abitazione (Sez. 2, n. 3951 del 25/11/1980, dep. 1981, Scarano, Rv. 14859401); un'area privata di pertinenza dell'abitazione condotta in locazione dallo stesso autore del fatto (Sez. 2, n. 22909 del 22/05/2012, Baldi, Rv. 25319101); la stanza d'ospedale destinata all'uso del personale paramedico (Sez. 5, n.3703 del 02/02/1993, Mangano, Rv. 19434901); uno spazio di una abitazione distinto e appartato dalla zona nella quale l'autore del furto era stato autorizzato ad accedere, essendo necessario distinguere, in funzione del consenso espresso dal soggetto passivo, tra i diversi locali che compongono l'abitazione (Sez. 2, n. 8276 del 16/05/1988, dep. 1989, Mattioni, Rv. 18152301). 1.3. In una sentenza del 2014, questa Sezione (Sez.4, n.33413 del 26/06/2014, Conti, n.m.) aveva sottolineato come, a maggior ragione, la rilevanza di luoghi non strettamente riconducibili al concetto di abitazione emergesse dalla formulazione della nuova norma, essendo quella di «privata dimora» nozione più ampia e comprensiva di quella di «abitazione» (come è dimostrato anche dalla formulazione dell'art. 614 cod. pen., ove sono entrambi presenti), in essa rientrando tutti quei luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico. Si era, infatti, ritenuto che vi rientrassero, gli studi professionali, gli spazi di esercizi commerciali o di stabilimenti industriali nei quali la persona offesa possa svolgere, anche in modo contingente, atti di vita privata (Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010 , Cirlincione, Rv. 24776501; Sez. 5, n. 43089 del 18/09/2007, Salvadori, Rv. 23849301; Sez. 5, n. 43671 del 17/09/2003, Sgaramella, Rv. 22641501; Sez. 4, n. 18810 del 26/02/2003, Solimano, Rv. 22456801), compreso anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, utilizzato dal proprietario per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso (v. Sez. 4, n. 32232 del 10/06/2009, Caglioni, Rv. 24443201); la portineria di un condominio (Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 24044201); le aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 255080); il cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora (Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep. 2013, Romano, Rv.255100); uno studio odontoiatrico (Sez. 5, n. 10187 del 15/02/2011, Gelasio, Rv. 24985001); l'interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero (Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, dep. 2011, Bifara, Rv. 24926801); una baracca adibita a spogliatoio in un cantiere edile (Sez. 5, n. 32093 del 4 25/06/2010, Truzzi, Rv. 24835601); l'area di uno stabilimento adibita a deposito merci, considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la vita privata dell'imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all'andamento prevedibile della domanda nonché cadenze e prezzi di vendita (Sez. 5, n. 33993 del 05/07/2010, Cannavale, Rv.24842101). 1.4. Nè si richiedeva che, per poter esser ritenuto «destinato a privata dimora», il luogo dal quale fossero stato sottratte le cose fosse munito di particolari accorgimenti per impedire l'ingresso del pubblico, essendo sufficiente che si trattasse di area distinta e appartata e come tale facilmente riconoscibile, o per la sua effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (per esempio l'arredamento) da cui fosse desumibile lo scopo abitativo o comunque la destinazione a privata occupazione (Sez.2, n. 23402 del 18/05/2005, Pangallo, Rv. 23188501; Sez. 4, n. 40245 del 30/09/2008, Aljmi, Rv. 24133101, che ha ritenuto privata dimora, ai fini del disposto dell'art. 624 bis cod. pen., la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo l'edificio sacro, ma la stessa casa canonica;
nonché, Sez. 4, n. 20022 del 16/04/2008, Castri, Rv. 23998001, che, parimenti, ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624 bis cod.pen. del furto commesso all'interno di un palazzo di giustizia, in un locale adibito a spogliatoio degli avvocati: trattavasi, infatti, di luogo in cui gli avvocati si trattenevano, seppure soltanto temporaneamente, per compiere atti della propria vita quotidiana, e che non poteva definirsi come pubblico o aperto al pubblico per il solo fatto che fosse accessibile a più di un avvocato;
Sez. 5, n. 22725 del 05/05/2010, Dunca, Rv. 24796901, che ha qualificato nei detti termini un locale destinato a ripostiglio posto all'interno di un esercizio commerciale, ancorché non munito di particolari accorgimenti per impedire l'ingresso del pubblico;
Sez.4, n. 37908 del 25/06/2009, Apprezzo, Rv. 24498001, che ha ritenuto costituire privata dimora agli effetti della norma citata il locale di servizio posto nel retro di una farmacia, la cui porta era rimasta socchiusa, durante l'orario di apertura;
Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, dep.2011, Bifara, Rv. 24926801, che ha ritenuto integrare il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che commetta il furto all'interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero, considerato che esso costituisce pertinenza dell'albergo e luogo nel quale i soggetti che ivi si trattengono, anche solo per svolgere attività ludica, pongono in essere atti relativi alla loro sfera privata). 2. Della questione dei limiti applicativi della norma in esame sono state investite le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 31345 del 5 23/03/2017, D'Amico, Rv. 27007601) che, per quanto concerne lo specifico profilo che qui rileva, hanno messo in evidenza il requisito della stabilità della presenza personale, escludendosi la qualifica di privata dimora in relazione a quei luoghi in cui il soggetto si trovi occasionalmente e transitoriamente. 2.1. Pur constatando l'ampio campo semantico rilevante ai fini della identificazione del concetto di «privata dimora», le Sezioni Unite hanno rifiutato l'impostazione logico-interpretativa che ampliava la fattispecie astratta includendovi tanto i luoghi che erano strutturati in guisa da inibire l'accesso al pubblico (portoni, saracinesche o altri meccanismi) quanto i luoghi adibiti ad atti della vita privata (specificandosi che atti della vita privata non erano soltanto quelli della vita intima o familiare, ma anche quelli dell'attività professionale o lavorativa, o quelli posti in essere a contatto con altri soggetti, quali l'acquisto di merce in un supermercato, la fruizione di una prestazione professionale, il compimento di operazioni bancarie). Il Supremo consesso ha, dunque, sposato un significato restrittivo, muovendo dalla lettera del testo normativo, ritenendo che nella previsione dell'art.624 bis cod. pen. debbano includersi i luoghi che siano stati adibiti «in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)», nonché i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione. 2.2. Nella sentenza si è affermato che «L'esigenza di maggior tutela dei luoghi destinati a privata dimora non viene meno solo perché il furto è commesso in orario notturno o diurno, in orario di apertura o di chiusura, oppure in presenza o in assenza di persone», dovendosi individuare nel domicilio, inteso come luogo in cui sia inibito l'accesso ad estranei e che sia tale da garantire la riservatezza, il bene giuridico tutelato dalla norma, con la precisazione che il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. Elemento discriminante, in tal senso, è il requisito della stabilità, «perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità». 2.3. In definitiva, si è ritenuto che per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art.624 bis cod. pen. dovessero concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera 6 occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. 3. Si osserva, poi, che il frequente uso nel lessico del legislatore penale di espressioni vaghe, quale è nel caso in esame il termine «privata dimora», impone all'interprete il compito di definirne il significato. Si tratta, in particolare, di definire il contenuto offensivo tipico dell'ipotesi delittuosa onde comprendere se la condotta contestata presenti un disvalore sufficiente a giustificarne la collocazione entro la fattispecie disciplinata con maggior rigore, giustifichi la maggiore gravità del fatto e l'incremento della sanzione che ne deriva. Il principio di offensività che deve guidare l'interprete nell'individuazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale, regola altresì l'interpretazione di elementi connotanti il fatto in termini di maggior allarme sociale, cosicchè si possa «cogliere nel lessico legale una portata che esprima fenomenologie significative, che giustifichino l'accresciuta severità sanzionatoria» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione). L'interpretazione della locuzione «privata dimora» offerta dalla giurisprudenza di legittimità è, dunque, espressione della ratio della norma, che è quella della tutela «forte» del domicilio «in quanto proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario ed imprescindibile della libera estrinsecazione della personalità individuale», e correlativamente la tutela dei beni di particolare rilievo personale che vi si trovano. 4. Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ritiene che, sebbene la pronuncia emessa dalla Corte di appello abbia sbrigativamente risolto la questione identificando il luogo di privata dimora nell'armadietto «ove vengono conservati indumenti e oggetti personali», sia dirimente il riferimento in entrambe le pronunce alla collocazione di tale armadietto in un'area riservata alla sfera privata della persona offesa, correttamente qualificando in termini di privata dimora lo spogliatoio di un luogo di lavoro sul rilievo che in tale ambito la persona offesa riponesse i suoi indumenti prima di prendere servizio. Pronunce di analogo tenore sono state anche recentemente emesse dalla Sezione quarta (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 01). La qualificazione del fatto alla luce dell'interpretazione della norma propugnata dalle Sezioni Unite, non consente di attribuire rilievo alla mancata contestazione dell'effrazione, tanto più che nella sentenza di primo grado è precisato, a conferma dell'inaccessibilità del luogo a terzi, che l'imputata ha confessato di aver forzato l'armadietto. 7 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 febbraio 2023 Il Pre idente
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto Penale Sent. Sez. 4 Num. 13044 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 23/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, rideterminando la pena in anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa e revocando la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, la sentenza con la quale il 13/04/2021 il Tribunale di Milano aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, EL IA responsabile: - del delitto di cui agli artt.110, 624 bis cod. pen. per essersi impossessata, in concorso con altri, al fine di profitto, di un portadocumenti custodito all'interno del giaccone posto nell'armadietto in uso al dott. ES AR CC in Milano il 30 dicembre 2016 (capo a); - del delitto previsto dagli artt. 81, comma 2, 61 n.7, 110 cod. pen. e 55, comma 9, d. Igs. 21 novembre 2007, n.231 per aver eseguito dopo il furto di cui al capo a), in concorso con altri, al fine di profitto, operazioni per un totale complessivo di euro 8.360,00 indebitamente utilizzando le carte di pagamento intestate a CC ES AR in Milano e luogo sconosciuto il 30 e 31 dicembre 2016 (capo b); - del delitto previsto dagli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. per essersi introdotta, in concorso con altri, al fine di profitto, mediante forzatura e conseguente rottura della serratura della porta d'ingresso, all'interno dello studio medico in uso alla dott.ssa AN EN, sito di fronte al reparto di riabilitazione geriatrica 'dell'ospedale Carlo Mira in. Casorate Primo, impossessandosi di un portafoglio in pelle all'interno della borsa contenente vari documenti. In Casorate Primo 11 febbraio 2016 (capo c); - del delitto previsto dagli artt. 81, comma 2, e 494 cod. pen. per aver stipulato una serie di contratti bancari online attribuendosi illegittimamente il falso nome di EN AN, inviando a vari istituti di credito il documento d'identità con foto della vera EN AN e il codice fiscale di cui al capo c). Il 21 aprile, 6 luglio, 8 agosto, 16 novembre 2016 e 2 gennaio 2017 (capo d); Con la recidiva reiterata infraquinquennale. 2. IA EL propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con unico motivo, per inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 bis cod. pen. e 129 cod. proc. pen. Secondo la difesa, la Corte di appello ha errato nella qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a), argomentando la propria scelta con una motivazione illogica e contraddittoria nel qualificare il fatto commesso in danno del dott.CC 2 come perpetrato in luogo privato. La sentenza n.31345 del 23 marzo 2017 delle Sezioni Unite, si assume, ha stabilito che debbano considerarsi luoghi di privata dimora quei luoghi che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare ma la Corte territoriale ha ritenuto di configurare nel caso in esame il luogo di privata dimora sulla base della presunzione che l'armadietto si trovasse all'interno di uno spogliatoio, fondandosi su dati oggettivi in contrasto con il principio di diritto richiamato. La Corte territoriale fa riferimento alla natura privata del luogo pur ritenendo raro che l'accesso agli spogliatoi sia limitato e presume che l'accesso al portafogli non sia stato facile né immediato sebbene non sia stata contestata l'effrazione. Difettando la condizione di procedibilità, si sarebbe dovuta emettere una sentenza di non doversi procedere. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. L'art.624 bis cod. pen., introdotto dall'art.2 legge 26 marzo 2001, n.128, innovando rispetto alla previsione contenuta nell'art. 625 n.1 cod. pen., che indicava quale aggravante del furto la condotta realizzatasi attraverso la introduzione o l'intrattenersi in un edificio destinato ad altrui «abitazione», prevede - configurandola quale fattispecie autonoma di reato, al fine di sottrarla al giudizio di bilanciamento, e sanzionandola con pena più severa - la condotta dell'impossessamento mediante introduzione in un luogo destinato a «privata dimora» ovvero nelle sue pertinenze. La locuzione utilizzata ha recepito in parte i risultati della precedente elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di «abitazione», già presente nel soppresso n. 1, dell'art. 625 cod. pen. e tutt'ora ripreso nella rubrica della nuova norma. 1.2. Già nel vigore della previgente previsione, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, aveva consentito di includervi anche locali che, pur non comunicando direttamente con l'abitazione, sono tuttavia destinati a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare (Sez. 5, n. 11077 del 14/10/1992, De Battisti, Rv. 19254701), come le autorimesse (Sez. 2, n. 22937 del 29/05/2012, Muffarti, Rv. 25319301; Sez. 5, n. 21948 del 02/02/2001, Pinto G, Rv. 21902701); i cortili i quali, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita abitativa (Sez. 2, 3 n. 6287 del 29/10/1990, dep. 1991, Busatta, Rv. 18739901); le scale (Sez. 2, n. 5202 del 06/06/1988, dep. 1989, Savagni, Rv. 18100501); il negozio intercomunicante con alcuni vani adibiti ad abitazione (Sez. 2, n. 3951 del 25/11/1980, dep. 1981, Scarano, Rv. 14859401); un'area privata di pertinenza dell'abitazione condotta in locazione dallo stesso autore del fatto (Sez. 2, n. 22909 del 22/05/2012, Baldi, Rv. 25319101); la stanza d'ospedale destinata all'uso del personale paramedico (Sez. 5, n.3703 del 02/02/1993, Mangano, Rv. 19434901); uno spazio di una abitazione distinto e appartato dalla zona nella quale l'autore del furto era stato autorizzato ad accedere, essendo necessario distinguere, in funzione del consenso espresso dal soggetto passivo, tra i diversi locali che compongono l'abitazione (Sez. 2, n. 8276 del 16/05/1988, dep. 1989, Mattioni, Rv. 18152301). 1.3. In una sentenza del 2014, questa Sezione (Sez.4, n.33413 del 26/06/2014, Conti, n.m.) aveva sottolineato come, a maggior ragione, la rilevanza di luoghi non strettamente riconducibili al concetto di abitazione emergesse dalla formulazione della nuova norma, essendo quella di «privata dimora» nozione più ampia e comprensiva di quella di «abitazione» (come è dimostrato anche dalla formulazione dell'art. 614 cod. pen., ove sono entrambi presenti), in essa rientrando tutti quei luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata ovvero attività di carattere culturale, professionale e politico. Si era, infatti, ritenuto che vi rientrassero, gli studi professionali, gli spazi di esercizi commerciali o di stabilimenti industriali nei quali la persona offesa possa svolgere, anche in modo contingente, atti di vita privata (Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010 , Cirlincione, Rv. 24776501; Sez. 5, n. 43089 del 18/09/2007, Salvadori, Rv. 23849301; Sez. 5, n. 43671 del 17/09/2003, Sgaramella, Rv. 22641501; Sez. 4, n. 18810 del 26/02/2003, Solimano, Rv. 22456801), compreso anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, utilizzato dal proprietario per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso (v. Sez. 4, n. 32232 del 10/06/2009, Caglioni, Rv. 24443201); la portineria di un condominio (Sez. 5, n. 28192 del 25/03/2008, Tagliartela, Rv. 24044201); le aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 255080); il cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora (Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep. 2013, Romano, Rv.255100); uno studio odontoiatrico (Sez. 5, n. 10187 del 15/02/2011, Gelasio, Rv. 24985001); l'interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero (Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, dep. 2011, Bifara, Rv. 24926801); una baracca adibita a spogliatoio in un cantiere edile (Sez. 5, n. 32093 del 4 25/06/2010, Truzzi, Rv. 24835601); l'area di uno stabilimento adibita a deposito merci, considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la vita privata dell'imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare e stabilire quantità correlate all'andamento prevedibile della domanda nonché cadenze e prezzi di vendita (Sez. 5, n. 33993 del 05/07/2010, Cannavale, Rv.24842101). 1.4. Nè si richiedeva che, per poter esser ritenuto «destinato a privata dimora», il luogo dal quale fossero stato sottratte le cose fosse munito di particolari accorgimenti per impedire l'ingresso del pubblico, essendo sufficiente che si trattasse di area distinta e appartata e come tale facilmente riconoscibile, o per la sua effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (per esempio l'arredamento) da cui fosse desumibile lo scopo abitativo o comunque la destinazione a privata occupazione (Sez.2, n. 23402 del 18/05/2005, Pangallo, Rv. 23188501; Sez. 4, n. 40245 del 30/09/2008, Aljmi, Rv. 24133101, che ha ritenuto privata dimora, ai fini del disposto dell'art. 624 bis cod. pen., la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo l'edificio sacro, ma la stessa casa canonica;
nonché, Sez. 4, n. 20022 del 16/04/2008, Castri, Rv. 23998001, che, parimenti, ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624 bis cod.pen. del furto commesso all'interno di un palazzo di giustizia, in un locale adibito a spogliatoio degli avvocati: trattavasi, infatti, di luogo in cui gli avvocati si trattenevano, seppure soltanto temporaneamente, per compiere atti della propria vita quotidiana, e che non poteva definirsi come pubblico o aperto al pubblico per il solo fatto che fosse accessibile a più di un avvocato;
Sez. 5, n. 22725 del 05/05/2010, Dunca, Rv. 24796901, che ha qualificato nei detti termini un locale destinato a ripostiglio posto all'interno di un esercizio commerciale, ancorché non munito di particolari accorgimenti per impedire l'ingresso del pubblico;
Sez.4, n. 37908 del 25/06/2009, Apprezzo, Rv. 24498001, che ha ritenuto costituire privata dimora agli effetti della norma citata il locale di servizio posto nel retro di una farmacia, la cui porta era rimasta socchiusa, durante l'orario di apertura;
Sez. 5, n. 4569 del 22/12/2010, dep.2011, Bifara, Rv. 24926801, che ha ritenuto integrare il delitto di furto in abitazione la condotta di colui che commetta il furto all'interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero, considerato che esso costituisce pertinenza dell'albergo e luogo nel quale i soggetti che ivi si trattengono, anche solo per svolgere attività ludica, pongono in essere atti relativi alla loro sfera privata). 2. Della questione dei limiti applicativi della norma in esame sono state investite le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 31345 del 5 23/03/2017, D'Amico, Rv. 27007601) che, per quanto concerne lo specifico profilo che qui rileva, hanno messo in evidenza il requisito della stabilità della presenza personale, escludendosi la qualifica di privata dimora in relazione a quei luoghi in cui il soggetto si trovi occasionalmente e transitoriamente. 2.1. Pur constatando l'ampio campo semantico rilevante ai fini della identificazione del concetto di «privata dimora», le Sezioni Unite hanno rifiutato l'impostazione logico-interpretativa che ampliava la fattispecie astratta includendovi tanto i luoghi che erano strutturati in guisa da inibire l'accesso al pubblico (portoni, saracinesche o altri meccanismi) quanto i luoghi adibiti ad atti della vita privata (specificandosi che atti della vita privata non erano soltanto quelli della vita intima o familiare, ma anche quelli dell'attività professionale o lavorativa, o quelli posti in essere a contatto con altri soggetti, quali l'acquisto di merce in un supermercato, la fruizione di una prestazione professionale, il compimento di operazioni bancarie). Il Supremo consesso ha, dunque, sposato un significato restrittivo, muovendo dalla lettera del testo normativo, ritenendo che nella previsione dell'art.624 bis cod. pen. debbano includersi i luoghi che siano stati adibiti «in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)», nonché i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione. 2.2. Nella sentenza si è affermato che «L'esigenza di maggior tutela dei luoghi destinati a privata dimora non viene meno solo perché il furto è commesso in orario notturno o diurno, in orario di apertura o di chiusura, oppure in presenza o in assenza di persone», dovendosi individuare nel domicilio, inteso come luogo in cui sia inibito l'accesso ad estranei e che sia tale da garantire la riservatezza, il bene giuridico tutelato dalla norma, con la precisazione che il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. Elemento discriminante, in tal senso, è il requisito della stabilità, «perché è solo questa, anche se intesa in senso relativo, che può trasformare un luogo in un domicilio, nel senso che può fargli acquistare un'autonomia rispetto alla persona che ne ha la titolarità». 2.3. In definitiva, si è ritenuto che per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art.624 bis cod. pen. dovessero concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera 6 occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. 3. Si osserva, poi, che il frequente uso nel lessico del legislatore penale di espressioni vaghe, quale è nel caso in esame il termine «privata dimora», impone all'interprete il compito di definirne il significato. Si tratta, in particolare, di definire il contenuto offensivo tipico dell'ipotesi delittuosa onde comprendere se la condotta contestata presenti un disvalore sufficiente a giustificarne la collocazione entro la fattispecie disciplinata con maggior rigore, giustifichi la maggiore gravità del fatto e l'incremento della sanzione che ne deriva. Il principio di offensività che deve guidare l'interprete nell'individuazione del fatto tipico sanzionato dal legislatore penale, regola altresì l'interpretazione di elementi connotanti il fatto in termini di maggior allarme sociale, cosicchè si possa «cogliere nel lessico legale una portata che esprima fenomenologie significative, che giustifichino l'accresciuta severità sanzionatoria» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione). L'interpretazione della locuzione «privata dimora» offerta dalla giurisprudenza di legittimità è, dunque, espressione della ratio della norma, che è quella della tutela «forte» del domicilio «in quanto proiezione spaziale della persona, cioè ambito primario ed imprescindibile della libera estrinsecazione della personalità individuale», e correlativamente la tutela dei beni di particolare rilievo personale che vi si trovano. 4. Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ritiene che, sebbene la pronuncia emessa dalla Corte di appello abbia sbrigativamente risolto la questione identificando il luogo di privata dimora nell'armadietto «ove vengono conservati indumenti e oggetti personali», sia dirimente il riferimento in entrambe le pronunce alla collocazione di tale armadietto in un'area riservata alla sfera privata della persona offesa, correttamente qualificando in termini di privata dimora lo spogliatoio di un luogo di lavoro sul rilievo che in tale ambito la persona offesa riponesse i suoi indumenti prima di prendere servizio. Pronunce di analogo tenore sono state anche recentemente emesse dalla Sezione quarta (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 01). La qualificazione del fatto alla luce dell'interpretazione della norma propugnata dalle Sezioni Unite, non consente di attribuire rilievo alla mancata contestazione dell'effrazione, tanto più che nella sentenza di primo grado è precisato, a conferma dell'inaccessibilità del luogo a terzi, che l'imputata ha confessato di aver forzato l'armadietto. 7 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 febbraio 2023 Il Pre idente