Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2008, n. 28212
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Sentenza 8 aprile 2008

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In tema di reati edilizi, anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 all'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di ristrutturazione edilizia ricomprendono anche la demolizione e la ricostruzione del preesistente manufatto purchè vi sia identità dell'area di sedime e ne rimangano inalterate la volumetria e la sagoma, configurandosi, diversamente, un intervento di "nuova costruzione".

In tema di reati edilizi, in base alla regola della prevalenza degli interventi "definiti" su quelli previsti dagli strumenti urbanistici, deve escludersi che un intervento qualificato come di "nuova costruzione" ai sensi del comma primo dell'art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, possa essere degradato ad intervento di "ristrutturazione edilizia" dallo strumento urbanistico. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo di un manufatto già esistente, oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione con alterazioni planovolumetriche e definito di "ristrutturazione edilizia" da un piano demaniale comunale, in contrasto con la formula definitoria dettata dall'art. 3 del citato d.P.R.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2008, n. 28212
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28212
    Data del deposito : 8 aprile 2008

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